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Decreto — n. 4150/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4150/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4150/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23044/2025 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato DI BIASE LUCA ( DBSLCU67 C25E514V) -ricorrente- contro DE CATA ANTONIO, titolare dell’omonima impresa individuale , EURO INFISSI DEI FLLI FANIA FILIPPO E ANTONIO SNC, in persona del rappresentante in atti indicato, GRIF A BAMBINA, titolare dell ’impresa individuale ECO CHEMICAL 2000 DI GRIFA BAMBINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC deipropri difensor i , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati DI LEO EGIZIANO ( DLIGZN67S29A669W ) e MOSCATELLI GIUSEPPINA (MSCGPP68S68L328I) -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 469/2025 , depositata il 31/03/2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4150/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato DI BIASE LUCA ( DBSLCU67 C25E514V) -ricorrente- contro DE CATA ANTONIO, titolare dell’omonima impresa individuale , EURO INFISSI DEI FLLI FANIA FILIPPO E ANTONIO SNC, in persona del rappresentante in atti indicato, GRIF A BAMBINA, titolare dell ’impresa individuale ECO CHEMICAL 2000 DI GRIFA BAMBINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC deipropri difensor i , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati DI LEO EGIZIANO ( DLIGZN67S29A669W ) e MOSCATELLI GIUSEPPINA (MSCGPP68S68L328I) -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 469/2025 , depositata il 31/03/2025;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario rinuncia a pretese di salario ammende per infrazione procedurale versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23044/2025 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato DI BIASE LUCA ( DBSLCU67 C25E514V) -ricorrente- contro DE CATA ANTONIO, titolare dell’omonima impresa individuale , EURO INFISSI DEI FLLI FANIA FILIPPO E ANTONIO SNC, in persona del rappresentante in atti indicato, GRIF A BAMBINA, titolare dell ’impresa individuale ECO CHEMICAL 2000 DI GRIFA BAMBINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC deipropri difensor i , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati DI LEO EGIZIANO ( DLIGZN67S29A669W ) e MOSCATELLI GIUSEPPINA (MSCGPP68S68L328I) -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 469/2025 , depositata il 31/03/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 08/01/2026; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 24/02/2026 IL