Italian Court dismisses appeal against Supreme Court order, ruling material correction requests for costs are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellants' request to correct a Supreme Court order regarding the allocation of litigation costs. While the appellants argued the order lacked specific details on cost distribution, the Court held that such requests for material correction are inadmissible when they effectively seek to interpret the decision differently. Consequently, the Court ordered the Supreme Court's order to be corrected only to attribute costs to the lawyer who advanced them, rejecting all other amendments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A request for material correction of a Supreme Court order cannot be used to interpret the allocation of costs differently from the original decision; such requests are inadmissible if they alter the substantive distribution of expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti TAFURI ANTONIO, SCALA ROSARIA e KAPPLER ROBERT, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO TAFURI - già ricorrent i - contro CRISTIANO STEFANO, RICCARDI ALESSANDRA, IODICE GIUSEPPE, MINERVINI ANGELA, FORINO FRANCESCO, SAVASTANO GERMANO e LYSAKOWSKA EDYTA EVA -già intimati- e contro CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. A R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato MARIO MATTICOLI -già resistente- nonché contro PROVINCIA SICULA ORDINE CCRMMI PRESIDIO SANTA MARIA DELLA PIETA', rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI PARENTI e GIOVANNI PUCA -già resistente- relativamente alla ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26172/2024 depositata il7 ottobre 2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29gennaio 2026 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI:
Rilevato che: I ricorrenti affermano di avere ottenuto decisione favorevole da questa Corte con ordinanza n. 26172/2024, che ha rigettato il ricorso di parte avversa; di avere ottenuto la liquidazione delle spese di lite, ma senza menzione della loro distrazione a favore del procuratore costituito, ed inoltre senza specificare che le spese liquidate andavano riconosciute non cumulativamente main modo distinto poter ciascuna parte; la prima istanza è fondata, in quantomanca nel dispositivo la menzione che le spese andavano distratte al procuratore che aveva dichiarato di averle anticipate; la seconda istanza è infondata, perché l ’ordinanza di cui si chiede la correzione ha liquidato euro 6000 oltre spese ed accessori senza specificare che la somma deve intendersi per ciascuna parte controricorrente (ossia euro 6000 a ciascuno) ; quindi l’istanza postula che si interpreti il dispositivo, se nel senso che preveda che le spese vanno liquidate cumulativamente o per ciascuna delle parti; ma in casi come questo, ossia di richiesta di correzione per modificare il dispositivo in modo che la liquidazione delle spese sia intesa come effettuata singolarmente, cioè per ciascuna delle parti, anziché cumulativamente, è stato affermato il principio di diritto che l’interpretazione del dispositivo non può essere stimolata con una istanza di correzione materiale:
L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Cass. 24417/ 2020; Cass.5595/2017); dunque, questa ultima istanza, pur formalmente denominata come istanza di correzione di errore materiale, ha in realtà contenuto diverso di revocazione; non vi è da pronunciare in ordine alle speseper la natura della decisione; P.Q.M dispone che il dispositivo della ord. n. 26172/2024 di questa Suprema Corte,pubblicata il 7 ottobre 2024, venga corretto nel senso che le spese ivi liquidate vengano attribuite al difensore che ha dichiarato di averle anticipate; rigetta ogni altra istanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso,c.p.c. e 196 - quinquies, comma