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Ordinanza — n. 4503/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to late filing of decision request causing automatic extinction of the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4503/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to file the request for a decision within the statutory forty-day period. Although the appellant eventually submitted the request late in September, the court held that such delay constitutes a conclusive act of renunciation to the appeal. Consequently, the judgment was extinguished automatically under Article 391 of the Civil Procedure Code, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The failure to file the request for a decision within the prescribed term constitutes a conclusive act of renunciation to the appeal, resulting in the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction late decision request procedural renunciation Italian Civil Procedure Code automatic case termination executive opposition court costs allocation trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
14986 (che, in riferimento all’art. 380-bis c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica ex d.lgs.
Art. 391 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
civ., con i possibili esiti (anche in punto di applicazione delle ulteriori condanne previste dall’art. 96 cod.
art. 617 c.p
Giovanni Fanticini; lettele memori e delle parti ; RILEVATO CHE Domenico Grisafi, in proprio e quale erede di Giusto Grisafi, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 380-bis c.p
14986 (che, in riferimento all’art. 380-bis c.p.c.
art. 96 cod. proc. civ
civ., con i possibili esiti (anche in punto di applicazione delle ulteriori condanne previste dall’art. 96 cod.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., 04/06/2025, n. 14986
Cass. Sez. 3, 23/12/2024, n. 34100
Cass. SU 9611/2024
… La norma contempla “un’ulteriore regola di procedura” … [e] la richiesta di decisione può valere come “atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la parte ricorrente”, confermando l’interesse alla decisione del ricorso già incardinato (Cass. SU 9611/2024; Cass.
Cass. 2526/2025
Revocation appeal dismissed for lack of formal deposit and unauthorized signature by counsel.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27170/2024 R.G. proposto da DOMENICO GRISAFI, rappresentato e difes o dall ’ a vv . Giancarlo Sciortino (c.f. SCRGCR73E01G273A) e dall’avv. Valeria Balistreri (c.f. BLSVLR76M64G273Q),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ANTONIO VELLA, rappresentato e difes o dall ’ a vv . Salvatore Chiaramonte (c.f. CHRSVT55B16L112O), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro SALVATORE VITALE - CRIBIS (AMCO) - CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO - CORÀ DOMENICO FIGLI S.P.A. - SUCATO ROSALIA - ELROND NPL S.P.A. -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1112 del 15/7/2024;

Ad. 9/1/2026CC R.G.N. 27170/2024 C.C. 31/3/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; lettele memori e delle parti ; RILEVATO CHE Domenico Grisafi, in proprio e quale erede di Giusto Grisafi, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento del 22 settembre 2022 emesso nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 72/2008 presso il Tribunale di Termini Imerese; lamentava la decadenza degli aggiudicatari Antonio Vella e Salvatore Vitale, in quanto il saldo prezzo era stato versato oltre il termine prescritto; il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 1112 del 15 luglio 2024, accoglieva parzialmente l’opposizione, limitatamente alla posizione di Vitale; avverso tale decisione, Domenico Grisafi proponeva ricorso per cassazione;

Antonio Vella resisteva con controricorso; in data 2 agosto 2025 veniva formulava proposta exart. 380-bis c.p.c., rilevando profili di improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notifica; in data 28 settembre 2025 il ricorrente depositava istanza di decisione del ricorso e, di conseguenza, veniva fissata l’odierna adunanza camerale; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE l’istanza di decisione del ricorso, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. è stata depositata soltanto il 28 settembre 2025 e, cioè, oltre il termine di quaranta giorni – decorrente dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata (eseguita in data 8 agosto 2025) e non soggetto a “sospensione feriale”, trattandosi di opposizione esecutiva – fissato dalla menzionata disposizione normativa; Cass. Sez. U., 04/06/2025, n. 14986 (che, in riferimento all’art. 380-bis c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, riguardava il caso di istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta), ha statuito che «l’istanza di decisione si colloca all’interno del processo inteso unitariamente e non ne introduce un’autonoma fase.

… La norma contempla “un’ulteriore regola di procedura” … [e] la richiesta di decisione può valere come “atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la parte ricorrente”, confermando l’interesse alla decisione del ricorso già incardinato (Cass. SU 9611/2024; Cass. 2526/2025). … In tali ipotesi non può ritenersi che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., conformità che non può logicamente sussistere tra la soluzione prospettata nella proposta e l’esito del giudizio»; nel caso de quoil ricorso non può essere esaminato nel merito per un analogo impedimento di carattere processuale, costituito dalla mancanza di una tempestiva istanza di decisione; difatti, come già statuito da Cass.

Sez. 3, 23/12/2024, n. 34100, «soltanto la tempestiva formulazione dell’istanza di decisione determina, a mente del terzo comma [dell ’ art. 380 - bis c.p.c.] , lo svolgimento del procedimento secondo le scansioni disegnate dall’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., con i possibili esiti (anche in punto di applicazione delle ulteriori condanne previste dall’art. 96 cod. proc. civ.) stabiliti dal medesimo terzo comma; per contro, il decorso del termine per la proposizione dell’istanza in parola decisione assume valenza di comportamento concludente, per fictio legis integrante rinuncia alla spiegata impugnazione di legittimità, ed importa pertanto, quale automatico effetto, l’estinzione del giudizio per cassazione, da pronunciarsi nei modi e con i contenuti precettivi di cui all’art. 391 cod. proc. civ.; più in dettaglio, mentre nel caso in cui l’istanza non venga proprio proposta la declaratoria di estinzione riveste la forma del decreto presidenziale, mentre il deposito, quantunque tardivo, dell’istanza investe comunque della decisione il Collegio, chiamato, all’esito di adunanza camerale, a delibare (innanzitutto) sulla tempestività della istanza stessa e, quindi, sulla configurabilità della fattispecie estintiva»; per quanto sopra esposto, il giudizio va dichiarato estinto exart.391 c.p.c.; le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo(e in relazione al valore effettivo della controversia, di cui al prezzo di aggiudicazione del lotto unico di € 533.950),vanno regolate in favore del controricorrente; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Cos