Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Fabio Emili against the Court of Appeal of Ancona was declared extinguished because the 40-day deadline to request a decision had passed without action. The court noted that the opposing party, the Municipality of Civitanova Marche, had proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, which the appellant failed to contest. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and declared the proceedings terminated, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: FD (AT) Uuc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22442/2025 R.G. proposto da: FABIO EMILI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CIMINO (CMNMRA 50M30E897L) -ricorrente- contro COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE, in persona del sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ROMA (RMOMHL58M23 G749L) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 451/2025, depositata il 21/03/2025;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 07/01/2026; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 22442/2025 Numero sezionale 60/2026 Numero di raccolta generale 4131/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/02/2026 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 22442/2025 Numero sezionale 60/2026 Numero di raccolta generale 4131/2026 Data pubblicazione 24/02/2026