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Ordinanza — n. 4214/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to pre-litigation power of attorney and lack of formal requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4214/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, ruling that the special power of attorney was issued before the contested judgment and thus invalid. The applicant also failed to prove the omission of the fiscal code or the relator's signature constituted a material error warranting correction. Consequently, the request for amendment was rejected as the procedural defects were fatal to the appeal's standing.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 161 cod. proc. civ.: A special power of attorney issued prior to the judgment is invalid for cassation appeals, and omissions of fiscal codes or relator signatures in non-sentential orders do not constitute correctable material errors.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal inadmissibility material error correction relator signature requirement fiscal code omission procedural nullity administrative procedure difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
30207); tuttavia, in via dirimente, è sufficiente rilevare che,nella specie, il provvedimento di cui si chiede dichiararsi la nullità non è una sentenza, ma una ordinanza, pronunciata a definizione del giudizio in sede camerale exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., in relazione alla quale trova applicazione l’art.
Art. 161 cod. proc. civ.
il ricorrente chiede correggersi l ’ordinanza per omessa indicazione del codice fiscale delle parti in causa e, sotto altro profilo, deduce la nullità e/o inesistenza della ordinanza per mancata sottoscrizione del relatore, ex art. 161 cod.
Art. 134 cod. proc. civ.
civ., in relazione alla quale trova applicazione l’art. 134, primo comma, ultimo periodo,cod.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 91 cod. proc. civ.
art. 161 cod. proc. civ
il ricorrente chiede correggersi l ’ordinanza per omessa indicazione del codice fiscale delle parti in causa e, sotto altro profilo, deduce la nullità e/o inesistenza della ordinanza per mancata sottoscrizione del relatore, ex art. 161 cod.
art. 291 cod. proc. civ
neppure il ricorso risulta ritualmente notificato alla controparte, ma in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, anche per quanto di seguito verrà precisato, non è luogo a provvedere ai sensi dell’art. 291 cod.
art. 91 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 24/01/2006, n. 1328
Cass. Sez. 6, 01/07/2020, n. 13263
Cass., sez. U, n. 36057/2022
13263; Cass., sez. U, n. 36057/2022); 1.2.
Cass.,sez. U, 28/02/2024, n. 5303
Cass., sez. U, 09/03/1981, n.1297
Cass., 14/12/1994, n. 10681
Cass., 27/02/1995, n. 2292
Cass., 09/03/1998, n. 2582
Cass., 04/03/1999, n.1816
Cass., 13/01/2001, n. 423
, 04/03/1999, n.1816; Cass., 13/01/2001, n. 423; Cass., sez.
Cass., sez. 1, 31/10/2005, n. 21193
423; Cass., sez. 1, 31/10/2005, n. 21193; Cass., sez.
Cass., sez. 1, 16/11/2025, n. 30207
21193; Cass., sez. 1, 16/11/2025, n. 30207); tuttavia, in via dirimente, è sufficiente rilevare che,nella specie, il provvedimento di cui si chiede dichiararsi la nullità non è una sentenza, ma una ordinanza, pronunciata a definizione del giudizio in sede camerale exart.
Cass.,sez. U, 14/11/2024, n. 29432
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16323/2025 R.G. proposto da DI CIANNO ALESSIO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Arcangela Maria Tamburro, con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA -intimato – per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 21444 del 20 2 5 , pubblicata in data 25luglio 2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.con ordinanza di questa Corte n. 21444 del 20 2 5 , depositata in data 25 luglio 20 2 5 , è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Alessio Di Cianno nei confronti d el Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Foggia, in relazione alla sentenza delTribunale di Foggia n. 2532 /20 24 ;

2. il ricorrente chiede correggersi l ’ordinanza per omessa indicazione del codice fiscale delle parti in causa e, sotto altro profilo, deduce la nullità e/o inesistenza della ordinanza per mancata sottoscrizione del relatore, ex art. 161 cod. proc. civ., sottolineando che, nel caso del giudice collegiale, la ordinanza avente contenuto decisorio, quale è quella emessa ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., richiede, quale requisito formale indispensabile del provvedimento, la sottoscrizione del presidente e del relatore, salvo che il presidente non sia anche relatore; non ha svolto attività difensiva il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Foggia;

è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ.; il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione; Considerato che 1. il ricorsoè inammissibile; 1.1. preliminarmente deve darsi atto che la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione - che necessariamente ha carattere speciale - è valida solo se conferita in data successiva alla sentenza impugnata, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora, come nel caso di specie, la procura sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., sez. 3, 24/01/2006, n. 1328) ed il ricorso sia stato proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita in data anteriore alla sentenza(ordinanza) da impugnare in sede di legittimità (Cass.

Sez. 6, 01/07/2020, n. 13263; Cass., sez. U, n. 36057/2022); 1.2. neppure il ricorso risulta ritualmente notificato alla controparte, ma in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, anche per quanto di seguito verrà precisato, non è luogo a provvedere ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., atteso che la concessione di un termine per la rituale instaurazione del contraddittorio si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione s enza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez.

U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141; Cass., sez. 1, 11/03/2020, n. 6924); 1.3. inammissibile è il ricorso là dove si lamenta che l’ordinanza di cui si chiede la correzione omette di indica re il codic e fiscal e delle parti in causae si invoca l’applicazione del l’art. 6, comma 1, lett. b) , del d.P.R. n. 605/1973; in realtà, il richiamato art. 6 è del tutto inconferente, in quanto attiene alla richiesta di registrazione di atti di organi giurisdizionali e non ai provvedimenti emessi dal giudice; l’omessa indicazione del codice fiscale delle parti o di coloro che le rappresentano ed assistono non integra errore materiale da emendare, non potendo ritenersi che siffatta omissione comporti mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto; peraltro, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte ha nno avuto modo di precisare che anche l'omessa indicazione negli atti processuali (quali il ricorso per cassazione o la relativa procura speciale) del codice fiscale o della partita IVA non ne determina la nullità (Cass.,sez.

U, 28/02/2024, n. 5303); 1.4. parimenti inammissibile è il ricorso là dove si denuncia la nullità e/o la inesistenza d ell’ordinanza indicata in epigrafe per mancata sottoscrizione del relatore; è pur vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, o, nell'ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla determina, qualora l'impedimento del magistrato stesso non risulti menzionato, a norma del terzo comma dell'art. 132 c od. proc. civ. , la nullità assoluta ed insanabile della sentenza anzidetta, equiparabile all'inesistenza del provvedimento; con la conseguenza che tale nullità, per un verso, è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell'art.161 сod. proc. civ., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazionee, per altro verso, può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento (actio nullitatis) tesa a conseguire la declaratoria della nullità di cui trattasi, non soggetta a termini di prescrizione e di decadenza, ovvero in via di eccezione (ex plurimis, Cass., sez.

U, 09/03/1981, n.1297; Cass., 14 /12/ 1994, n. 10681; Cass. , 27/02/1995, n. 2292; Cass. , 0 9 /03/ 1998, n. 2582; Cass. , 04/03/1999, n.1816; Cass., 13/01/2001, n. 423; Cass., sez. 1, 31/10/2005, n. 21193; Cass., sez. 1, 16/11/2025, n. 30207); tuttavia, in via dirimente, è sufficiente rilevare che,nella specie, il provvedimento di cui si chiede dichiararsi la nullità non è una sentenza, ma una ordinanza, pronunciata a definizione del giudizio in sede camerale exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., in relazione alla quale trova applicazione l’art. 134, primo comma, ultimo periodo,cod. proc. civ., che prevede che l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, quando il giudice è collegiale, è sottoscritta dal solo presidente e non anche dal relatore; 1.5. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, in quanto nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391 - bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass.,sez.

U, 14/11/2024, n. 29432); p. q. m. la Cortedichiara inam