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Ordinanza — n. 4817/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax fine, ruling minimum legal fees for trial phase are mandatory and non-derogable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4817/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal regarding the liquidation of litigation costs in a tax enforcement case. The lower court had denied the minimum fee for the trial phase because no formal evidence gathering occurred, noting the case was decided in a single hearing. The Court ruled this error because the examination of opposing party documents constitutes an inalienable trial phase activity that must be compensated at minimum rates.

Regesto Legislator

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D.M. 55/2014; D.M. 37/2018: The examination of opposing party documents constitutes an inalienable trial phase activity that must be compensated at minimum rates, and judges cannot derogate from these mandatory minimums in the absence of party agreements.

Parole chiave

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litigation costs liquidation minimum fee standards trial phase examination tax enforcement proceedings mandatory tariff parameters single hearing case legal fee compensation opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE 4.Con l’unico motivo di ricorso Angelo Lucchetti denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1- 2 dei parametri ad esso allegate, art.
tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate
art. 91 c.p.c.
4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1- 2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art.
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp.
118 disp. att. c.p.c.
4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.
art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n.
art. 615 c.p
11286/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.
art. 91 c.p
4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1- 2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1052 del 16/01/2025
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6914 dell'8/03/2023
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019; Sez.
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019
21743 del 27/08/2019; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv.
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023
37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023; conf.:
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24545/2023 R.G. proposto da : Angelo Lucchetti, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Fontanella; -ricorrente- contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ciavarella; -controricorrente- nonché contro Agenzia Delle Entrate -Riscossione; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10252/2023 depositata i l 07/06/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal la ConsiglieraAntonella Pellecchia.

FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione in appello, Lucchetti Angelo proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 11286/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. ad intimazione di pagamento e ruoli esattoriali per sanzioni amministrative, per l’importo complessivo di euro 1.391,13. L’appellante deduceva che, pur a fronte dell’integrale accoglimento dell’opposizione, il Giudice di prime cure aveva liquidato le spese di causa in misura inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.

Si costituiva Roma Capitale, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, deducendo la scarsa complessità della controversia e la correttezza della liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice. Agenzia delle Entrate –Riscossione rimaneva contumace. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10252/23, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo la liquidazione delle spese conforme ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

2. Avverso la suindicata pronunzia della Tribunale Angelo Lucchetti propone ricorso per cassazione, con atto affidato ad un unico motivo. 3.Resiste con controricorso Roma Capitale. Agenzia delle Entrate –Riscossione rimane intimata. Il ricorso è stato quindi chiamato all’odierna adunanza, in esito alla quale il collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.Con l’unico motivo di ricorso Angelo Lucchetti denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1- 2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale confermato la liquidazione delle spese di lite di primo grado escludendo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria sul presupposto che nel giudizio di primo grado non si fosse svolta attività istruttoria, trattandosi di causa decisa in un’unica udienza e in assenza di istruzione probatoria.

Il ricorrente contesta tale statuizione deducendo che la fase di trattazione/istruttoria costituisce una fase ineludibile del giudizio e, come tale, deve essere sempre considerata ai fini della liquidazione dei compensi, anche in assenza di attività istruttoria in senso stretto o di assunzione di prove. 5.Il motivo è fondato. Non può ritenersi conforme alle previsioni normative applicabili nella fattispecie il mancato riconoscimento del compenso (almeno nella misura minima) dovuto per la fase istruttoria, in relazione al giudizio di primo grado.

Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo di precisare (da ultimo e negli esatti termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1052 del 16/01/2025) che il compenso per la fase istruttoria è dovuto laddove risulti svolta, come certamente è avvenuto nella fattispecie, quanto meno l’attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, espressamente ricompresa nel catalogo di attività relative alla fase in questione di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 (cfr., in termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6914 dell’8/03/2023, che richiama, in proposito, altresì:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 - 02). Inoltre, l’affermazione del tribunale secondo la quale, nella liquidazione delle competenze professionali in sede di regolamentazione delle spese di lite sarebbe, comunque, possibile derogare ai limiti minimi previsti dai parametri tariffari non è conforme all’indirizzo di questa Corte relativo alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, a modifica del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (disposizioni applicabili nella fattispecie, in ragione dell’epoca di svolgimento del giudizio di primo grado), secondo il quale «in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023; conf.:

Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023). In definitiva, la decisione impugnata va cassata, affinché, in sede di rinvio, si provveda ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, sulla base dei principi di diritto sopra esposti. 6.La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, n