Cassation court dismisses appeal and remands case for notification to missing co-plaintiff Sara Stefanelli.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Dino Stefanelli's appeal against the Second Instance judgment regarding a mortgage enforcement dispute. The primary procedural flaw identified was the failure to notify the co-plaintiff, Sara Stefanelli, of the initial cassation petition, despite her status as a party in the lower courts. Consequently, the court ordered the integration of the adversarial proceedings by requiring the petitioner to notify Sara Stefanelli within thirty days before the case can proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; The failure to notify a party who is a litigant in the lower instances of the cassation petition renders the adversarial principle violated, necessitating the remand of the case for the integration of the adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27173/2024 R.G. proposto da : Dino Stefanelli, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Cassiani; -ricorrente- contro Credito Fondiario S.p.a. Ora Banca Cf+ in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rosignoli; -controricorrente- contro Fire S.p.a. in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Barbaro; -controricorrente- nonché contro Crédit Agricole Italia Spa in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Mazza; -ricorrente incidentale- e contro Special Gardant Spa, Sara Stefanelli, Aragorn Npl 2018 S.r.l.; -intimate- avverso la sentenza della Corte d ’a ppello di Ancona n. 902/2024 depositata il 10/06/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal la ConsiglieraAntonella Pellecchia; rilevato che 1. nel 2020 Dino e Sara Stefanelli adivano il Tribunale di Pesaro proponendo opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c., al precetto notificato dalla società Credito Fondiario S.p.A., quale mandataria della Aragorn NPL 2018 s.r.l., con cui veniva loro intimato l’adempimento dell’obbligo risultante dai titoli esecutivi costituiti dai contratti di mutuo fondiario del 18.03.2013 e del 08.08.2013, entrambi per notar Annunziata Morico; parte attrice chiedeva - previa sospensione ex art. 615 c.p.c. dell ’ efficacia esecutiva dei titoli azionati e, ex art. 624 c.p.c., dell’esecuzione forzata eventualmente promossa in pendenza dell’opposizione - che venisse dichiarata la nullità del precetto, nonché il difetto di titolarità del credito in capo ad Aragorn NPL 2018 e, per l’effetto, la mancanza della legittimazione di quest’ultima e della mandataria, Credito Fondiario S.p.A.
In subordine e nel merito, contestava il diritto dell’istante a procedere ad esecuzione forzata, deducendo la inesistenza del credito azionato. In via ulteriormente gradata, chiedeva di ricalcolare l’ammontare delle somme a credito e a debito delle parti, previo accertamento dell’illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultra-legali e usurari; costituitasi in giudizio, la Credito Fondiario S.p.A., n.q. di mandataria della Aragorn NPL 2018 s.r.l., chiedeva il rigetto dell’opposizione; con comparsa di intervento volontario ex art. 105, comma 2, c.p.c., interveniva in giudizio Credito Valtellinese S.p.A., la quale aderiva alle deduzioni ed eccezioni formulate dall’opposta, instando per il rigetto dell’opposizione; 1.1. il Tribunale di Pesaro, respinta la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, con sentenza n. 349/2021, rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposta e della società intervenuta; 2.avverso tale sentenza proponevano appello Dino e Sara Stefanelli; si costituivano nel giudizio di appello Special Gardant S.p.A., quale mandataria di Aragorn NPL 2018 s.r.l., e Credito Valtellinese S.p.A., entrambe chiedendo il rigetto dell’impugnazione; 2.1.la Corte d ’ appello di Ancona, con sentenza n. 902/2024, in parziale accoglimento dell’impugnazione, dichiarava inammissibile l’intervento di Credito Valtellinese S.p.A., confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Di poi, compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio tra gli appellanti e Credito Valtellinese S.p.A. e condannava gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore di Special Gardant S.p.A.; nulla disponeva nei confronti di Credito Fondiario S.p.A., rimasto contumace; 3.per la cassazione di tale sentenza Dino Stefanelli ha proposto ricorso, affidato a sette motivi; 3.1.hanno resistito con controricorso Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A., Aragorn NPL 2018 s.r.l. - in persona del Master Servicer, Master Gardant S.p.A. - e Crédit Agricole Italia S.p.A.
Quest ’ ultima ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo; la Corte si è riservata il deposito nei sessanta giorni successivi; considerato che 4. l ’ opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. su cui si è pronunciata la sentenza in questa sede impugnata risulta essere stata proposta, in uno all’odierno ricorrente, originariamente pure da Sara Stefanelli, anch’ ella destinataria dell’atto di precetto; non risulta, tuttavia, che il ricorso introduttivo sia stato notificato a Sara Stefanelli, la quale – stando alla sentenza d ’ appello e agli atti di causa legittimamente consultabili da questa Corte –era parte in entrambe le fasi del giudizio di merito; il contraddittorio, pertanto, non è ritualmente instaurato, atteso che, ferma la facoltà di Sara Stefanelli di non partecipare a questo giudizio, rimanendo parte intimata, la stessa deve però essere messa in grado di compiere la relativa scelta processuale; per tali ragioni, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito – l ’ integrazione del contraddittorio nei confronti di Sara Stefanelli entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di procedere alla notifica del ricorso nei confronti di Sara Stefanelli nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deci