Cassation court remands case for re-evaluation of damage compensation to deceased historical figure's heir due to insufficient appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the third ground of appeal regarding the lack of specific reasoning on damage compensation for the deceased's heir. The appellant argued that the appellate court failed to justify the awarded sum despite acknowledging the injury to the heir's honor. Consequently, the decision was remanded to the Court of Appeal of Venice to re-evaluate the damages in compliance with established principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 2729 c.c.; Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3: When an appellate court confirms a damage award without explicitly detailing the specific consequences of the injury to the heir's honor, the judgment is flawed and must be remanded for proper motivation.
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02 5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23736/2023R.G. proposto da Michele FAVERO, rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’A vv. Alessio Morosin , con domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro Carlo CADORNA, rappresentato e difeso, dall’Avv. Andrea Tirondola, giusta procura speciale allegata al controricorso , con domicilio digitale ex lege; -controricorrente- Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE – Diffamazione - Lesione alla memoria di un defunto personaggio storico - Azione risarcitoria del nipote iure proprio- Risarcimento del danno.
CC17.12.2025 Ric. n. 23736/2023 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezian. 1905/2023, pubblicata in data 28settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi; Fatti di causa 1.Con ricorso ex art. 702-bis c .p.c. Carlo Cadorna, in qualità di nipote in linea diretta del defunto Luigi Cadorna, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova nel settembre 2021 Michele Favero, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure propriopatito in conseguenza del delitto di diffamazione aggravata continuata ex art. 595, 2 e 3 comma c .p. compiuto nei suoi confronti ; in fatto, il ricorrenteriferiva che dalla data del 5 novembre 2015 a quella del 24 agosto 2021 il convenuto aveva pubblicato, mediante svariati post sul social network“Facebook”, insulti e pesanti affermazioni nei confronti di suo nonno,Maresciallo d’Italia, Luigi Cadorna.
Si costituiva in giudizio parte resistente contestando quanto asserito dal ricorrente e nella specie: - evidenziava il difetto di legittimazione attiva del Cadorna, in quanto non titolare di un interesse giuridico personale, effettivo e concreto (non essendo comprovato illegame di parentela con il de cuius); -sottolineava che le espressioni utilizzare su facebook rientravano nell’esercizio del diritto di libera opinione e critica tutelato dall’art. 21 Cost. in quanto le critiche attenevano ad un puro giudizio storico e politico sulla condotta militare del Maresciallo Cadorna, non investendo la suavita personale, privata e familiare; - osservava che le suddette critiche non arrecavano pregiudizio al decoro o alla reputazione dei congiunti o dei parenti del defunto Maresciallo Cadorna; - evidenziava di ricoprire il ruolo di segretario politico all’interno del partito “indipendenza Veneta” e rivendicava, per detto motivo, il proprio diritto di critica politica su fatti storici veri; - allegava diverse CC17.12.2025 Ric. n. 23736/2023 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi testimonianze e prove documentali sulla responsabilità del Generale Luigi Cadorna per la strage di soldati italiani; - si opponeva alla richiesta di cancellazione delle frasi pubblicate su facebook come richiesto dal ricorrente; - giustificava la propria mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita per le suddette ragionie chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la causa documentalmente, con ordinanza ex art. 702- terc.p.c. in data 31 agosto 2022 il Tribunale di Padova condannava Michele Favero a pagare in favore di Carlo Cadorna l’importo di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi al saggio legale dall’1 gennaio 2018 al saldo; ordinava a Michele Favero l’immediata cancellazione dalla propria pagina Facebook dei post contenenti le frasi elencate ai punti da 3) a 5) della narrativa del ricorso introduttivo (pagine da 1 a 5); condannava Michele Favero a pagare in favore di Carlo Cadorna l’importo di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione; condannava il convenuto a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite, come liquidate in dispositivo. 2.Michele Favero proponeva appello avverso la decisione di prime cure dinanzi alla Corte d’appello di Venezia.Si costituiva Carlo Cadorna sostene ndo l’infondatezza dell’appello , chiedendone il rigetto.
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame e condannato Michele Favaro a rifondere le spese del grado in favore dell’appellato.
3. A vverso la decisione della Corte d’appello di Venezia , Michele Favaro ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Carlo Cadorna ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. alla data 17 dicembre 2025. CC17.12.2025 Ric. n. 23736/2023 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Parte ricorrente e parte controricorrente ha nno depositato rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. Il ricorrent e con il primo motivo di ricorso denuncia la ”violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 597 comma 3 c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..”, in particolare,ritiene che la Corte d’ a ppello con la sentenza impugnata avrebbe violato le richiamate norme e insiste nell’eccep ire il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse di Carlo Cadorna ad agire ex art. 100 c.p.c. finalizzata alla richiesta del risarcimento dei danni asseritamente patiti iure proprioper i fatti oggetto di causa, in quanto le dure espressioni formulate con linguaggio povero, gergale, figurato e metaforico hanno natura di giudizio critico e storico, sintetico e popolare, sull’incredibile e inumano operato militare del defunto generale Luigi Cadorna durantela prima guerra mondiale.
A parere del ricorrente, tale giudizio non costituisce un’“offesa alla memoria del defunto”, né tantomeno le suddette aspre critiche sono riferite alla sfera privata, parentale, familiare di Luigi Cadorna , con la conseguenza che le stesse non volevano né potevano essere considerate lesive dell’onore, decoro o reputazione dei congiunti o parenti del generale Luigi Cadorna. 1.1.Il primo motivo non è fondato. Questa Corte ha già chiarito che l’espressione di apprezzamenti ingiuriosi e sconvenienti con riguardo alla condotta posta in essere - allorché era in vita - da un defunto, come nella specie ha ritenuto la Corte d’appello si sia verificato con riguardo agli apprezzamenti espressi da Michele Favero quanto alla condotta d i Luigi Cadorna, offende la memoria del defunto etale offesa si riflette "immancabilmente" sui suoi più stretti familiari (nella specie, Carlo Cadorna, nipote in linea diretta), potendo la loro reputazione venirne indirettamente compromessa (in termini, ad esempio, Cass.20/12/2001, n. 16078, specie in motivazione; in senso conforme:
CC17.12.2025 Ric. n. 23736/2023 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Cass. Sez. 3, n. 8093/2008; v. pure, in fattispecie analoga, Cass.27.12.2017, n. 30956, in motivazione). In linea con i principi ricordati, ai quali va data pienacontinuità nella specie, si è posta la Corte d’appello che, condividendo quanto già ritenuto dal Tribunale in prime cure, ha richiamato la ratio dell’art. 597 comma 3 c.p. come volta a tutelare l’onorabilità della memoria del defunto per via delle ricadute negative che l’offesa arrecata può avere sui congiuntie ha concluso, in proposito , che «i giudizi negativi sull’agire di un personaggio storico non può infatti legittimare l’indirizzo sistematico di insulti ed espressioni ingiuriose di uso comune a lui dirette che siano rilevanti esclusivamente sul piano della sua persona» essendo ben differente esprimere un «giudizio negativo riguardante l’operato e le scelte gravemente riprovevoli o immorali che rappresentano valutazioni legittime per la critica storica, e quello del dileggio effettuato con epiteti di animali o di figure criminali come nella fattispecie, che nulla hanno a che vedere [con il] giudizio sull’operato della persona» (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). 2.Con il secondo motivo , il ricorrent e censura la “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 Costituzione e dell’art. 51 c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”; in particolare, insiste nel denunciare l’insussistenza, nella specie, dei reat i di diffamazione e di offesa alla memoria del defunto ex artt. 595, commi 2 e 3, c.p. 597, comma 3 , c.p. in quanto le critiche dure ed aspre espresse e pubblicate da Favero Michele nei messaggi postati sul suo profilo facebook debbono ritenersi scriminati dall’esercizio del diritto di critica, storica e politica tutelato dall’art. 21 Cost., tenuto conto della drammatica natura dei fatti storici che hanno mosso le posizioni assunte dal Favero e quindi del complessivo contesto della severa e cruda critica che ne è conseguita, nonché del profilo soggettivo del dichiarante (colpito dalla tragica perdita di un suo parente, Favero CC17.12.2025 Ric. n. 23736/2023 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi Felice, morto in guerra all’età di vent’anni) ed altresì, tenuto conto dell’importanza dei valori coinvolti (in specie, la vita di innocenti soldati decimati sul campo a causa degli ordini scellerati del generale Luigi Cadorna) e della sussistenza dell’interesse pubblico a conoscere la tragica verità dei fatti ea formarsi ed esprimere liberamente un giudizio critico su tali gravi fatti storici. Evidenzia che la decisione impugnata si pone in contrasto “insanabile ed irragionevole” con quanto emerso dal parallelo procedimento penale subito dallo stesso attuale ricorrente quale indagato dei reati di cui agli artt. 290 c e 595, comma 2 e 3 c.p., su querela dell’odierno resistente, in relazione ai postpubblicati sul proprio profilo facebook di contenuto analogo a quelli oggetto del giudizio de quo ed in particolare, richiama il contenuto sia della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero del Tribunale di Padova in data 1 dicembre 2021 sia l’ordinanza del G.I.P. patavino che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale in data 1°dicembre 2022.
Insiste , infin e , nel ritenere che le “aspre, gergali, dure, critiche ed espressioni utilizzate” avrebbero dovuto ritenersi scriminate dall’ es ercizio della critica, storica, politica, tutelatodall’art. 21 Cost. e dall’art. 51 c.p., posto che i fatti esposti, riguardavano la sfera pubblica del personaggio storico criticato, erano veri e di interesse pubblico. 2.1. Il secondo motiv o di ricorso va complessivamente rigettato. Non sussiste alcun vizio della decisione impugnata in relazione alle norme, anche costituzionali, evocate e neppure si ravvisa il preteso “insanabile ed irragionevole” contrasto con quanto emerso daun diverso , ma analogo , procedimento penale subito da Favero quale indagato per i reati di cui agli artt. 290 e 595, comma 2 e 3, c.p.,nei confronti del defunto Cadorna, conclusosi con l’archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; per vero,il ricorrente con l’articolata censura in esame, pur indicando la pretesa violazione e falsa applicazione delle evocate CC17.12.2025 Ric. n. 23736/2023 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi norme, si limita a ribadire quanto già censurato con il gravame d’appello, riproponendo le medesime censure e riportando le medesime ragioni, già ritenute infondate dai Giudici di merito sia di primo grado che d’appello. Giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte in tema di diritto di critica, secondo cui i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono:
a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (così, Cass. 31/01/2018, n. 2357, in linea con una costante giurisprudenza; v. sul punto Cass.20/06/ 2013, n. 15443). Si è anche affermato, più di recente, che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass.
Sez. 3, 3 dicembre 2021, n. 38215). Nello specifico, la Corte d’appello ha affermato in modo chiaro che le offese sul piano personale non possono ritenersi ammissibili e giustificabili dalla concomitanza di giudizi negativi sull’operato personale dell’offeso, con la conseguenza che le espressioni stesse risultano, per altro verso, non rispettose del principio di pertinenza (pag. 6 della sentenza impugnata). CC17.12.2025 Ric. n. 23736/2023 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi 3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “ violazione dell’art. 111, comma VI, Costituzione, il quale statuisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza redatta con motivazione apparente ”; nello specifico, contesta la decisione per aver omesso di precisare gli elementi di fatto, ancorché indiziari o anche solo presuntivi, sulla base dei quali il Giudice d’appello è pervenuto alla valutazione della effettiva esistenzae della concreta entità dei danni liquidati a Carlo Cadorna. 3.1.Il terzo motivo di ricorso è, viceversa, fondato.
Giova richiamare l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. Sez. 3,24/09/2013, n. 21865), prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (v. Cass. Sez. L, 14/05/2012 n. 7471; Cass. Sez. 3, 18/11/2014 n. 24474, Cass. 31/07/2015 n. 16222;
Cass. Sez. 3, 27/12/2017 n.30956). Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni,individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 11/05/2007 n. 10847; Cass. 2/04/2009 n. 8023; Cass. 6/06/2012 n. 9108; v. anche Cass. 8/01/2015 n. 101). Spetta altresì al giudicedi merito procedere alla liquidazione in via equitativa del danno conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione,dimostrando di avere tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo, ad esempio, la posizione professionale e sociale del danneggiato, la gravità del fatto lesivo, la diffusione CC17.12.2025 Ric. n. 23736/2023 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi dell’offesa(Cass. Sez. 3, 16/07/2002, n. 10268; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 16/06/2003 n. 9626; in tema di diffamazione a mezzo stampa, Cass.Sez. 3, 26/10/2017 n. 25420 ; di recente, in tema di condotte riprovevoli attribuite a membri deceduti del nucleo familiare, cfr. Cass. Sez. 3, 22/07/2024 n. 20269). Ebbene, la Corte d’appello, ritenendo non fondato il terzo motivo di gravame proposto da Favero, allora appellante , con cui lamentava l’errore sulla prova del danno iure proprio subito dall’appellato Cadorna , dopo aver richiamato in via generale la possibilità di ricorso alla prova presuntiva, ha effettivamente motivato in modo apparente,omettendo di indicare le ragioni per cui ha confermato la sussistenza di danni risarcibilinell’importo liquidato dal Tribunale, non chiarendo quali conseguenze pregiudizi evoli avesse subito Carlo Cadorna all’onore, al decoro e alla reputazione personale o familiare derivate dall’evento di danno, pur accertato (Cass.
Sez. 6-3,27/12/2017 n. 30956). 4.In definitiva, il terzo motivo di ricorso va accolto, il primo motivo e il secondo motivo va nno rigettati, mentre resta assorbito l’esame dei restanti motivi, quarto e quinto, con cui il ricorrente censura, rispettivamente, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” in materia di onere della prova e sui requisiti della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici”, nonché la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Venezia che si uniformerà ai principi sopra ricordati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M CC17.12.2025 Ric. n. 23736/2023 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi La Corteaccoglie il terzo motivo di ricorso , rigetta il primo e il secondo, con assorbimento dei restanti motivi quarto e quinto; cassa la sente