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Ordinanza — n. 5400/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses revocation appeal claiming factual error on cost allocation as merely an error of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5400/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Mario Giampaoli's revocation appeal inadmissible, rejecting his claim that the reciprocal cost allocation between him and Guido Terrigno constituted a factual error under Article 395, paragraph 4, of the Code of Civil Procedure. Giampaoli argued this was a mere oversight, but the court held that determining cost allocation based on party success is an exercise of judicial evaluation, not a factual perception error. Consequently, the appeal was dismissed, and Giampaoli was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation appeal based on a factual error cannot be used to challenge the allocation of litigation costs, as such determination constitutes an error of judgment subject to ordinary appeals rather than a perceptual error.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility error of judgment vs factual error litigation cost allocation reciprocal cost compensation Article 395 Code of Civil Procedure condono delle spese procedurali revisione di una decisione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Giovanni Fanticini; lettele memori e del l e parti ; RILEVATO CHE Mario Giampaoli proponeva ricorso per revocazione, ex art. 391 - bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
26643 del 2018) -e vanno qui ribadite - le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n.
Art. 380-bis.1, c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
art. 391 - bis c.p
Giovanni Fanticini; lettele memori e del l e parti ; RILEVATO CHE Mario Giampaoli proponeva ricorso per revocazione, ex art. 391 - bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013
di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass.
Cass. n. 35879 del 2022
20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n.
Cass. Sez. 3, 30/03/2023, n. 8981
Cass. Sez. 2, 10/04/2024, n. 9669
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13611/2025 R.G. proposto MARIO GIAMPAOLI, rappresentato e difes o dall ’ avv. Mauro Mocchegiani (C.F. MCCMRA51L25A271M), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro GUIDO ALFREDO TERRIGNO, rappresentatoe difeso dall ’ avv. Dario De Blasi (C.F. DBLDRA76C17E506X), dall’avv. Alberto Gava (C.F. GVALRT82S09H501T) e dall’avv. Assunta Di Vicino (C.F. DVCSNT73S47F839J), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro TIZIANA MOROSETTI -CESARE VENTO -intimati - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 10546 del 22/4/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 / 1 /202 6 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; lettele memori e del l e parti ; RILEVATO CHE Mario Giampaoli proponeva ricorso per revocazione, ex art. 391 - bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n. 10546 del 22/4/2025, che, nel giudizio di legittimità rubricato al n. 7892/2022 R.G., aveva così statuito: «rigetta il ricorso principale [di Guido Alfredo Terrigno]; dichiara inammissibile il ricorso incidentale [di Mario Giampaoli]. Compensa tra i ricorrenti - principale e incidentale - le spese del giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti -principale e incidentale- e il controricorrente Vento.

Condanna il ricorrente i ncidentale Giampaoli al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Morosetti.»; ad avviso del ricorrente, integra un errore di fatto («una mera svista») la «reciproca soccombenza» tra Terrigno e Giampaoli, menzionata nell’ordinanza impugnata e posta a fondamento della compensazione delle spese processuali tra le predette parti; resisteva con controricorso Guido Alfredo Terrigno; non svolgevano difese in questo giudizio Tiziana Morosetti e Cesare Vento; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE in riferimento alla revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) -e vanno qui ribadite - le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;

b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;

d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa; ciò premesso, il motivo di revocazione qui dedotto è evidentemente inammissibile, perché – anche a voler ipotizzare un’erronea valutazione riguardo alla soccombenza delle parti – la stessa non potrebbe essere considerata alla stregua di errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolverebbe, al più, in un errore di giudizio e non già in un errore revocatorio (in esatti termini, Cass.

Sez. 3, 30/03/2023, n. 8981, Rv. 667232-01: «In tema di liquidazione delle spese processuali, l’applicazione del principio di soccombenza postula l’apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.»; nello stesso senso, Cass. Sez. 2, 10/04/2024, n. 9669); in conclusione, il ricorsoper revocazione va dichiarato inammissibile; consegue alla decisione la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2 . 8 00,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, ne