Italian Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the Benedettini family and Serafino Srl against the Matioca family and Generali Italia Spa, following a lower court ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3461/2025 R.G. proposto da : Augusto Benedettini, Mirella Benedettini, Leonarda Botti, Eredi Benedettini Serafino Srl in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Casale unitamente all’ Avv. Alessandra Carucci, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro Lorenzo Matioca, Crina Lenuta Matioca, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Volo Rancati, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- contro Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall' Avv.
Giuseppe Ciliberti , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6850/2023 depositata il 25/10/2023. vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore delle parti controricorrenti, con distrazione, per le spese liquidate in favore dei controricorrenti Matioca Lorenzo e Matioca Crina Lenuta,con distrazione in favore del difensore di questi ultimi, avv.
Volo Rancati Massimiliano, che ha dichiarato di averle anticipate, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della Generali Italia Spa, in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e, in favore dei controricorrenti Matioca Lorenzo e Matioca Crina Lenuta, in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario di questi ultimi, avv.
Volo Rancati Massimiliano. Così deciso in