Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Francesca Mannarino, did not respond to the court's proposal for judgment definition, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: FD (AT) Uaa LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21646/2025 R.G. proposto da: FRANCESCA MANNARINO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO VENTURINI (C.F. VNTFBA67P02A271G) -ricorrente- contro COMUNE DI SEREGNO, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA BERRA (CF. BRRNNA73E63E801T) -controricorrente- avverso la Sentenza della Corte d’appello di Milano n. 832/2025 depositata il 25/03/2025;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16/01/2026; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Numero registro generale 21646/2025 Numero sezionale 64/2026 Numero di raccolta generale 4681/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27/02/2026 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 21646/2025 Numero sezionale 64/2026 Numero di raccolta generale 4681/2026 Data pubblicazione 02/03/2026