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Ordinanza — n. 5042/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses revocation appeal as inadmissible due to lack of factual error in cassation inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5042/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Lorenzo Colucci's revocation appeal inadmissible against a prior ruling that dismissed his cassation request. Colucci argued the court erred by rejecting his appeal because he failed to deposit an original appellate judgment, claiming he had submitted a paper copy instead. The court ruled that the prior decision was based on a legal error regarding procedural requirements, not a factual mistake, which cannot be challenged under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible when the challenged decision rests on a legal error rather than a factual error, as the court's finding of inadmissibility due to missing original documents constitutes a matter of law reviewable only at the cassation stage.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility factual versus legal error cassation procedural requirements original document deposit Article 391-bis CPC ritiro della domanda di revisione tempestività dell'istanza di ricusazione violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 comma 4 c.p.c.
in combinato l’art. 395 comma 4 c.p.c., per essere la corte di legittimità incorsa nell’errore di fatto consistito nel non avvedersi della relazione di notificazione della sentenza d’appello depositata in formato cartaceo nel giudizio di legittimità (doc.
Art. 6 comma 5 della L. 212/2000
Art. 77 del D.P.R. 602/73
212/2000, dell’art. 77 del D.P.R. 602/73 in combinato l’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
602/73 in combinato l’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»; per «violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
3 c.p.c.»; per «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato l’art.
Art. 342 c.p.c.
3 c.p.c.», per «violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art.
Art. 329 comma 2 c.p.c.
e dell’art. 329 comma 2 c.p.c. in combinato l’art.
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022, Rv. 664401 -02
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 26747/2024 proposto da: LORENZO COLUCCI, rappresentato e difeso dall’avv. PARIDE LO MUZIO, con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 15472/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 3/6/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenuto che, con ordinanza resa in data 3/6/2024, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cassazione proposto da Lorenzo Colucci nei confronti dell’Ader - Agenzia delle Entrate Riscossioni avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2076/2021; a fondamento della decisione assunta, la corte di legittimità ha rilevato l’improcedibilità del ricorso per cassazione proposto dal Colucci, non avendo quest’ultimo tempestivamente depositato la relazione di notificazione del provvedimento impugnato, né lo stesso provvedimento impugnato in originale o in copia munita della certificazione di conformità all’originale; avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, Lorenzo Colucci propone ricorso per revocazione; l’Ader -Agenzia delle Entrate Riscossioni resiste con controricorso; consideratoche, con il ricorso per revocazione proposto, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 391-bis c.p.c. in combinato l’art. 395 comma 4 c.p.c., per essere la corte di legittimità incorsa nell’errore di fatto consistito nel non avvedersi della relazione di notificazione della sentenza d’appello depositata in formato cartaceo nel giudizio di legittimità (doc. n. 13), e per aver erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione in ragione del mancato deposito della copia autentica della sentenza della Corte d’appello di Bari (depositata in questa sede dall’odierno istante), in assenza di alcun disconoscimento, ad opera della controparte, della copia cartacea di detta sentenza d’appello prodotta nel giudizio di cassazione; ciò posto, il ricorrente evidenzia le ragioni di illegittimità della sentenza d’appello per «violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio preventivo, dell’art. 6 comma 5 della L. 212/2000, dell’art. 77 del D.P.R. 602/73 in combinato l’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»; per «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato l’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», per «violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 329 comma 2 c.p.c. in combinato l’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», nonché, infine, per «violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.: formazione del giudicato interno in combinato l’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come -al di là dell’effettivo tempestivo deposito, nel decorso giudizio di cassazione, della relazione di notificazione della sentenza d’appello in formato cartaceo (circostanza che non appare neppure dedotta in modo inequivoco dall’odierno ricorrente, avendo quest’ultimo indicato tale documento con il n. 13 dell’indice delle produzioni offerte, viceversa fermo al n. 12 tanto nel ricorso avverso la sentenza d’appello, quanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio di revocazione) - assuma carattere assorbente, ai fini dell’odierna decisione, l’inammissibilità della censura riguardante la contestazione dell’erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito della copia autentica della sentenza d’appello impugnata in assenza di alcuna contestazionead opera di controparte; tale censura (che si appunta contro un motivo del tutto autonomo di improcedibilità del ricorso per cassazione, consistente nel mancato deposito dell’originale della sentenza d’appello impugnata, o di una sua copia autentica) consiste, non già in una doglianza volta a evidenziare il ricorso di un errore di percezione di carattere revocatorio da parte del giudice di legittimità, bensì in un (preteso) errore di diritto, (asseritamente) consistito nel ritenere improcedibile un ricorso per cassazione a fronte del deposito di una sentenza d’appello non originale (o di una sua copia non autentica) a cui non abbia fatto seguito una specifica contestazione ad opera delle controparti; si tratta, all’evidenza, della tipica contestazione di uno specifico error in iudicando (peraltro, soltanto preteso e del tutto inesistente, atteso che l’autenticità non poteva discendere dall’asserito atteggiamento di non contestazione della parte avversa), al cui riscontro deve seguire, in questa sede, il contestuale rilievo del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto , che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022, Rv. 664401 -02); da qui l’inammissibilità del ricorso per revocazione, poiché, pur quando fosse stata tempestivamente depositata la relazione di notificazione della sentenza d’appello (evenienza, quest’ultima, in ogni caso non adeguatamente attestata, come in precedenza rilevato), la decisione di improcedibilità del ricorso per cassazione rimarrebbe comunque ferma, non potendo censurarsi, in sede di revocazione, l’(asserito) errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel ravvisare un’autonoma ragione di improcedibilità nel mancato deposito in originale (o in copia autentica) della sentenza d’appello impugnata senza contestazioni di controparte; sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come la dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 9.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del