Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5048/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses self-represented appeal for revocation due to procedural defects and inadmissible legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5048/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Alessandra Moroni's appeal for revocation inadmissible due to severe procedural defects and inadmissible grounds. Moroni, representing herself without a special bar admission, challenged a prior inadmissibility ruling citing nullity, lack of signature, and constitutional issues. The court rejected these claims, emphasizing that self-represented parties face the same burden to prove legal standing and that the appeal violated strict formatting rules under Article 366 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 86 c.p.c.; Art. 366 n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 13 d.p.r. n. 115/2002: A self-represented party must prove special qualification to appeal; appeals containing disorganized historical digitations violate readability requirements; revocation requires factual error, not legal interpretation errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal for revocation self-representation special bar admission procedural defects readability requirement factual vs legal error Civil Procedure Code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 86 cod. proc. civ.
116 c.p.c.; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come l’inammissibilità del ricorso discenda, in primo luogo, dalla circostanza, posta in evidenza dalla stessa ricorrente (che si difende da sé medesima, ai sensi dell’art. 86 cod.
Art. 366 n. 3 cod. proc. civ.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dell’art. 13 del
art. 116 c.p
art. 86 cod. proc. civ
116 c.p.c.; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come l’inammissibilità del ricorso discenda, in primo luogo, dalla circostanza, posta in evidenza dalla stessa ricorrente (che si difende da sé medesima, ai sensi dell’art. 86 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 2/12/2024, n. 30777
Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13863
(cfr., in tema di revocazione, Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13863; v.
Sez. 3, Ordinanza n. 13128 del 17/5/2025
altresì Sez. 3, Ordinanza n. 13128 del 17/5/2025;
Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024
Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 12696/2024 proposto da: ALESSANDRA MORONI, difesa in proprio, con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro SALVATORE MESSINA e STEFANO GIOVANNI MESSINA; -intimati - avverso l’ordinanza n. 31917/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 16/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenuto che, con ordinanza resa in data 16/11/2023, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Alessandra Moroni avverso la sentenza n. 2226/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; a sostegno della decisione assunta, la Corte di Cassazione ha rilevato l’insuperabile farraginosità dell’esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazioni avanzati dalla ricorrente, tale da impedire la cognizione, tanto dell’oggetto del giudizio, quanto delle doglianze proposte avverso il provvedimento impugnato; sotto altro profilo, la Corte di legittimità ha evidenziato come la ricorrente, difesa in proprio, non avesse dimostrato d’essere avvocato regolarmente iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, di aver sollevato questioni concernenti apprezzamenti di fatto non scrutinabili in sede di legittimità e di avere, infine, contestato inammissibilmente l’avvenuto rilievo d’ufficio, da parte della corte territoriale, della tardività dell’appello dalla stessa proposto; avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, Alessandra Moroni propone ricorso per revocazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

Alessandra Moroni ha depositato memoria; consideratoche, con il ricorso per revocazione proposto, Alessandra Moroni censura l’ordinanza impugnata per avere la Corte di Cassazione emesso un provvedimento nullo, avendo il giudice di legittimità erroneamente affermato la sussistenza dell’onere, incombente a carico della ricorrente, di fornire la prova “di essere cassazionista”; sotto altro profilo, secondo l’istante, il provvedimento impugnato risultava privo di sottoscrizione, oltre ad essere stato emesso sulla base di un provvedimento normativo (il r.g. n. 12/1941) incostituzionale; ad avviso della ricorrente, infine, la Corte di legittimità avrebbe erroneamente statuito d’ufficio sull’inammissibilità del ricorso, pur in assenza della costituzione della controparte, ed avrebbe altrettanto erroneamente ritenuto alla stregua di un apprezzamento di fatto (non scrutinabile in sede di legittimità) la valutazione del ritardo nella proposizione dell’appello, là dove, al contrario, tale apprezzamento avrebbe dovuto considerarsi una valutazione in diritto, alla stregua di quanto disposto dall’art. 116 c.p.c.; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come l’inammissibilità del ricorso discenda, in primo luogo, dalla circostanza, posta in evidenza dalla stessa ricorrente (che si difende da sé medesima, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.) in apertura dell’atto, ovverosia la circostanza di non essere iscritta nell’albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: circostanza confermata dalle stesse informazioni direttamente assunte da questa Corte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni che, con messaggio inviato per mezzo della posta elettronica certificata in data 15 gennaio 2026, ha comunicato che l’avvocato Alessandra Moroni, iscritta all’Ordine di Terni dal 18/2/2022 per trasferimento dall’Ordine di Firenze, risulta essere iscritta all’albo dei cassazionisti in data 23/9/2011 e cancellata dal medesimo albo il 21/1/2022; si tratta di una circostanza che implica l’inammissibilità del ricorso avuto riguardo alla normativa contenuta nel codice di rito che impone, in questa sede di legittimità, la rappresentanza e difesa ad opera di un avvocato iscritto al suddetto albo speciale (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934); come già evidenziato da questa Corte nel suo massimo consesso, viene infatti in considerazione un requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito dell’esperimento delle fasi di merito, senza porre preclusioni od ostacoli irragionevoli all’accesso alla giustizia, diversamente da quanto sembra ipotizzare la ricorrente prospettando questioni di costituzionalità manifestamente infondate, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è per i soggetti che non svolgono la professione forense (Cass., Sez.

Un., 2/12/2024, n. 30777); un’ulteriore ragione di inammissibilità discende dalla circostanza che, nel corpo del ricorso, vengono disordinatamente e disorganicamente affastellate lunghissime digressioni storiche e deduzioni difensive ai limiti della decifrabilità, la cui non piana lettura inibisce la compiuta ricostruzione dei fatti della causa, con conseguente manifesta violazione della prescrizione dettata dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (cfr., in tema di revocazione, Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13863; v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 13128 del 17/5/2025;

Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024); da ultimo, quale terza ragione di inammissibilità, varrà rilevare come nessuna delle censure avanzate dalla ricorrente risulti destinata a denunciare un errore di fatto in cui sarebbe (in ipotesi) incorsa la Corte di cassazione, essendo ognuna delle censure sollevate dirette bensì a rilevare il ricorso di specifici (presunti) errori di diritto (asseritamente) consistiti:

1) nell’imporre alla parte l’onere di comprovare ‘di essere cassazionista’;

2) nell’emettere una decisione in assenza di alcuna sottoscrizione;

3) nell’assumere una decisione sulla base di un provvedimento normativo incostituzionale;

4) nello statuire d’ufficio sull’inammissibilità del ricorso, pur in assenza della costituzione della controparte;

5) nel considerare alla stregua di un apprezzamento di fatto, un apprezzamento di puro diritto; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema direvocazione delle decisioni della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errorerevocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione ointerpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022, Rv. 664401 -02); sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dell’art. 13 del