Cassation appeal dismissed for procedural defect due to missing certified copy of lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a certified copy of the lower court judgment with the notification report. Although the appellant argued the lack of a separate certified copy did not affect the appeal's timeliness, the court ruled that the absence of the required document rendered the filing procedurally defective. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs incurred by the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, second comma, n. 2 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the certified copy of the contested judgment is not produced with the notification report, as the absence of the notification report prevents the court from verifying the strict compliance with the 60-day filing deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30343/2022 R.G. proposto da : Umberto Ripoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Ippolito -ricorrente- contro Francesco Siciliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paolo Scaligina -controricorrente- contro Pierluca Andrisani, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Semeraro -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Taranto n. 322/2022 depositata il 10/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal Consigliere Laura Giraldi.
FATTI DI CAUSA Con sentenza in data 10.10.2022 la Corte d’Appello di Lecce- sez. Distaccata di Taranto- rigettava l’appello interposto da Ripoli Umberto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto e con la quale era stata respinta la domanda dallo stesso proposta nei confronti di Andrisani Pierluca per il pagamento dei canoni di locazione di un immobile sito in Taranto per il periodo settembre - novembre 2016. Innanzi al Tribunale di Taranto Andrisani Pierluca aveva opposto di non aver potuto godere dell’immobile a causa delle rilevanti infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante di proprietà di Siciliano Francesco, pure chiamato in giudizio dal Ripoli, che la ASL aveva dichiarato inagibile nell’agosto 2016 con obbligo di ripristino.
L’appellante aveva ivi dedotto che la responsabilità del mancato godimento del bene doveva essere addebitata alla condotta del solo Siciliano nei cui confronti l’Andrisani avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese per contrastare le molestie arrecategli; aveva altresì rilevato che il comportamento del conduttore era da ritenersi di mala fede per non aver comunque riconsegnato le chiavi dell’immobile già liberato. Il conduttore appellato costituitosi aveva contestato le pretese del Ripoli ribadendo di non dovere alcuna somma atteso il mancato godimento dell’immobile da attribuirsi al fatto del locatore che non aveva provveduto al tempestivo ripristino del bene.
Siciliano Francesco insisteva nel rigetto dell’appello. Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che il mancato godimento del bene escludeva l’obbligo di pagamento del canone, confermava la sentenza di primo grado rigettando l’appello. Avverso tale pronuncia Ripoli ha proposto ricorso articolato in quattro motivi. Andrisani Pierl uca e Siciliano Francesco hanno resistito con distinti controricorsi. Fissata l’odierna adunanza camerale, parte ricorrente e parte controricorrente Andrisani hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cpc.».
Il ricorrente ribadisce, come già denunciato in appello, che ‘la motivazione della sentenza impugnata è apparente, nonché illogica e contraddittoria nella parte in cui attribuisce al locatore Ripoli Umberto la responsabilità della violazione del sinallagma contrattuale. Asserisce il tribunale che fenomeni d’infiltrazioni e di condensa avrebbero provocato l’inagibilità temporanea della res locata. Le infiltrazioni sarebbero imputabili al proprietario dell’appartamento sovrastante, mentre la condensa, riscontrata nel mese di agosto, integrerebbe la responsabilità del locatore.
A suo dire, quindi, il locatore non avrebbe diritto ai canoni di locazione, in quanto soltanto a lui sarebbe imputabile l’inagibilità della res locata..’ Contestando che i fenomeni di formazione di condensa e muffa fossero riferibili all’obbligo di manutenzione gravante sul proprietario ed indicando che gli stessi derivavano esclusivamente dalle infiltrazioni provenienti dal piano superiore, il ricorrente assume che il giudice d’appello non avrebbe valutato il primo motivo di impugnazione. Con il secondo motivo si lamenta la «violazione degli artt. 2909 cc e 329, secondo comma, cpc in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 cpc. - Violazione del giudicato interno».
Secondo parte ricorrente il fatto che il locatore -come indicato dal giudice del gravame-poteva e doveva intervenire a sanare l’immobile e che nulla poteva fare il conduttore, non essendo tenuto a riparare autonomamente l’immobile condotto in locazione, non trattandosi di intervento di piccola manutenzione, contrasterebbe con quanto ritenuto dal giudice di prime cure con valore di giudicato e cioè che il comportamento tenuto dal conduttore non appariva improntato alla buona fede poiché il locatore ed il terzo chiamato, proprietario dell’appartamento sovrastante, si erano resi disponibili a risolvere le problematiche, mentre Andrisani aveva abbandonato l’appartamento ed aveva chiesto la risoluzione del contratto, senza però offrire la restituzione delle chiavi nelle forme di legge e di fatto consegnandole nel luglio successivo.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 115 cpc in relazione all’art. 360, primo comma, n 5 cpc. Vizio di travisamento delle risultanze processuali.» In particolare, il giudice a quo avrebbe travisato i fatti come accertati in primo grado con l’espletamento dei mezzi di prova orale, evocando informazioni mai riferite dai testi escussi e, comunque, smentite dalla confessione resa dal conduttore Andrisani. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della «violazione degli artt. 1375 e 1585, secondo comma, cc e falsa applicazione degli artt. 1463 e 1576 cc in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cpc.» Rileva che la fattispecie astratta disciplinata dagli artt. 1463 e 1576 c.c. non è idonea a regolare la situazione concreta accertata in primo grado dal tribunale poiché, da un lato, l’abitazione concessa in locazione dal Ripoli all’Andrisani è stata dichiarata temporaneamente inagibile e, da altro lato, l’inagibilità temporanea è conseguenza diretta del comportamento illecito dal terzo chiamato, Siciliano Francesco, con la conseguenza che il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto, recate da terzi “che non pretendono di avere diritti” atteso che al locatario è conferita una legittimazione autonoma ad agire in nome proprio contro l’autore della molestia per ottenere tutela e risarcimento del danno.
I motivi come sopra enunciati non possono essere esaminati atteso che parte ricorrente, in violazione del disposto di cui all’art.369 n.2 c.p.c., non ha prodotto in atti copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonostante di tale notifica abbia effettuato dichiarazione in ricorso. Infatti, parte ricorrente dichiara nel proprio ricorso che la sentenza le è stata notificata in data 12.11.2022, ma di ciò non fornisce alcuna prova. Questa Corte ha costantemente chiarito che "la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.
Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione" (Cass.
S.U. 9005/2009, Cass. 21386/2017, Cass. n. 13751/2018, Cass. n. 23882/2025, Cass. n.11319/2025). Pertanto, risulta nella specie irrilevante che parte controricorrente abbia depositato la copia della sentenza impugnata, in quanto priva della relata di notifica. Né ad evitare una pronuncia di improcedibilità del ricorso può essere invocato il superamento della c.d. "prova di resistenza”, in quanto la data di notifica del ricorso (22.12.2022) è successiva al termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata (10.10.2022).
Al riguardo, è stato infatti affermato che "pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ."(Cass. n.17066/2013, Cass.n.13479/2019, Cass. n.27883/2024, Cass.
S.U. n.21349/2022). Non ricorrendo, dunque, alcuna delle ipotesi che consentirebbero di non applicare la sanzione processuale di cui all'art. 369 comma secondo c.p.c. il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Cortedichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente Siciliano le spese processuali liquidate in euro 1.200,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario ed accessori di leggeed a parte controricorrente Andrisani le spese processuali liquidate in euro 1.500,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribut