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Ordinanza — n. 5405/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares revocation appeal inadmissible against a prior revocation order due to procedural exhaustion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5405/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the revocation appeal filed by Sandro Pazzaglia inadmissible against a previous revocation order. Pazzaglia, representing Diamond di Pazzaglia Sandro, sought to overturn an earlier decision that had already dismissed his own revocation request. The Court ruled that under Article 403 of the Code of Civil Procedure, appeals against revocation orders are limited to those available against the original contested decision, excluding extraordinary remedies.

Regesto Legislator

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Art. 403 c.p.c.; Art. 111 Cost.: Appeals against revocation orders issued by the Court of Cassation are restricted to the means of appeal applicable to the original decision, excluding the extraordinary appeal under Article 111 of the Constitution.

Parole chiave

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revocation appeal procedural exhaustion Court of Cassation extraordinary appeal Article 403 CPC ritiro della domanda di revisione revoca dell'annullamento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 403 c.p.c.
CONSIDERATO CHE l’art. 403 c.p.c. stabilisce che «Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
Art. 111 Cost.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
16575 del 12/6/2023; l’intimato Marco Di Tella non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
art. 403 c.p
CONSIDERATO CHE l’art. 403 c.p.c.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, 10/06/2021, n. 16449
Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21019
661963-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19751/2025 R.G. proposto SANDRO PAZZAGLIA, anche quale titolare della DIAMOND DI PAZZAGLIA SANDRO, rappresentat o e difeso dall ’ avv. Mario Nava (NVAMRA60B22B286J), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro MARCO DI TELLA -intimato - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 6656 del 13/3/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 / 2 /202 6 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; lettala memori a del ricorrente ; RILEVATO CHE Sandro Pazzaglia, anche quale titolare dell’impresa individuale Diamond di Pazzaglia Sandro, proponeva ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bise 395, primo comma, n. 4, c.p.c., avverso l’ordinanza di questa Corte n. 6656 del 13/3/2025; quest’ultima pronuncia aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza di questa Corte n. 16575 del 12/6/2023; l’intimato Marco Di Tella non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c. e, irritualmente, trasmetteva ulteriore documentazione via mail alla Cancelleria;

CONSIDERATO CHE l’art. 403 c.p.c. stabilisce che «Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione»; in base a tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito: «Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l’art. 403 c.p.c. consente l’impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisoridi merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione.» (Cass.

Sez. 6, 10/06/2021, n. 16449, Rv. 661963-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21019, Rv. 641662-01); in conclusione, il ricorsoper revocazione va dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese, stante la indefensio dell’intimato; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione C