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Ordinanza — n. 5056/2026 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation judgment listing error regarding non-relator judge identity under material error rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5056/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an order to correct a material error in a previous judgment regarding the listed judges. The appellant argued that the presence of a judge not present at the hearing rendered the decision void, while the respondent claimed the omission of a non-relator judge was merely a clerical mistake. The court ruled that the error was immaterial because the actual deliberating judges matched the hearing record, and the written list lacks independent probative value.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The erroneous indication in a Cassation judgment of a non-relator judge is a correctable material error, not a cause of nullity, absent contrary evidence proving a discrepancy between the hearing record and the decision.

Parole chiave

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material error correction Cassation judgment listing non-relator judge voidness of decision procedural regularity

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
391-bis c.p.c., che, al primo comma, richiama appunto la procedura di cui all’art. 287 c.p.c.), in reiezione delle doglianze ed istanze della parte già controricorrente e in applicazione del seguente principio didiritto:
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196- quinqui
art. 378 c.p
art. 391-bis c.p
art. 287 c.p
391-bis c.p.c., che, al primo comma, richiama appunto la procedura di cui all’art. 287 c.p.c.), in reiezione delle doglianze ed istanze della parte già controricorrente e in applicazione del seguente principio didiritto:

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sent. n. 11853/1991
Sez. U, Sent. n. 118/1999
Cass. n. 14361/2021
118/1999; nonché Cass. n. 14361/2021; n.
Cass. n. 4875/2015
Cass. n. 2691/2010
Cass. n. 6961/2001

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA nella procedura n. 24614/2025 R.G. promossa d’Ufficio con decreto presidenziale del 09/12/2025, già pendente tra le seguenti parti: INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante in atti indicato, già rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FLORIMONTE; -già ricorrente- contro ROMANO LUIGI SRL, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTIA CARTA -già controricorrente- relativamente alla sentenza n. 31910/2025 emessa da questa Corte e depositata il 07/12/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere Pasquale Gianniti;

Considerato che: -questa Corte, con sentenza n. 31910/2025 , ha - ad esito d ella udienza pubblica del 25/11/2025 ed in accoglimento del terzo motivo di ricorso n. 22147/2023 R.G. proposto da Intesa Sanpaolo spa nei confronti della Romano Luigi srl, rigettato il primo motivo ed assorbito il secondo -cassato la sentenza n. 1008/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore e, decidendo nel merito, ha respinto l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione resa il 20/12/2018 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore in procedimento r.g.e. n. 959/18, compensando integralmente tra le parti le spese del grado di merito e quelle del giudizio di legittimità; -nell’intestazione della sentenza sono stati erroneamente indicati come componenti il Collegio i Consiglieri Pasquale Gianniti, Augusto Tatangelo, Stefano Giaime Guizzi e Raffaele Rossi, mentre, come risulta dal verbale di udienza, i componenti del Collegio erano i Consiglieri Pasquale Gianniti, Cristiano Valle, Augusto Tatangelo e Raffaele Rossi: in sostanza, risultandovi menzionato come componente del Collegio il Consigliere Stefano Giaime Guizzi (oltretutto, collocato fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria in tempo anteriore alla pubblica udienza del 25/11/2025), anziché il Consigliere Raffaele Rossi; -avviata la procedura ufficiosa di correzione dell’errore materiale con decreto del 7 dicembre 2025 e fissata per la sua trattazione l’adunanza camerale del 13/02/2026, la Romano Luigi s.r.l, già controricorrente, ha depositato memoria, sostenendo che :

a) la discrasia tra la composizione del Collegio,dinanzi al quale la causa è stata discussa, e quella del Collegio, che ha pronunciato la sentenza, costituisce vizio di costituzione del giudice e di violazione delle norme che impongono che la decisione in camera di consiglio sia assunta dai giudici che hanno assistito alla discussione, con conseguente nullità insanabile del provvedimento;

b) l’assenza, nella motivazione della sentenza, di concreti e specifici riferimenti ai contenuti delle difese, da essa svolte in udienza e nella memoria ex art. 378 c.p.c., potrebbe perfino indurre ad interrogarsi se si sia in presenza di un provvedimento inammissibilmente predisposto prima della discussione e/o della produzione delle suddette memorie; -in esito alla detta adunanza camerale, la Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni; - va riscontrato che la sentenza di questa Corte, pubblicata il 07/12/2025 col n. 31910, è effettivamente affetta da un mero errore materiale nell’indicazione, in intestazione, dei componenti del Collegio; -la decisione in camera di consiglio è stata assunta dai medesimi giudici che hanno assistito alla discussione, come risulta dal verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso (manifestamente qui non dispiegata) ed è acquisibile dal sistema informatico, tanto da essere stato acquisito dalla stessa già controricorrente (e prodotto a corredo della sua stessa memoria); -è, invece, radicalmente inammissibile qualunque doglianza sul contenuto della sentenza, tanto più in seno ad un procedimento di correzione di errore materiale: infatti, nessuna disposizione di legge impone di fare concreto e specifico riferimento nella motivazione delle sentenze di questa Corte ai contenuti delle difese svolte dalle parti in udienza e nella memoria ex art. 378 c.p.c. (né alla prima, né con quest’ultima potendo giammai modificarsi - tranne il solo, qui non ricorrente, caso di fatti sopravvenuti suscettibili di rilevare nel giudizio di legittimità - l’ambito del giudizio di legittimità come delimitato dai soli rilevantiricorso e controricorso), essendo l ’ oggetto del sindacato, svolto da questa Corte, i motivi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità; -secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez.

U, Sent. n. 11853/1991 e n. 118/1999; nonché Cass. n. 14361/2021; n. 4875/2015; n. 2691/2010; n. 6961/2001), non è causa di nullità della sentenza, ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.,la mancata indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza; - al suddetto errore materiale , trasponendosi i principi appena ricordati al rito di legittimità e tenuto adeguatamente conto delle relative peculiarità, può per l ’ appunto ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale(prevista, per i provvedimenti della Corte di cassazione, dall’art. 391-bis c.p.c., che, al primo comma, richiama appunto la procedura di cui all’art. 287 c.p.c.), in reiezione delle doglianze ed istanze della parte già controricorrente e in applicazione del seguente principio didiritto:

«non è causa di nullità della sentenza, ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell’art. 391-bis c.p.c., l’erronea indicazione, nell’intestazione della sentenza della Corte di cassazione, del nome di uno dei magistrati non relatori facenti parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, dovendo essa esaurirsi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza»; -trattandosi di correzione di errore materiale, inoltre, neppure occorre provvedere sulle spese; - essendo il presente provvedimento di correzione redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.; p. q. m. -dispone correggersi l’intestazione della sentenza n. 31910/2025 di questa Corte, nel senso che laddove sono indicati come componenti del Collegio i Consiglieri Pasquale Gianniti, Augusto Tatangelo, Stefano Giaime Guizzi e Raffaele Rossi, deve leggersi ed intendersi che componenti del Collegio sono stati i Consiglieri Pasquale Gianniti, Cristiano Valle, Augusto Tatangelo e Raffaele Rossi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196- quinqui