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Ordinanza Interlocutoria — n. 4995/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of notice on necessary co-litigant Nicola Berni.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4995/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal because the appellant failed to prove service of the notice on the necessary co-litigant, Nicola Berni. Although the first-instance court had accepted the claim, the appellate court declared the insurer's appeal admissible based on a lack of passive standing. The Supreme Court ruled that without verified service of the cassation petition to Berni, the principle of contradictory proceedings was violated, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; Art. 103 cod. proc. civ.: The court must verify the perfection of notification to necessary co-litigants; failure to prove service invalidates the proceedings and requires renewal of notification.

Parole chiave

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necessary co-litigant service of notice contradictory proceedings cassation appeal procedural defect adattamento delle prestazioni d'assicurazione rinascita della qualità d'assicurato copertura dell'assicurazione contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 103 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22613/2023R.G. proposto da MODENA OLGA, rappresentatae difesa dall’Avv. Antonio Panico –ricorrente – contro ITAS MUTUA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. Luca Cirillo –controricorrente – nonché contro BERNI NICOLA –intimato – avverso la sentenza n. 3530 /202 3 del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD , depositata il giorno31 luglio 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Rilevato che RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE r.g. n.22613/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Olga Modena convenne innanzi il Giudice di Pace di Napoli Nord Nicola Berni e la Itas Mutua onde ottenere il ristoro dei danni subiti da unveicolo di sua proprietà in conseguenza di incidente con un veicolo di proprietà del Berni ed assicurato con la evocata compagnia; nel corso della controversia, parte attrice, previa autorizzazione del giudice,emendò la data del sinistro indicata in citazione ed eseguì la rinotifica di quest’ultima alle parti convenute; all’esito della lite di prime curela domanda risarcitoria fu accolta; in accoglimento dell’appello dispiegato da Itas Mutua, la decisione in epigrafe indicata, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’appellante; per quanto d’interesse, il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto circostanza non suscettibile di correzione come errore materiale la indicazione della data del sinistro e riscontrato che alla data dell’evento menzionata in citazione il veicolo danneggiante, di proprietà di Nicola Berni, risultava privo di copertura assicurativa; ricorre per cassazione Olga Modena, articolando un unico motivo; resiste, con controricorso, Itas Mutua; nonsvolge difese in grado di legittimità Nicola Berni;

Considerato che parte ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui è stato notificato il ricorso per cassazione a Nicola Berni, sicché non è possibile verificare il perfezionamento di detta notifica, in tal guisa effettuata; Nicola Berni, litisconsorte necessario, non si è costituito né ha comunque svolto difese nel presente giudizio di legittimità; preliminare rispetto al vaglio di fondatezza dell’impugnazione è la corretta instaurazione del contraddittorio anche in questo grado, ove necessario mercè rinnovazione della notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; r.g. n.22613/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi p. q. m. ordina a parte ricorrente di documentare l’avvenut o e regolare perfezionamento della notificazionedel ricorso per cassazione a Nicola Berni oppure di rinnovare la notificazionedel ricorso per cassazione nei confronti di tale parte; assegna per detti incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Co