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Ordinanza — n. 5079/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses self-represented appeal for revocation due to lack of special bar admission and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5079/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Alessandra Moroni's appeal for revocation inadmissible. Although Moroni argued she was still admitted to the special bar for higher courts when the lower court ruled, the court verified her admission had been cancelled in January 2026. Furthermore, the appeal was rejected for containing disorganized historical digressions violating procedural rules and for failing to allege a factual error, as her complaints concerned legal interpretations.

Regesto Legislator

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Art. 86 cod. proc. civ.; Art. 366 n. 3 cod. proc. civ.: Appeals for revocation against self-represented litigants are inadmissible if the appellant lacks special bar admission, and appeals must strictly allege factual errors rather than legal interpretations or procedural defects.

Parole chiave

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appeal for revocation special bar admission self-representation procedural defects factual error requirement procedure di ricorso difetto di legittimazione del ministero pubblico cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 86 cod. proc. civ.
Art. 366 n. 3 cod. proc. civ.
d.p.r. n. 115/2002
13 del d.p.r. n. 115/2002 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.
art. 86 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 2/12/2024, n. 30777
Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13863
(cfr., in tema di revocazione, Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13863; v.
Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 21827/2024 proposto da: ALESSANDRA MORONI, difesa in proprio, con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata - avverso l’ordinanza n. 9367/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata l’8/4/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenuto che, con ordinanza resa in data 8/4/2024, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Alessandra Moroni avverso la sentenza n. 1321/2022 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; a sostegno della decisione assunta, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la ricorrente, difesa in proprio, avesse riconosciuto di non risultare iscritta all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, così come già precedentemente riconosciuto da altro provvedimento emesso dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 14629/2023); avverso l'ordinanza n. 9367/2024 della Corte di cassazione, Alessandra Moroni propone ricorso per revocazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

Alessandra Moroni ha depositato memoria; consideratoche, con il ricorso per revocazione proposto, Alessandra Moroni censura l’ordinanza impugnata per avere la Corte di cassazione emesso un provvedimento nullo, avendo il giudice di legittimità erroneamente fondato la necessità di esercitare il diritto di agire in giudizio tramite difensore (nella specie, tramite un difensore iscritto nell’apposito albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori) sulla base di provvedimenti normativi costituzionalmente illegittimi; peraltro, secondo l’istante (difesa in proprio), quest’ultima, al momento della proposizione del ricorso, sarebbe risultata ancora iscritta al predetto albo, essendone stata cancellata solo successivamente; da ultimo, in ogni caso, il giudice di legittimità avrebbe emesso il provvedimento impugnato in assenza di poteri, sulla base di provvedimenti normativi da ritenere incostituzionale: vizio, quest’ultimo, contestualmente rilevato e denunciato dalla ricorrente; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come l’inammissibilità del ricorso discenda, in primo luogo, dalla circostanza di non essere la ricorrente (che si difende da sé medesima, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.) iscritta nell’albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: circostanza confermata dalle stesse informazioni direttamente assunte da questa Corte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni che, con messaggio inviato per mezzo della posta elettronica certificata in data 15 gennaio 2026, ha comunicato che l’avvocato Alessandra Moroni, iscritta all’Ordine di Terni dal 18/2/2022 per trasferimento dall’Ordine di Firenze, risulta essere iscritta all’albo dei cassazionisti in data 23/9/2011 e cancellata dal medesimo albo il 21/1/2022; si tratta di una circostanza che implica l’inammissibilità del ricorso avuto riguardo alla normativa contenuta nel codice di rito che impone, in questa sede di legittimità, la rappresentanza e difesa ad opera di un avvocato iscritto al suddetto albo speciale (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934); come già evidenziato da questa Corte nel suo massimo consesso, viene infatti in considerazione un requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito dell’esperimento delle fasi di merito, senza porre preclusioni od ostacoli irragionevoli all’accesso alla giustizia, diversamente da quanto sembra ipotizzare la ricorrente prospettando questioni di costituzionalità manifestamente infondate, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è per i soggetti che non svolgono la professione forense (Cass., Sez.

Un., 2/12/2024, n. 30777); un’ulteriore ragione di inammissibilità discende dalla circostanza che, nel corpo del ricorso, vengono disordinatamente e disorganicamente affastellate lunghissime digressioni storiche e deduzioni difensive ai limiti della decifrabilità, la cui non piana lettura inibisce la compiuta ricostruzione dei fatti della causa, con conseguente manifesta violazione della prescrizione dettata dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (cfr., in tema di revocazione, Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13863; v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 13128 del 17/5/2025;

Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024); da ultimo, quale terza ragione di inammissibilità, varrà rilevare come nessuna delle censure avanzate dalla ricorrente risulti destinata a denunciare un errore di fatto in cui sarebbe (in ipotesi) incorsa la Corte di cassazione, essendo ognuna delle censure sollevate dirette bensì a rilevare il ricorso di specifici (presunti) errori di diritto (asseritamente) consistiti:

1) nel ritenere fondata la necessità di esercitare il diritto di agire in giudizio tramite difensore (nella specie, tramite un difensore iscritto nell’apposito albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori) sulla base di provvedimenti normativi costituzionalmente illegittimi;

2) nel ritenere inammissibile un ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore (asseritamente) cancellato dall’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori in epoca posteriore alla sua proposizione;

3) nell’emettere, senza potere, una decisione sulla base di disposizioni normative contrarie alla Costituzione; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema direvocazione delle decisioni della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errorerevocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione ointerpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022, Rv. 664401 -02); sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a