Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal after 40-day silence on proposed settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal. Although the appellant initially remained silent for 40 days after a proposed settlement was communicated, they later filed a written act of renunciation. The court ruled that this withdrawal extinguished the proceedings and ordered the appellant to pay the legal costs incurred by the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to respond to a proposed settlement within 40 days, or explicitly renounces it, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3693/2025 R.G. proposto da : CICCARONE CARMINE, rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA MONICA UGO, con domiciliazione digitale ex lege presso lo studio dell’avvocato GUERRA GUIDO, -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall ’avvocato ROMA MICHELE, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonchè contro GIORDANO ALFONSO, rappresento e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1123/2024depositata il 19/12/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 3 giugno 2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; dato atto che in data 17 luglio 2025 la parte ricorrente ha depositato l’ atto di rinuncia al ricorso che la medesima parte ha notificato in pari data alle controparti; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, stante la mancata accettazione della rinuncia al ricorso da parte delle parti controricorrenti; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 745,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il