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Ordinanza — n. 4696/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for calunnia damages due to procedural defects and lack of specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4696/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court ignored the lack of special power of attorney and failed to consider a separate tort claim, but the appeal did not specify the relevant parts of the lower court's decision or the original complaint. Consequently, the court rejected the arguments regarding the interruption of the causal link by judicial proceedings and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 2043 c.c.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the relevant parts of the contested decision and the specific grounds for deviation, and a claim for damages based on false accusations requires proof of malicious intent beyond mere unfounded reporting.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defects calunnia damages causal link interruption special power of attorney tort liability judicial proceedings risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 6 c.p.c.
Il primo motivo dunque è inammissibile, exart. 366 n.
Art. 2043 c.c.
112 c.p.c., nonché dell’art. 2043 c.c.”.
Art. 336 cod. proc. pen.
Col primo mezzo il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante ai fini di causa il fatto che il Di Giacinto, nel formulare le querele, non fosse munito di procura speciale come invece previsto dall’art. 336 cod.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 336 cod. proc. pen
Col primo mezzo il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante ai fini di causa il fatto che il Di Giacinto, nel formulare le querele, non fosse munito di procura speciale come invece previsto dall’art. 336 cod. proc. pen.
art. 368 c.p
art. 112 c.p
Col secondo mezzo il ricorrente coglie tale ratio decidendi e la censura in quanto asseritamente viziata da omessa pronuncia, denunciando in rubrica “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art.
art. 2043 c.c
112 c.p.c., nonché dell’art. 2043 c.c.”.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 299 del 2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25264/2022 R.G. proposto da: Caselli Roberto, rappresentato e difeso dall’ Avv. Filippo Lupo, domiciliato digitalmente ex lege; - ricorrente – contro Di Giacinto Lamberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Baietta, domiciliato digitalmente ex lege; - controricorrente – avverso la sentenza n. 626/22 resa dalla Corte d’appello di Bologna e depositata il 18 marzo 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026dal consigliere Alberto Crivelli.

FATTI DI CAUSA Roberto Caselli conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna Lamberto Di Giacinto, al fine di domandarne la condanna generica in Danno da calunnia relazione ai danni subiti dall’attore a seguito della proposizione di tre querele, quale direttore dell’impianto golfistico e dipendente della società presso cui il ricorrente aveva lasciato alcuni macchinari a suo dire in adempimento di un contratto risolto, proprio per lamentare l’occupazione del magazzino ove erano allocati i macchinari suddetti e l’indebito accesso del Caselli nello stesso.

Il procedimento penale così apertosi era stato archiviato. Stante la asseritamente dolosa e/o colposa condotta serbata dal Di Giacinto, il Caselli ne aveva – dunque – richiesto l’accertamento della relativa responsabilità civile. Con sentenza n. 1165/2017 il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda svolta. Avverso il provvedimento di primo grado interponeva appello il Caselli. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Il Caselli, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il Di Giacinto resiste a mezzo di controricorso.

Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo mezzo il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante ai fini di causa il fatto che il Di Giacinto, nel formulare le querele, non fosse munito di procura speciale come invece previsto dall’art. 336 cod. proc. pen. Senza siffatta procura il querelante non poteva essere qualificato come persona offesa e non sarebbe dovuta seguire alcuna indagine ed attività cautelare. Non era dunque fondato il giudizio di indifferenza rispetto alla sussistenza della procura in quanto «ove la Corte avesse fatto corretto governo della norma positiva, la stessa non sarebbe giunta alla conclusione di confermare la sentenza di primae curae nella parte in cui il Tribunale di Ravenna ha reputato priva di rilievo la questione della (in)sussistenza del potere di sporgere querela in capo al Di Giacinto» (così testualmente a pag. 9 del ricorso).

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare se la condotta del Di Giacinto fosse stata causa efficiente del danno risentito dal Caselli e dalla sua ditta individuale. 1.1.Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata muove dal preliminare rilievo che la domanda risarcitoria dell’odierno ricorrente era stata propostasul presupposto della natura calunniosa delle querele del Di Giacinto, e dunque sull’allegazione che queste fossero state presentate nella consapevolezza della innocenza del Caselli. Da tale premessa la Corte ha logicamente fatto discendere la totale irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 368 c.p., della questione relativa alla sussistenza o meno del potere di proporre querela in capo al Di Giacinto, essendo la calunnia astrattamente configurabile anche quando l’accusa dell’innocente sia veicolata tramite richieste o istanze di qualsiasi tipo, perfino anonime o sotto falso nome.

Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi a opporre assertivamente la rilevanza invece della mancanza in capo al Di Giacinto del potere di proporre le querele. Richiamando il carattere di reati procedibili a querela delle fattispecie denunciate, il ricorrente assume che fosse decisivo accertare la mancanza di potere del Di Giacinto a proporre querela, giacché, in difetto di valida querela, il procedimento penale non avrebbe potuto proseguire né si sarebbe potuto disporre il sequestro preventivo. In tal modo, però, egli postula che la propria domanda risarcitoria avesse un contenuto e un fondamento diversi rispetto a quello ricostruito dalla Corte d’appello – come se avesse chiesto il ristoro dei danni derivanti non da querele calunniose ma da querele invalide – senza tuttavia muovere alcuna specifica e mirata censura alla premessa interpretativa del giudice di merito (quella cioè secondo cui a fondamento della domanda vie era la prospettazione del carattere calunnioso delle querele e rispetto a tale causa petendi nessun rilievo poteva assumere se il denunciante avesse oppure no il potere di presentare querela).

Il primo motivo dunque è inammissibile, exart. 366 n. 4 c.p.c., perché non coglie la ratio decidendie non si confronta con essa.

2. Col secondo mezzo il ricorrente coglie tale ratio decidendi e la censura in quanto asseritamente viziata da omessa pronuncia, denunciando in rubrica “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 2043 c.c.”. A parere del ricorrente la domanda giudiziale iniziale proposta dalla ditta Green Park aveva ad oggetto l’accertamento e la declaratoria di un illecito civile (anche ma non solo sub speciedi calunnia) commesso dal Di Giacinto. Lamenta quindi che la Corte d’Appello avrebbe omesso di prendere in esame la condotta sotto il profilo squisitamente civilistico dell’illecito aquiliano, sull’assunto che, quand’anche non vi fossero stati i presupposti integranti del reato di calunnia, si configurerebbe comunque una piana ipotesi di fatto illecito ex art. 2043 c.c., per avere il Di Giacinto abusato dello strumento, presentando una querela per la quale egli non era legittimato.

Con tale motivo, dunque, il ricorrente censura la riconduzione integrale, da parte della Corte d’appello, della dedotta responsabilità civilistica al solo paradigma della calunnia, lamentando la mancata o erronea considerazione di una autonoma domanda di illecito aquiliano “puro” da abuso dello strumento della querela. 2.1. Anche tale motivo è inammissibile. La censura si appalesa, infatti, inosservante dell'onere di specifica indicazione degli atti richiamati, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., perché non riporta il contenuto rilevante dell’atto di citazione, della comparsa conclusionale o dell’atto di appello nella parte in cui tale distinta causa petendi sarebbe stata introdotta e coltivata, né specifica il capo della sentenza di primo grado che l’avrebbe omessa o travisata e il modo in cui esso sia stato devoluto alla Corte territoriale Varrà comunque aggiungere che, anche nella diversa prospettiva dedotta (querela sporta da soggetto non legittimato), nella causazione del danno derivante dal sequestro preventivo disposto dall’autorità penale nel susseguente procedimento penale, si sovrappone, come fatto interruttivo del nesso causale, la valutazione del giudice penale che, se ha ritenuto di disporre il sequestro, lo ha fatto perché ha, quanto meno implicitamente, ritenuto validamente sporta la querela.

Rimane dunque fermo anche in tal caso che una responsabilità aquiliana per aver sottoposto all’autorità giudiziaria fatti di rilievo penale commessi da altri può configurarsi solo ove si accerti che l’autore dell’esposto sia consapevole dell’innocenza del soggetto denunciato. Questa Corte è ferma nel ritenere che la presentazione di una denuncia o altra tipologia di esposto seppur rivelatesi infondate, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando i fatti possano considerarsi calunniosi; al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. n. 299 del 2022).

3. Il ricorso è dunque inammissibile, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.000,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di