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Decreto — n. 4193/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and orders half costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 4193/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the case. The procedural outcome was a decree ruling that the withdrawal met statutory requirements under the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the withdrawing parties to bear half of the litigation costs, which were calculated and compensated against the opposing party's share.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears half the costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of suit extinction of proceedings litigation costs Code of Civil Procedure rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1245/2025 R.G. proposto da: Claudio Ramoscelli, Cinzia Ramoscelli, Giuliana Ramoscelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Polita unitamente all’avvocato Paola Montecchiani -ricorrente- contro Armanda Quattrini, Floriano Gresta, Loriano Gresta, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lucchetti -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.1460/2024 depositata il 08/10/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, stante la mancata accettazione dei resistenti si può provvedere sulle spese ed esse possono compensarsi per la metà, stante la desistenza dal giudizio dei ricorrenti;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 1245/2025 Numero sezionale 62/2026 Numero di raccolta generale 4193/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti della metà delle spese del giudizio, liquidate, previa compensazione della metà residua, in euro 1.500,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 25/02/2026. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 1245/2025 Numero sezionale 62/2026 Numero di raccolta generale 4193/2026 Data pubblicazione 25/02/2026