Italian Court rejects jurisdiction objection, confirming Rieti court has authority over judicial officer liability case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Mario De Luca's motion to transfer jurisdiction from the Macerata to the Rieti court. De Luca argued that the case should be heard in Macerata, while the Ministry of Justice and the judicial officer maintained Rieti's competence based on the location of the debt's origin. The court ruled that the place where the damaging event occurred—specifically the fruitless expropriation procedure in Rieti—establishes Rieti as the proper forum under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 cod. proc. civ.; Art. 2043 cod. civ.; The court competent for a claim for damages against a judicial officer is the court located in the place where the damaging event occurred, as the obligation arises from the location of the illicit act and its consequences.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7630-2025proposto da: DE LUCA MARIO, domiciliato“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’Avvocato Daniele CONTI ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro “ pro tempore”, domiciliat o “ ex lege ” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge; -resistente ex art. 47 cod. proc. civ. - e contro Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Responsabilità dell’ufficiale giudiziario – Domanda risarcitoria - Giudice territorialmente competente R.G.N.7630/2025 Cron.
Rep. Ud.07/10/2025 Adunanza camerale DIONISI ALFREDO,domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Emanuele VESPAZIANI; -resistente ex art. 47 cod. proc. civ. - Avversola sentenza n. 320/2025, del Tribunale di Ancona, del 20 febbraio 2025; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 07/10/2025dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1. Mario De Luca propone, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso la sentenza n. 320/25, del 20 febbraio 2025, del Tribunale di Ancona, di rigetto dell’appello dallo stesso esperito avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di pace di Macerata il 28 dicembre 2018, pronuncia con cui quest’ultimoaveva declinato la competenza in favore del Giudice di pace di Rieti, in relazione alla domanda risarcitoria proposta da Mario De Luca nei confronti dell’ufficiale giudiziario, Dott.
Alfredo Dionisi, nonché del Ministero della Giustizia, ex art. 28 Cost.
2. Dagli atti del presente giudizio emerge che l’odierno ricorrente ebbe a convenire in giudizio il Dott. Dionisi, e con esso il suddetto Ministero, per farne valere la responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, in relazione al mancato espletamento delle formalità di notificazione di un atto di sequestro presso terzi e di un pignoramento immobiliare . L’allora attore, in particolare, chiedeva il ristoro dei dann i consistiti sianella perdita di chance, rappresenta dall’impossibilità di recuperare un credito professionale vantato nei confronti di terzi, pari ad € 4.725,02, sianelle spese sostenute per compiere gli atti promossipresso il Tribunale di Rieti, pari a € 427,93.
L’adito Giudice di pace di Macerata – su eccezione dei convenuti –declinava la competenza in favore di quello di Rieti, sul rilievo che nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, “per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da un dipendente del Ministero (Ufficiale Giudiziario) con dolo o colpa grave nell’esercizio delle funzioni, […]la fattispecie va considerata necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita, qualora tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti di qualsiasi natura, secondo la regola del forum commissi delicti, sicché spetterebbe in ogni caso all’Ufficio del Giudice di Pace di Rieti, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione”.
Esperito gravame da Mario De Luca, il giudice d’appello lo respingeva, confermando la competenza del Giudice di pace di Rieti, ancorché con diversa motivazione. Ritenuta, infatti, la responsabilità dell’ufficiale giudiziario, come prevista dall’art. 60 cod. proc. civ. (alla quale, e segnatamente all’ipotesi di cui al n. 1 del comma 1, ha ricondotto la fattispecie in esame), una responsabilità da inadempimento di un mandato “ex lege”, ha osservato che, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente dovessero applicarsi gli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha osservato che “il Giudice di pace di Macerata, ai sensi degli artt. art. 18-19 cod. proc. civ. (foro generale del convenuto) è territorialmente incompetente”, e ciò “in quanto il Dionisi è residente in Vazia, Frazione di Rieti”, mentre “il Ministero ha la sede a Roma”. Per contro, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., e dei due criteri da esso previsti per le cause risarcitorie da inadempimento contrattuale (e cioè, il “forum contractus” e il “forum destinatae solutionis”), ha ritenuto doversi affermare la competenza territoriale del Giudice di pace di Rieti.
Quanto, infatti, al primo di tali criteri, si è evidenziato che “nell’ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l’inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta” (nella specie, Rieti); in relazione, invece, al secondo di tali criteri, si è ribadito che –in ragione del carattere illiquido dell’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano – trova applicazione il criterio per cui la stessa va adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza ex art. 1183, comma 4, cod. civ., donde, nuovamente, la competenza del Giudice di pace di Rieti, luogo di residenza del Dionisi. 3.Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona ha proposto regolamento necessario di competenza Mario De Luca, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.
Esso viene svolto, innanzitutto, contestando che la responsabilità dell’ufficiale g iudiziario trovi titolo nella non corretta esecuzione di un mandato “ex lege”, ritenendo, all’opposto, che il medesimo risponda, “in caso di inadempimento, omissione, ricusazione od esecuzione imperita delle attività ad esso demandate ai sensi art. 60 cod. proc. civ.”, in forza di “una responsabilità civile che è di natura esclusivamente extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., dalla quale consegue un obbligo risarcitorio in caso di verificazione di un danno ingiusto subito dal soggetto istante, in ossequio al principio generale del neminem laedere”.
Orbene, tale “errata configurazione dei profili di responsabilità in capo all’Ufficiale Giudiziario”, secondo Mario De Luca, “inficia l’intero iter logico - argomentativo effettuato dall’Autorità giudiziaria di seconde cure, in quanto, ai fini della determinazione della competenza territoriale, sono completamente differenti tra loro i criteri ed i principi applicativi”, nei casi di responsabilità da inadempimento e aquiliana. Di conseguenza, la sentenza impugnata discorrerebbe “impropriamente di «credito risarcitorio azionato dall’attore»”, visto che “la domanda attorea è indirizzata all’esclusivo accertamento della responsabilità civile in capo all’Ufficiale Giudiziario nell’esercizio delle proprie prerogative di legge ex art. 59 cod. proc. civ., e non alla constatazione di un’obbligazione pecuniaria di debito; per cui, in forza di tale assunto, è illogico, inesatto e contra ius qualsiasi riferimento all’art. 1182 cod. civ., sia esso comma 3 o 4”, così come la scelta di “assumerlo quale criterio dirimente la competenza territoriale del foro giudiziario da adire”.
Pertanto, “a fronte di una domanda di accertamento di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e 60 cod. proc. civ., il foro territorialmente competente, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., che prevede gli eventuali fori concorrenti dei diritti delle obbligazioni, che possono essere liberamente derogati dal soggetto procedente e necessariamente accettati dalle controparti, è quello del locus commissi delicti”, espressione con la quale “non si intende il luogo di esecuzione della condotta negligente ma, piuttosto, il luogo in cui si è verificato l’evento dannoso da cui origina l’obbligazione risarcitoria”.
Esso, quindi, si identifica –nel caso di specie –nel “luogo in cui il soggetto istante odierno ricorrente ha subito gli effetti dannosi della condotta colposa posta in essere dall’Ufficiale Giudiziario, in quanto, senza evento dannoso, non è possibile contemplare un’obbligazione risarcitoria”, vale a dire il luogo di residenza/domicilio di esso Mario De Luca, e cioè Civitanova Marche. E ciò –secondo l’odierno ricorrente –non potendo sussistere dubbi, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata, in merito alla dichiarazione di elezione di domicilio, in cui viene identificato l’Avv.De Luca, e alla prova documentale del domicilio prodotta in giudizio, elementi “sufficienti a stabilire il luogo ex art. 43 cod. proc. civ. [recte: cod. civ.] di parte ricorrente”.
4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, depositando distinte memorie, il Ministero della Giustizia il Dionisi, chiedendo che la stessa sia rigettata.
5. La trattazione del regolamento è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del regolamento. 7.Il ricorrente ha presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il regolamento è da rigettare, con conferma, pertanto,della competenza del Giudice di pace di Rieti. 8.1. Nel l’esaminarlo , reputa questo Collegio che debba compiersi una duplice premessa. In primo luogo, va evidenziato – come rammenta anche il Procuratore Generale presso questa Corte –che il regolamento è ammissibile, in quanto “la sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., senza che rilevi l’improponibilità, ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace” (da ultimo, Cass.
Sez. 3, ord. 4 luglio 2023, n. 18898, Rv. 668600- 01). In secondo luogo, va ribadito –come, del pari, ha rammentato il Procuratore Generale –che “in tema di competenza territoriale l’art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 10 marzo 2014, n. 5456, Rv. 630198-01), potendo, dunque , la competenza radicarsi in applicazione tanto del criterio del “forum commissi delicti”, quanto di quello del “forum destinatae solutionis”.
Ciò premesso (e non senza tacere del fatto che, nel caso di specie, il foro generale ex art. 18 cod. proc. civ. giammai poteva essere quello di Macerata, avendo il Dionisi residenza in Vazia, Frazione di Rieti, e il Ministero sede a Roma), deve osservarsiche qualunque sia la natura –questione sulla quale non è necessario soffermarsi in questa sede – della responsabilità ex art. 60 cod. proc. civ., l’applicazione dell’art. 20 cod. proc. civ. conduce, nella specie,alla conferma della competenza territoriale del Giudice di pace di Rieti. 8.1.1.
Infatti, aderendo all’impostazione secondo cui la responsabilità dell’ufficiale giudiziario, contemplata dal suddetto art. 60 cod. proc. civ., è una “species” del più ampio “genus” di quella aquiliana ex art. 2043 cod. civ., il giudice competente a conoscere della domanda risarcitoria(tale è quella proposta dal De Luca) può individuarsi – alla stregua del criterio del “ forum destinatae solutionis” – in quello del debitore al tempo della scadenza dell’obbligazione, avendo questa Corte affermato che “esula dalla sfera di applicabilità dell’art 1182, comma terzo, cod. civ. l’obbligazione di risarcimento di danni dipendenti da fatto illecito, trattandosi di debito di valore”(cfr.
Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2012, n. 23625, Rv. 624689-01), salvo che – ma tale non è, all’evidenza, il caso di specie –“il risarcimento del danno sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri prefissati, in tal caso operando il diverso criterio del domicilio del creditore, di cui al comma 3 del medesimo articolo” (Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 2018,n. 9632, Rv. 648426-01). Parimenti, anche in applicazione del criterio del “forum commissi delicti”risulta confermata la competenza del Giudice di pace reatino, alla stregua del principio secondo cui “l’obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva” (Cass.
Sez. 3, ord.20 settembre 2004,n. 18906, Rv. 577212-01). Nel caso di specie, infatti, non può dubitarsi che “l’evento dannoso”, riconducibile alla condotta (asseritamente) illecita dell’ufficiale giudiziario, sia la infruttuosità della procedura espropriativa da radicarsi presso il Tribunale di Rieti, ciò che conferma la necessità di radicare presso il locale Giudice di pace il giudizio volto al ristoro delle conseguenze pregiudizievoli – in ipotesi – patite dall’odierno ricorrente in ragione di tale evento. 8.1.2. D’altra parte, anche riconducendo la vicenda in esame alla fattispecie della responsabilità lato sensu contrattuale (cioè quale responsabilità nascente direttamente dalla legge), deve egualmente confermarsi la competenza dichiarata nel provvedimento impugnato.
Sarebbe, infatti, sempre Rieti il luogo nel quale andava (correttamente) eseguita la prestazione alla quale era tenuto l’ufficiale giudiziario, in forza o di un “contatto sociale” o di un’obbligazione “ex lege”.
9. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate all’esito del giudizio di merito.
10. A carico del ricorrente, stante il rigettodel regolamento, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il regolamento e conferma la competenza del Giudice di pace di Rieti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contribut