Cassation court allows debt recognition claim by rejecting appellate court's flawed evidence analysis regarding signature verification requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Cristoforo Calabrò's appeal against the Court of Appeal's dismissal of his debt recognition claim. Calabrò argued the lower court incorrectly interpreted his request for evidence, which was merely a defensive measure against the defendant's signature denial rather than a request to prove the underlying loan relationship. The court found the appellate court's reasoning inconsistent with the procedural records and established that a party relying on a disputed private document must propose additional investigative measures beyond mere signature verification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1988 cod. civ.; Art. 216, comma 1, cod. proc. civ.: When a party relies on a private document whose authenticity is denied, they are obligated to propose investigative measures beyond the standard verification of the signature, and the court must interpret the party's evidentiary requests in their full context rather than in isolation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25657/2022 R.G. proposto da : CALABRO' CRISTOFORO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SORACI, con domiciliazione telematica come in atti -ricorrente– contro GIUSEPPA MARIA CANNIZZARO, GIUSEPPA MARIA CANNIZZARO -intimate - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MESSINA n. 172/2022 depositata il 22/03/2022. R.g. n. 25657 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle.
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione ritualmente notificato Cristoforo Calabrò conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Maria Inzirillo e Giuseppa Maria Cannizzaro, nella qualità di eredi di Giuseppe Cannizzaro, per sentire accertare e dichiarare che, in data 25/10/2008, Giuseppe Cannizzaro a veva sottoscritto un riconoscimento di debito nei suoi confronti, per l’importo di euro 25.000,00, impegnandosi a corrispondere, in virtù di precedente prestito personale, tale somma in una unica soluzione e chiedeva, conseguentemente,la condanna delle convenute alla corresponsione della detta somma.
2. L e convenute si costituivano tardivamente in giudizio , contestando quanto sostenuto dal Calabrò : in particolare la Inzirillo negava di essere erede del Cannizzaro e la Cannizzaro disconosceva il documento, peraltro prodotto in copia, ed in ogni caso negava che l’atto potesse valere qualericognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 cod.civ.
3. Il Tribunale , disposta consulenza tecnica di ufficio, all’esito dell’istruttoria, condividendo le conclusioni del consulente tecnico officiato, riteneva provata la autenticità del documento prodotto dalla parte attricee, quindi, ritenuta l a Cannizzaro unica erede dell’ autore del documento, dichiarava la carenza di legittimazione passiva di Maria Inzirillo e condannava Giuseppa Maria Cannizzaro al pagamento della somma di 25.000,00 euro in favore di Cristoforo Calabrò e al pagamento delle spese di giudizio 4. Giuseppa Maria Cannizzaro proponeva appello.
5. Cristoforo Calabrò resisteva all’impugnazione. R.g. n. 25657 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle 6. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 172 del 22/03/2022, ha accolto l’impugnazione e ha, quindi, rigettato la domanda proposta in primo grado.
7. Avverso la sentenza della Corte territoriale prop one ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Cristoforo Calabrò.
8. Giuseppa Maria Cannizzaro è rimasta intimata .
9. Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/12/2025 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso sono i seguenti .
2. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c od . c iv . Il motivo si incentra sull’erronea interpretazione dell’art. 1988 cod. civ. nel senso, opinato erroneamente dalla Corte territoriale, che il Calabrò aveva chiesto di provare anche il rapporto sottostante senza avvalersi, quindi, della sola efficacia probatoria del documento, mentre, viceversa, il Cannizzaro non aveva in alcun modo inteso rinunciare al beneficio dell’inversione dell’onere della prova , chiedendo che l’ammissione delle prove fosse disposta soltanto nel caso in cui il debitore avesse chiesto la reiezione della domanda e comunque nell’ambito del solo perimetro segnato dalle difese del debitore stesso.
3. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione di diritto in relazione all’art 345 cod.proc. c iv . ; errore n el proced i m ento e omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 360, primo comma, rispettivamente nn. 3, 4 e 5, cod. p roc . c iv . Il motivo si incentra sul rilievo dato dalla Corte d’appello alle istanze probatorie dell’appellante, ossia della Cannizzaro, che non erano state coltivate da questa nel primo grado di giudizio, nel quale, peraltro, ella si era, come risultava incontestabilmente, tardivamente costituita. Il motivo deduce l’omesso esame della decadenza della Cannizzaro dalle istanze R.g. n. 25657 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle probatorie e dalle domande non coltivate nonostante le eccezioni mosse sul punto dalla difesa del Calabrò.
4. Il Collegio ritiene il primo motivo di ricorso fondato. La Corte d’Appello di Messina ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass.31/03/2010, n. 7787) secondo la quale la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell' art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice relevatio ab onere probandiper la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, a meno che egli non rinunci, anche implicitamente, al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova.
La Corte di merito ha affermato, pure richiamando altra pronuncia di questa Corte (Cass. 30/05/2019, n.14773) che la rinuncia ad avvalersi dal rilievo dell’onere della prova può essere anche implicita «ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdic ativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "suasponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente».
Il Collegio ritiene che nella specie la rinuncia ad avvalersi del beneficio dell’inversione dell’onere della prova del rapporto fondamentale no n sia stataadeguatamente tratta dalla Corte d’appello a seguito dello scrutinio degli atti processuali rilevanti edessenzialmente dell’atto di citazione in primo grado. Dal tenore complessivo degli atti di causa riportatidal Calabrò nel proprio ricorso, e segnatamente dall’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (esaminabile da questa Corte attesa la natura del vizio denunciato, R.g. n. 25657 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore:
C. Valle come stabilito da SS.UU. 8077/12), non risulta in alcun modo che Cristoforo Calabrò abbia inteso rinunciare al beneficio del rilievo dall’onere della prova. Egli infatti, nel proprio atto di citazione si limitòa chiedere l’eventuale ammissione della prova testimoniale in dipendenza dell’ eventuale richiesta di controparte di infirmare l’efficacia della ricognizione di debito. Ciò risulta dai passi dell’atto di citazione del Calabrò dinanzi al Tribunale, correttamente riportati in ricorso da parte della difesa dello stesso, dai quali risulta che la prova testimoniale venne richiesta al solo fine di contrastare l’eventuale richiesta di prova contraria, e dunque nel solo caso in cui questa fosse stata ammessa e comunque al fine di sorreggere la richiesta di verificazione della firma , che era stata disconosciuta.
Il Cannizzaro ha riportato, a tal fine, la seguente frase dell’atto di citazione, riferita alle richieste di prove «se del caso all’esito della avversa costituzione». La Corte d’appello non ha compiuto una esaustiva interpretazione degli atti di causa, limitandosi a valorizzare la richiesta di prova del Cannizzaro non correlandola alle restanti parti dell’atto di citazione e comunque alla necessità per il Cannizzaro, a fronte dell’avvenuto disconoscimento della firma, di predisporre adeguate contromisure probatorie, come prescritto dall’art. 216, comma primo, cod. proc. civ., in relazione alla richiesta di verificazione della scrittura privata disconosciuta.
Giova sul punto richiamare la giurisprudenza di legittimità che pure afferma che la verificazione non è l’unico procedimento probatorio dato a chi intende avvalersi della scrittura privata disconosciuta (Cass. 20/04/2007 n. 9523; Cass. n. 6658 del 06/12/1982), cosicché la parte che intende avvalersi della scrittura deve ritenersi onerata della proposizione di istanze istruttorie ulteriori rispetto all’istanza di verificazione.La Corte d’appello, inoltre, all’unica pagina, la 6, nella quale si sostanzia la motivazione relativa al caso concreto ( poiché R.g. n. 25657 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore:
C. Valle nelle precedenti la Corte si è limitata a richiamare massime della giurisprudenzadi legittimità ) , ha tratto una conclusione non coerente col tenore testuale degli atti processuali del Cannizzaro, ovvero che lo stesso avesse chiesto di dare la prova del rapporto fondamentale, concludendo, poi, con una certa contraddittorietà, che il rapporto non era stato provato perché le prove articolate in citazione non erano state espletate, omettendo di precisare se effettivamente la parte aveva ritualmente insistito nelle richieste di prove. Il primo motivo del ricorso è, pertanto, accolto.
5. Il secondo motivo, che in concreto costituisce un ampliamento del primo, con riferimento all’omesso esame di fatto decisivo e di errore nel procedimento, relativamente alla fase d’appello, nella quale la Corte territoriale ha omesso l’esame della tardiva costituzione della Cannizzaro e delle difese sul punto del Calabrò, è assorbito.
6. Il ricorso è, in conclusione, accolto.
7. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione personale, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Messina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d