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Ordinanza — n. 4213/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior judgment for material errors regarding hearing date, judge name, and missing party. The court orders specific textual amendments to the published decision. The court orders specific textual amendments to the published decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4213/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court issued an order to correct material errors in its previous judgment (n. 15605/2025) regarding the hearing date, presiding judge, and a missing party. The appellant argued that the published decision contained factual inaccuracies, while the opposing party contended the errors were minor. The court decided to correct the record by updating the hearing date to June 5, 2025, replacing the judge's name, and adding the omitted company to the case header.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 19, comma 2, lett. a) c.p.c.: The court must correct material errors in its own judgments regarding dates, names, and party listings to ensure procedural regularity and legal certainty.

Parole chiave

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material error correction procedural regularity judgment amendment missing party notification cancelleria obligations c.p.c. article 19 legal certainty correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1, lett. a) c.p.c.
a socio unico, in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimata-»; - dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 19
Art. 19, comma 2, lett. a) c.p.c.
a socio unico, in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimata-»; - dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 19
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Marco ROSSETTI Presidente CORREZIONE ERRORE MATERIALE dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 15 / 01/2026 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 12797/2025 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul procedimento iscritto al numero 12797 del ruolo generale dell’anno 2025, vertente GAP S.r.l. (C.F.: 06775291005), in persona del legale rappresentante pro tempore,Eugenio Santucci rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Massimo Ventura (C.F.:

VNT FMS 67C25 H501K) e Paolo Maria D’Ottavi (C.F.: DTT PMR 73H19 A123C) -ricorrente- GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 00411140585), in persona del rappresentante per pro- cura Massimo Toselli rappresentata e difese dall’avvocato Ernesto Grandinetti (C.F.: GRN RST 60C04 H501T) -controricorrente- nonché LABEC S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappre- sentante pro tempore -intimata- per la correzione di errore materiale contenuto nella Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026dal consigliere Augusto Tatangelo.

Rilevato che: Ric. n. 12797/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 a definizione del ricorso iscritto al n. 362/2023 R.G. proposto da G.A.P. - S.r.l. nei confronti di Groupama Assicurazioni S.p.A., questa Corte ha emesso la sentenza n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, con la quale il ricorso stesso è stato rigettato; in tale sentenza sono stati riscontrati alcuni errori materiali, onde è stata disposta di ufficio l’apertura del presente procedi- mento di correzione di errore materiale; in particolare: a)nel provvedimento risulta erroneamente indicata la data della udienza pubblica in cui il ricorso è stato assunto in decisione come quella del 7 maggio 2025, invece di quella del 5 giugno 2025, data effettiva in cui il ricorso è stato trattato, come del resto emerge inequivocabilmente dal fascicolo telematico; b)tra i componenti del Collegio risulta erroneamente indi- cato il dott.

Giovanni Fanticini, in luogo del dott. Raffaele Rossi, che ha composto effettivamente il collegio giudi- cante, come del resto emerge inequivocabilmente dal fa- scicolo telematico;

c) nell’epigrafe risulta omessa l’indicazione della società in- timata LABEC S.r.l. a socio unico, cui il ricorso era stato regolarmente notificato ma che non ha svolto difese. Ritenuto che: il contraddittorio risulta regolarmente instaurato; gliindicati errori materiali vanno corretti nel senso sopra preci- sato; in particolare, quindi: a)va corretta la data della udienza pubblica in cui il ricorso è stato assunto in decisione, indicando la data del 5 giu- gno 2025 invece di quella del 7 maggio 2025; tale corre- zione va effettuata: a1) nell’epigrafe, segnatamente al penultimo rigo della pagina 1 del provvedimento; a2) Ric. n. 12797/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 nella cornice a margine dell’epigrafe stessa, segnata- mente al terzo rigo della stessa; a3) nel piè di pagina (in tutte le pagine del provvedimento); b)tra i componenti del Collegio indicati nell’epigrafe, al quinto e ultimo rigo della parte dedicata all’indicazione del Collegio stesso l’indicazione del dott.

Giovanni Fanti- cini va sostituita con quella del dott. Raffaele Rossi;

c) nell’epigrafe e, segnatamente, nella parte dedicata all’in- dicazione delle parti, dopo l’indicazione della controricor- rente Groupama Ass.ni S.p.A., va aggiunta l’indicazione della società intimata LABEC S.r.l. a socio unico; per questi motivi la Corte: - dispone correggersi la propria sentenza n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, nei seguenti sensi: 1)l’indicazione della data della udienza pubblica in cui il ricorso è stato assunto in decisione, va corretta, indi- cando la data del 5 giugno 2025 invece di quella del 7 maggio 2025; tale correzione va effettuata: a1) nell’epigrafe, segnatamente al penultimorigo della pa- gina 1 del provvedimento; a2) nella cornice a margine dell’epigrafe stessa, segnatamente al terzo rigo della stessa; a3) nel piè di pagina (in tutte le pagine del provvedimento); 2)l’indicazione del dott.

Giovanni Fanticini tra i compo- nenti del Collegio indicati nell’epigrafe, al quinto e ul- timo rigo della parte dedicata all’indicazione del Colle- gio stesso, va sostituita con quella del dott. Raffaele Rossi; 3)nell’epigrafe e, segnatamente, nella parte dedicata all’indicazione delle parti, dopo l’indicazione della con- troricorrente Groupama Ass.ni S.p.A., va aggiunta la seguente indicazione: Ric. n. 12797/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 nonché LABEC S.r.l. a socio unico, in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimata-»; - dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 19