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Ordinanza — n. 5402/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal as it challenges admissible evidence evaluation, not legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5402/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Gianluca Zorzella against its own prior inadmissibility ruling inadmissible. Zorzella argued that the lower court erred in fact by assuming non-existent evidence and improperly evaluated the admissibility of testimonial proof regarding lost documents. The court rejected this, ruling that the appeal sought a re-evaluation of the merits of evidence assessment, which falls exclusively within the trial judge's powers and cannot be challenged on appeal unless based on legal errors or logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c.; The remedy of revocation is inadmissible when the appeal seeks a re-evaluation of the trial judge's assessment of evidence or the pertinence of proof chapters, as these matters are reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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revocation appeal evidence assessment testimonial proof judicial discretion inadmissible appeal consegna di documenti documenti attendibili proposta con riserva di revoca

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
art. 395 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L., 21/11/2022, n. 34189
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13112/2025 R.G. proposto GIANLUCA ZORZELLA, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Buffoli (C.F. BFFNCL63P09D612J), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro SISAL ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Ghia (C.F. GHICLD74B13E625J), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 33414 del 19/12/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 / 2 /202 6 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; letta lamemoria del l a controricorrente ;

RILEVATO CHE con l’ordinanza n. 33.414 del 19/12/2024 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Gianluca Zorzella avverso la sentenza n. 1811/2023 della Corte d’appello di Milano; con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente Zorzella aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c. e dell’art.244 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché, a suo dire, la Corte di merito aveva erroneamente confermato il diniego di ammissione della prova testimoniale, già pronunciato in primo grado, sul presupposto della pretesa genericità dei capitoli articolati; secondo il ricorrente, la decisione allora impugnata si poneva in contrasto con i principî che regolano la materia, sia perché la legge consente il ricorso alla prova per testi quando la parte abbia perduto senza sua colpa il documento necessario a provare il contratto, sia perché, ai fini dell’ammissione di tale mezzo istruttorio, è sufficiente che i fatti siano esposti in modo specifico e in articoli separati, senza che il giudice possa richiedere, in via preventiva, una verifica della loro idoneità a dimostrare l’assenza di colpa nella perdita del documento; in sintesi, il ricorrente imputava alla Corte territoriale di aver posto a fondamento del rifiuto un requisito non previsto dalla legge – ossia una sorta di controllo anticipato sulla capacità della prova di dimostrare l’incolpevolezza dello smarrimento –mentre tale accertamento, a suo dire, andava compiuto solo dopo l’ammissione e l’assunzione della prova, non quale condizione per ammetterla; con il ricorso per revocazione ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., Zorzella ha sostenuto che l’ordinanza di questa Corte è affetta da errore di fatto, poiché sarebbe stata supposto l’esistenza di prove in realtà inesistenti, ritenendo, cioè, che vi fosse stata un’attività istruttoria mai svolta e che il giudice di merito avesse operato una valutazione di prove non assunte;

Sisal Italia S.p.A., con controricorso, ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del rimedio revocatorio, deducendo che l’ordinanza non ha affatto frainteso l’assenza di prove; la controricorrente depositava memoria exart. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.; CONSIDERATO CHE il ricorrente individua nell’ordinanza impugnata la seguente frase: «… tale ricorso “non prospetta un vizio di violazione di legge ...”, ma una nuova “valutazione delle prove [che] compete al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, costituendo un’attività discrezionale che, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità ... soltanto in caso di violazione dei criteri normativi di ermeneutica probatoria, laddove nel caso in esame il ricorrente si è limitato a contrapporre all’interpretazione della Corte una diversa interpretazione, conforme alle proprie aspettative”.»; la censura che poi svolge è così articolata:

«Tale statuizione è del tutto erronea ed è dipesa, nel suo tessuto motivazionale, da un errore di percezione di un atto processuale, rappresentato dalla falsa percezione della realtà, costituita dalla supposizione della presenza di ‘prove’, che, invece, erano inesistenti perché non assunte, risultando obiettivamente ed immediatamente dagli atti di causa che la prova testimoniale richiesta dal sig. Zorzella è stata completamente rigettata dalla Corte d’Appello di Milano (ed anche dal Tribunale di Milano). … L’evidenziato errore di fatto è risultato decisivo nell’emissione dell’impugnata ordinanza, che ha dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto della presenza di ‘prove’ assunte nella fase di merito, mentre avrebbe dovuto esaminare il cosiddetto ‘vizio di attività’… per non aver ammesso la prova per testi…»; il motivo di revocazione è inammissibile perché l’errore denunciato non integra l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., difettando il requisito essenziale della «falsa percezione» di un fatto processuale incontestabile; ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una svista materiale riguardante un fatto pacifico e incontestabile, la cui ricostruzione risulti oggettivamente smentita dagli atti di causa; esso non può invece attenere né all’interpretazione dei motivi di ricorso, né alla ricostruzione della fattispecie concreta, né all’applicazione della norma sostanziale o processuale; la Corte di cassazione, nell’ordinanza qui impugnata, ha esattamente riprodotto l’intestazione dell’unico motivo di ricorso, richiamandone puntualmente il contenuto, e ha dato conto della censura effettivamente proposta dalla parte ricorrente; non vi è, dunque, alcuna falsa percezione circa la formulazione del motivo o circa la deduzione della parte; l’asserito errore si sostanzia, piuttosto, in una critica alla motivazione dell’ordinanza, la quale – secondo il ricorrente – avrebbe erroneamente interpretato il vizio dedotto come richiesta di nuova valutazione delle prove, anziché come denuncia di un vizio di attività per mancata ammissione della prova testimoniale; tale doglianza, tuttavia, denuncia esclusivamente un error iuris, id est un errore nell ’ inquadramento giuridico del motivo, e non un errore meramente percettivo; essa attiene, quindi, alla motivazione della decisione, ambito totalmente estraneo all’errore di fatto revocatorio, che non consente di rivalutare il percorso logico argomentativo del provvedimento impugnato; inoltre, secondo il ricorrente, l’ordinanza ha richiamato giurisprudenza non pertinente; anche tale rilievo cade interamente nell’ambito dell’errore di giudizio o dell’erronea interpretazione della portata delle norme applicabili, profili che non possono mai assumere rilievo ai fini del rimedio straordinario della revocazione; il Collegio osserva che la motivazione dell’ordinanza qui impugnata ha solo scrutinato erroneamente il motivo, enunciando una motivazione non pertinente al suo oggetto, e ciò sia nella proposizione circa il significato del vizio di violazione di legge, sia nell’evocazione del mododi dedurre il vizio di sussunzione, sia in fine nell’evocare la riserva al giudice di merito della valutazione delle prove; tale motivazione integrerebbe un error iuris , insuscettibile di riconduzione al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., come invece vorrebbe parte ricorrente; il Collegio, peraltro, rileva che, in ogni caso, anche all’esito di una motivazione pertinente rispetto alle sue deduzioni , la censura di Zorzella sarebbe stata comunque da dichiarare inammissibile in quanto volta, nella sostanza, a sollecitare una diversa valutazione sull’idoneità e rilevanza dei capitoli di prova dedotti: tale tema –ossia il giudizio di specificità, pertinenza e decisività dei capitoli – rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo violazione di criteri normativi di ermeneutica probatoria o manifesta illogicità della motivazione (ex multis, Cass.

Sez. L., 21/11/2022, n. 34189, Rv. 666179-01: «Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principîgiuridici o su incongruenze logiche»); perciò, anche a voler prescindere dall’assenza del requisito della falsa percezione, il motivo di ricorso per cassazione ordinario sarebbe stato comunque inammissibile; in conclusione, il ricorsoper revocazione va dichiarato inammissibile; consegue alla decisione la condanna del ricorrente a rifondere al l a controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7 . 000 ,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13,