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Ordinanza — n. 5289/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal as it concerns mere legal evaluation rather than absolute error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5289/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the revocation appeal filed by Confagricoltura inadmissible under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court's decision contained absolute errors in fact-finding and damage estimation, but the Court determined these were merely matters of legal interpretation and valuation. Consequently, the Court ruled that such issues do not meet the strict threshold for revocation, which requires evidence of absolute error immediately apparent from the case files without further argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The revocation remedy cannot concern interpretative or evaluative activities and must possess the character of absolute evidence immediately apparent from the case files.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal absolute error legal evaluation damage estimation Code of Civil Procedure restituzione dell'assistenza sociale comune di assistenza chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Franco DE STEFANO Presidente REVOCAZIONE ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE(ART. 391-BISC.P.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott.
Art. 93 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
art. 391-bis c.p
Franco DE STEFANO Presidente REVOCAZIONE ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE(ART. 391-BISC.P.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott.
art. 395 c.p
391-bis c.p.c., delle sentenze o ordinanze della Corte Suprema di Cassazione, sono ampia- mente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui «l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n.
art. 93 c.p
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Ordinanza — n. 36388/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient factual exposition of the case facts in the petition.
Ordinanza — n. 12336/2023 — snciv
Cassation court dismisses easement claim due to lack of current agricultural interest and improper notification.
Ordinanza — n. 20387/2022 — snciv
Cassation Court dismisses revocation appeal as inadmissible due to lack of error of law affecting the decision. The court ruled that the lower court correctly allowed the appellants to repropose an absorbed claim without a separate incident appeal. The decision clarifies procedural rules regarding the reiteration of absorbed claims in appellate proceedings. The court found no error of law justifying the revocation appeal. The appeal was declared inadmissible for failing to meet statutory requirements. The court emphasized that the lower court's reasoning was legally sound. The decision upholds the procedural validity of the reproposition of claims. The court rejected the claim of factual or legal error. The appeal was dismissed as it did not meet the criteria for revocation. The court maintained the lower court's decision on procedural grounds.
Ordinanza Interlocutoria — n. 27892/2022 — snciv
Italian court remands case for new hearing to address newly raised recusal request.
Sentenza — n. 25878/2024 — snpen
Cassation court annuls civil effects of criminal acquittal due to insufficient reasoning on witness credibility and evidence evaluation.

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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente REVOCAZIONE ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE(ART. 391-BISC.P.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 13 / 02/2026 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 19918 /20 25 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19918del ruolo generale dell’anno 2025, proposto CONFAGRICOLTURA E UNIONE PROVINCIALE AGRICOL- TORI (C.F.: 80033100829), in persona del Presidente, le- gale rappresentante pro tempore,Giovanni Fatta rappresentata e difesa dall’avvocato Orsola Carmela Gennuso (C.F.:

GNNRLC 70R55 B430Y ) -ricorrente- nei confronti di GIALLOMBARDO Giuseppe (C.F.: GLLGPP 54M30 B315L ) rappresentato e difeso dagli avvocat i Giovanni Battista Scalia (C.F.: SCLGNN 67T02 G273T) e Stefania Mannino (C.F.: MNN SFN77A44 G273T ) VISO Nicasia(C.F.: VSI NCS 86M64 L112C ) VISO Santo (C.F.: VSISNT 59D12 B315F ) VISO Antonio (C.F.: VSINTN 02S21 L112R ) rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Galasso (C.F.: GLS MRA71E50 C351B ) -controricorrenti- per la cassazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8166/2025, pubblicatain data 27 marzo 20 25 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Giuseppe Giallombardoha agito in giudizio nei confronti di Con- fagricoltura e Unione Provinciale Agricoltori di Palermo,per ot- tenere il risarcimento dei danni derivanti da dedotte inadem- pienze nell’incarico di compilazione di una domanda volta ad ottenere aiuti comunitari destinati agli allevatori di bovini. Gli enti convenuti hanno chiamato in giudizio Concetta Galbo, responsabile della sede Confagricoltura di Caccamo, quale ef- fettiva responsabile dell’eventuale danno.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Termini Imerese. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda del Giallombardo nei soli confronti di Confagricoltura e Unione Provinciale Agricoltori di Palermo, condannando tali enti,in solido, al pagamento, in fa- voredell’attore, della complessiva somma di € 27.000,00, oltre accessori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso diConfagricoltura e Unione Provinciale Agricoltori di Palermo. Avverso tale ultima pronuncia, “Confagricolturae Unione Pro- vinciale Agricoltori di Palermo” (soggetto che viene nel ricorso indicato come unico, con indicazione di un unico numero di co- dice fiscale),propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., sulla base di un unico motiv o .

Resistono con distinti controricors i:

a) il Giallombardo;

b) gli eredi di Concetta Galbo (deceduta nel corso del giudizio), Nica- sia, Santo e Antonio Viso. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 1.Con l’unico motivo del ricorso per revocazione si denunzia «errore di fatto art. 395 n. 4 c.p.c. , per omessa percezione dell’esistenza di motivi di ricorso che avrebbero necessitato, inevitabilmente il rinvio della causa alla Corte Territoriale affin- ché quest’ultima esaminasse l’eccezione di infondatezza dei va- lori determinati dalla CTU redatta, in violazione del Reg.

CEE 1783/2003, Regolamento CEE 1254/99, recepito dal MIPAF (Mi- nistero delle Politiche agricole e Forestali) con decreto 27 no- vembre 2001, e della circolare n. 9 del 24/03/2005 di Agea punto 8 in materia di fissazione del titoli, per erronea stima del danno subito dal Giallombardo, per l’erroneo calcolo dei capi ammessi al contributo comunitario, per l’erroneo accertamento del tempo di detenzione delle vacche nutrici, per erroneo cal- colo della fissazione dei titoli». La parte ricorrente deduce che la Corte di Cassazione avrebbe «omesso di esaminare il secondo motivo relativo alla sovra- stima del danno subito dal Giallombardo per l’erroneità e con- traddittorietà delle determinazione della CTU, redatta in viola- zione di legge, e già contestata nei precedenti gradi di giudi- zio».

Il ricorso per revocazione è inammissibile. 2.Si premette che, con specifico riferimento alla domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., delle sentenze o ordinanze della Corte Suprema di Cassazione, sono ampia- mente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui «l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:

a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto og- getto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discus- sione tra le parti;

b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri della evidenza Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raf- fronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza ne- cessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini er- meneutiche;

d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un con- tenuto diverso;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa» (per tutte, cfr.: Cass., Sez. U, n. 20013 del 19/07/2024, con ulteriore rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018).

3. Nella specie, va, in primo luogo escluso che la Corte di Cas- sazione abbia del tutto omesso l’esame di un motivo del ricorso e, segnatamente, del «secondo motivo relativo alla sovrastima del danno subito dal Giallombardo per l’erroneità e contraddit- torietà delle determinazione della CTU, redatta in violazione di legge, e già contestata nei precedenti gradi di giudizio». Neanche può ritenersi che, come assume l’ente ricorrente, «con l’Ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione è rimasto assorbito il secondo motivo». 4.Il motivo di ricorso in questione è stato, in realtà, certamente esaminato dalla corte d’appello,nel paragrafo 4 della motiva- zione della pronuncia, esteso nelle pagine otto e nove della stessa.

Esso è stato ritenuto inammissibile, in quanto l’erronea deter- minazione del danno, in virtù dei pretesi errori nel calcolo dei capi ammessi al contributo comunitario, del tempo di deten- zione delle vacche nutrici, nonché di tuttigli altri elementi che Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 avevano inciso sulla stima dello stesso, a giudizio della Corte, essendo statooggetto di una consulenza tecnica di ufficio:

a) in primo luogo, avrebbe dovuto essere contestato specifica- mente e tempestivamente nel corso del giudizio di merito, ciò che non emergeva dal ricorso;

b) in ogni caso, anche a prescindere dalla tempestività delle contestazioni mosse alla consulenza tecnica di ufficio nel corso del giudizio di merito,le censure alla base del motivo di ricorso erano in radice inammissibili in sede di legittimità, perché ri- voltenei confronti di accertamenti di fatto . Sotto tale ultimo profilo, la Corte ha, del resto, ancor più spe- cificamente ed espressamente affermato: « Non si contesta al giudice di appello di non avere tenuto conto dei rilievi di parte mossi alla ctu, ma si contesta proprio l’accertamento in fatto operato dal consulente». 5.Tanto premesso, risulta evidente che, con le doglianze espo- ste nel ricorso per revocazione non si contesta affatto un errore percettivo della Corte, ma, al più, un errore di giudizio, sia nella valutazione del contenuto sostanziale delle censure formulate con il secondo motivo del ricorso per cassazione (che, secondo la parte ricorrente, non sarebbe stato, come ha ritenuto la Corte di Cassazione, quello della contestazione di accertamenti di fatto, quanto quello della mera denuncia di violazione di norme di diritto), sia, al fondo, nelle stesse valutazioni sulla stima del danno operate dal consulente tecnico di ufficio, nella sua rela- zione, come intese e recepite dal giudice di appello (valutazioni che, secondo la ricorrente, sarebbero, in realtà, errate).

Come premesso,infatti, l’errore cd. revocatorio (che, cioè, con- sente la proposizione del ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c.) «non può concernere l’attività interpretativa e valutativa» e «deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari in- dagini ermeneutiche».

Nella specie, le affermazioni della Corte di Cassazione oggetto delle censur e revocatori e formulat e dalla parte ricorrente de- vonoritenersi tutte frutto di attività valutativa della stessa (in primo luogo, nell’interpretazione dello stesso motivo di ricorso in discussione e, comunque, in relazione alla corretta stima del danno). Di conseguenza, l’istanza di revocazione non può ritenersi am- missibile. 6.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.Le spese liquidate al Giallombardo vanno distratte infavore dei suoi di- fensori, avvocati Giovanni Battista Scalia e Stefania Mannino , che hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudi- zio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, li- quidandolecome segue:

a) per il controricorrente Gial- lombardo, complessivi € 5.5 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazionein favore dei suoi difensori, avvocati Giovanni Ric. n. 19918/2025 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Battista Scalia e Stefania Mannino, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;b) per i controricorrenti Nicasia, Santo e Antonio Viso, complessivi € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a