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Ordinanza — n. 4998/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against costs allocation, ruling plaintiff's voluntary counterclaim caused the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4998/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by A.C. Soluzioni S.R.L. regarding the allocation of litigation costs. The lower court had ordered the plaintiff to pay the defendant's legal fees because the plaintiff voluntarily initiated a counterclaim against the defendant, Laura Mariani, which was unnecessary since the defendant's liability was already established in the main suit. The Court ruled that since the plaintiff's counterclaim lacked legal basis and caused the extension of the proceedings, the plaintiff must bear the costs incurred.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; The party who initiates a counterclaim without necessity or resists with unfounded arguments bears the costs of the proceedings caused by such conduct.

Parole chiave

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litigation costs allocation voluntary counterclaim causal responsibility unjustified counterclaim costs of litigation azione diretta contro l'assicuratore surrogazione dell'assicuratore assicurazione RC dei veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
Raffaele Rossi la regola generale della soccombenza sancita dall’art. 91 cod.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 1198 cod. civ
una porzione(sino a concorrenza di euro 816) in luogo, ai sensi dell’art. 1198 cod. civ., del pagamento del corrispettivo dovuto, di entità corrispondente al credito ceduto, per il noleggio di un’autovettura; vane le istanze formulate in via stragiudiziale, la A.C.
art. 91 cod. proc. civ
Raffaele Rossi la regola generale della soccombenza sancita dall’art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass.29/11/2018, n. 30945
Cass.30/03/2005, n. 6740
Cass.30/03/2005, n. 6740); r.g.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22959/2023R.G. proposto da A.C. SOLUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Alessandro Manno –ricorrente – contro MARIANI LAURA ZURICH INSURANCE COMPANY LTD GENTILE CARLO –intimati – Avverso la sentenza n.5320/2023 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno3 aprile 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che in un sinistro stradale occorso il 15 aprile 2009, Laura Mariani subì pregiudizi patrimoniali (per danni materiali a veicolo di sua proprietà e SPESE GIUDIZIALI CIVILI r.g. n.22959/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi per costi sopportati per il noleggio di auto sostitutiva) per esclusiva responsabilità di Carlo Gentile, proprietario della vettura danneggiante, assicurata per la r.c. con la Zuritel S.p.A. (in seguitodivenuta Zurich Insurance Company Ltd.); del credito risarcitorio nascente dalsinistro, Laura Mariani cedette alla A.C. Soluzioni s.r.l. una porzione(sino a concorrenza di euro 816) in luogo, ai sensi dell’art. 1198 cod. civ., del pagamento del corrispettivo dovuto, di entità corrispondente al credito ceduto, per il noleggio di un’autovettura; vane le istanze formulate in via stragiudiziale, la A.C.

Soluzioni s.r.l. chiese giudizialmente la condanna di Carlo Gentile e della compagnia assicuratrice al pagamento di euro 816, oltre interessi; con il medesimo atto di citazione (e, quindi, nel medesimo giudizio) l’A.C. Soluzioni s.r.l., «in via alternativa, condizionata alla reiezione della domanda principale» rivolta verso gli altri convenuti, dispiegò domanda di condanna di Laura Mariani al pagamento della somma di euro 816, quale corrispettivo per il noleggio di un’autovettura; all’esito della controversia di prime cure, celebrata nell’attiva resistenza della Mariani e della compagnia assicuratrice, l’adito Giudice di pace di Roma condannò la Zuritel e Carlo Gentile, in via solidale, al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 816, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite, senza adottare alcuna statuizione relativa alla Mariani; sulle (in origine separatee poi riunite) impugnazioni proposte dalla A.C.

Soluzioni s.r.l. (circa la decorrenza degli interessi sulla sorte capitale riconosciuta) e da Laura Mariani (circa l’omessa condanna alle spese di lite in suo favore), la decisione in epigrafe indicata, per quanto ancora d’interesse, ha, in riforma della prima pronuncia, condannato la A.C. Soluzioni s.r.l. alla refusione delle spese del primo grado di giudizio in favore di Laura Mariani, liquidate in euro 400 per compensi r.g. n.22959/2023 Cons. est. Raffaele Rossi (oltre accessori) e distratte in favore dell’Avv. Simona Fioravanti, anticipataria, compensando invece le spese del grado d’appello; ricorre per cassazione la A.C.

Soluzioni s.r.l., per un motivo; non svolgono difese nel giudizio di legittimità Laura Mariani, la Zurich Insurance Company Ltd. e Carlo Gentile; Considerato che preliminarmente, non rileva ai fini della decisione la mancata notificadel ricorso per cassazione a Carlo Gentile, litisconsorte nei gradi di merito e non costituito nel presente giudizio di legittimità, atteso che il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni in appresso esplicate : il fondamentale principio della ragionevole durata del processo rende superfluo un provvedimento di integrazione del contraddittorio, che determinerebbe un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza arrecare alcun beneficio all’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980); l’unico motivo di ricorso, per violazione degli artt. 91,92 e 93 cod. proc. civ., reca in realtà due censure; con la prima, parte ricorrente si duole della condanna alla refusione delle spese in favore della Mariani: adduce di aver chiamato in giudizio quest’ultima «quale cedente il credito e, per ciò, litisconsorte per connessione oggettiva impropria, tenuta a garantire la cessione pro solvendo ed al pagamento contrattualmente dovuto», ma soccombenti erano risultati unicamente i debitori ceduti, sui quali (e non già sulla originaria attrice) doveva pertanto cedere il carico delle spese; con la seconda, assume l’erroneità della disposta distrazione delle spese, poiché la relativa statuizione può essere emessa soltanto nella sentenza che definisce il grado di giudizio in cui è richiesta; la prima doglianza è infondata; r.g. n.22959/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi la regola generale della soccombenza sancita dall’art. 91 cod. proc. civ. come criterio di riparto dei costi di lite si basa sul principio di causalità che fonda la responsabilità del processo: la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese sostenute per la difesa in giudizio è quella che con il darvi inizio o il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti a diritto ha dato causa al processo o al suo protarsi; ciò posto, nella vicenda de qua, la A.C. Soluzioni s.r.l. ha convenuto in lite Laura Mariani di propria iniziativa e non pernecessità di integrità del contraddittorio (non ravvisandosi litisconsorzio necessario) ed ha rivolto nei confronti di essa una domanda di condanna condizionata al rigetto della domanda principale diretta agli altri convenuti; in particolare, la domanda contro la Mariani, avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligazione per la cui estinzione era stato ceduto il credito risarcitorio, postulava, quale implicito ma imprescindibile presupposto, l’accertamento dell’inefficacia del negozio di cessione oppure della insussistenza o incapienza del credito trasferito; presupposto che, tuttavia, l’esito della lite ha rivelato essere fallace ed inesatto: sicché la evocazione in causa della Mariani operata dalla parte oggi ricorrente non aveva ragion d’essere e a quest’ultima va ascritto il carico delle spese sopportate datale convenuta; conforme a diritto è, pertanto,la decisione gravata; la seconda doglianza è invece inammissibile; per radicato convincimento di nomofilachia, la parte condannata alla refusione delle spese processuali difetta di interesse ad impugnare il provvedimento sulla distrazione, poiché questo incide unicamente sui rapporti tra la parte vittoriosa e il suo difensore e poichè la posizione giuridica del soccombente non può ritenersi in alcun modo aggravata dal fatto che il pagamento sia stato disposto direttamente in favore del difensore, anziché della parte personalmente ( ex plurimis , Cass.29/11/2018, n. 30945;

Cass.30/03/2005, n. 6740); r.g. n.22959/2023 Cons. est. Raffaele Rossi il ricorso è, in definitiva, rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese le parti intimate; atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ex art. 13, comma1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; p. q. m. rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principa