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Ordinanza — n. 4114/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding apparent agency in insurance contracts where written form is required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4114/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Bimeca S.A.S.'s appeal against a lower court ruling that revoked a default judgment against Genoveffa De Stefano. Bimeca argued that apparent agency should apply despite the lack of written power of attorney, citing the principle of reliance. The court held that the trial judge's factual finding on the absence of sufficient proof for apparent agency was not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 1744, 1753, 1903 c.c.; The principle of apparent agency does not apply to contracts requiring written form ad probationem when no written power of attorney exists, as the lack of documentation does not constitute an excusable fault by the other party.

Parole chiave

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apparent agency insurance contracts written form requirement default judgment cassation review diritto alla prestazione d'assicurazione sospensione dell'assicurazione finanziamento dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1744 c.c.
Art. 1753 c.c.
Art. 1903 c.c.
1744 e 1753 c.c.; nel casodi specie, peraltro, tale potere non risulta conferito), mentre è semprelegittimato a farlo i n nome dell’as- sicuratore, ai sensi dell’art. 1903 c.c..
Art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 1903 c.c
1744 e 1753 c.c.; nel casodi specie, peraltro, tale potere non risulta conferito), mentre è semprelegittimato a farlo i n nome dell’as- sicuratore, ai sensi dell’art. 1903 c.c..
art. 1901 c.c
art 2702 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ. 22 aprile 1999, n. 3988
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Marco ROSSETTI Presidente ASSICURAZIONE R.C.A. PAGAMENTO PREMI CONTRAENTE OBBLIGATO dott. Cristiano VALLE Consigliere dott.Pasqualina Anna P. CONDELLO Consiglier a dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 15 / 01/2026 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 24638 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24638del ruolo generale dell’anno 2022, proposto BIMECA S.A.S. DI BIAGIOLI ANDREA (C.F.: 01797800545), in persona del legale rappresentante pro tempore,Andrea Biagioli rappresentata e difes a dall’avvocat o Federica Sordini (C.F. :

SRDFRC 70H66 H501W ) -ricorrente- nei confronti di DE STEFANO Genoveffa(C.F.: DST GVF 65C70 F546A ) rappresentata e difes a dall’avvocat o Matteo Buttò (C.F.: BTT MTT74M19 E256M ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 786/2022, pubblicatain data 30 maggio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa La società Bimeca S.a.s. , intermediario assicurativo, ha otte- nuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Genoveffa De Ste- fano, titolare dell’omonima impresa individuale, per il paga- mento della somma di € 2.432,00, a titolo di premi relativi a trepolizze assicurative della responsabilità civile per autoveicoli Ric. n. 24638/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 di sua proprietà, che erano statipagat i da un terzo mediante assegni privi di provvista.

Il Giudice di Pace di Gubbio ha rigettato l’opposizione dell’in- giunta. Il Tribunale di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo op- posto. Ricorre Bimeca S.a.s., sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso la De Stefano. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Si impongono alcune precisazioni preliminari. 1.1L’agente assicurativo può riscuotere i premi in nome pro- prio o in nome dell’assicuratore. In nome proprio non è legittimato alla riscossione del premio, se tale potere non gli viene espressamente conferito (artt. 1744 e 1753 c.c.; nel casodi specie, peraltro, tale potere non risulta conferito), mentre è semprelegittimato a farlo i n nome dell’as- sicuratore, ai sensi dell’art. 1903 c.c.. Nella specie, la società attrice attuale ricorrente , agente assi- curativo, ha speso il nome dell’assicuratore preponente nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui si qualifica come «agente procuratore di Uni- pol»).

Sebbene non abbia espressamente reiterato tale preci- sazione anche nel ricorso, deve ritener si immanen te e ferma l’originariacontemplatio domini in relazione a ll’intero giudizio , nel quale, quindi, la società ricorrente deve ritenersi avere agito ed agire in nome e per conto dell’assicuratore preponente, in Ric. n. 24638/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 ogni stato e fase: il ricorso può essere, pertanto, preso in esame, sulla base di tale puntualizzazione. 1.2 Le questioni poste con il ricorso hanno tutte, sostanzial- mente, ad oggetto la sussistenza – o meno – di un rapporto diretto, relativo al contratto di assicurazione tra la convenuta De Stefano, quale contraente di tale contratto, e la società ri- corrente (nella qualità più sopra chiarita), dal quale, secondo la prospettazione di quest’ultima, deriverebbe l’obbligo della prima di pagare i premi relativi alle polizze per cui è causa.

Tale questione è logicamente pregiudiziale rispetto a quelle re- lative alla stessa sussistenza e alla precisa conformazione del credito della compagnia assicuratrice nei confronti della De Ste- fano per il pagamento dei premi, derivante dal contratto stesso. L’obbligo di pagamento dei premi presuppone, infatti, la sussi- stenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti. Potrebbe, in effetti, ben dubitarsi dello stesso interesse della società attrice ad agire in giudizio per il pagamento dei premi, nei confronti del contraente obbligato, potendosi ipotizzare l’in- sussistenza in concreto del relativo diritto, in virtù delle dispo- sizioni di legge (cfr., in particolare, l’art. 1901 c.c.) che discipli- nano la risoluzione del contratto di assicurazione in caso di omesso pagamento del premio alla prima o alle successive sca- denze ed incidono, altresì, sul diritto al pagamento dei premi.

Impregiudicata tale questione,non affrontata né nella sentenza impugnata, né nelle difese delle parti,ritiene la Corte che l’in- fondatezza del presente ricorso comporti, comunque , la con- ferma della statuizionedel giudice del merito, in radice assor- bente, che ha escluso la stessa sussistenza di un rapporto con- trattuale diretto tra la società ricorrente e la De Stefano, come meglio si vedrà. A tantoconsegue, infatti che un obbligo di quest’ultima di pa- gamento dei premi non poteva neanche configurarsi in astratto, onde non è necessarioaccertare, in concreto, se lo stesso possa Ric. n. 24638/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 essere venuto meno a seguito della risoluzione del contrattodi assicurazione. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Ai sensi dell’ art. 360, co.1, n. 5), c.p.c., per carenza di motivazione ed “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, e cioè il comprovato comportamento concludente dell’assicurato inequivocabilmentevolto a dare at- tuazione al rapporto assicurativo e il corrispondente affida- mento incolpevole dell’agente assicuratore in merito alla vo- lontà della odierna resistente di concludere i contratti assicura- tivi per cui è causa; affidamento incolpevole fondatosi su due circostanze assolutamente pacifiche sin dal primo grado di giu- dizio, vale a dire: (1) il fatto che la assicurata De Stefano Ge- noveffa fosse effettivamente proprietaria dei veicoli indicati nelle polizze oggetto di causa già precedentemente assicurati con la ricorrente e (2) che il rappresentante apparente della assicurata – il sig.

Pascucci Bruno, che nella fattispecie aveva contrattato con l’assicuratore, versandogli un assegno di im- porto pari al prezzo delle polizze in oggetto –fosse legato alla sig.ra Genoveffa De Stefano da stabile rapporto more uxorio, circostanza non solo mai negata da controparte neanche in primo grado ma addirittura comprovata per tabulas in grado di appello da dichiarazione autografa della stessa controparte ap- pellante, unita alla sua richiesta di ammissione al gratuito pa- trocinio». Il motivo è infondato. I due fatti di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame:

a) sono stati entrambi, in realtà, tenuti presenti dal giudice di appello, il quale, però, come chiaramente emerge dal com- plesso della motivazione della decisione impugnata, non li ha considerati tali da comportare l’assunzione diretta di obbliga- zioni contrattuali da parte della De Stefano, avendo ritenuto, al contrario, che la valutazione delle prove portasse a ritenere la Ric. n. 24638/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 stessa estranea al rapporto contrattuale con l’assicuratore, in- dipendentemente dal fatto che lo stesso potesse sussistere con il congiunto (marito o, più precisamente, compagno) e che esso riguardasse veicoli di sua proprietà (ovvero, in altri temini,che la stessa De Stefano fosse parte del solo rapporto assicurativo, pur non essendo parte contraente del contratto di assicura- zione);

b) in ogni caso, non possono ritenersi decisivi, proprio per le ragioni esposte al punto precedente. In particolare, né il fatto che i veicoli assicurati erano di pro- prietà della De Stefano, né il fatto che, eventualmente, alla as- sicurazione della responsabilità civile in relazione ai medesimi aveva provveduto(anche in precedenza) il suo congiunto, sti- pulando il relativo contratto, sono state ritenute dal tribunale circostanze idonee a determinare, di per sé, la costituzione di un rapporto contrattuale diretto tra la stessa De Stefano e l’as- sicuratore che aveva emesso le polizze.

Del resto, il contraentedel contratto di assicurazione ben può essere persona diversa dall’assicurato, come nel caso dell’assi- curazione in nome proprio per conto altrui; caratteristica pecu- liare del contratto di assicurazione, infatti, è che le parti di esso non necessariamente coincidono con le parti del rapporto giu- ridico assicurativo;ed è solo il contraente (anche detto stipu- lante, assicurante, prenditore d’assicurazione) colui che stipula il contratto (cioè manifesta la volontà negoziale intesa alla con- clusione dell’accordo) e paga,o si obbliga a pagare il premio.

In tali casi,l’assicurato non è parte del contratto, ma è esclusi- vamenteparte del rapporto assicurativo. Egli, quindi, non è ob- bligato al pagamento del premio, ma è solo creditore del paga- mento dell’eventuale indennizzo. Ne deriva che né la circostanza che le polizze fossero state eventualmente stipulate dal congiunto della De Stefano, né che lo fossero state per assicurare veicoli di proprietà di Ric. n. 24638/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 quest’ultima, potrebbero ritenersi decisive onde ritenere sussi- stente una obbligazione contrattuale della stessa De Stefano in relazione al pagamento dei relativi premi. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Ai sensi dell’ art.360, co. 1, n.3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 1888, 2702 e 2729 c.c., 116 e 216 c.p.c., per avere il giudice di ap- pello ritenuto inutilizzabili e tamquam non essent i documenti di polizza, la cui sottoscrizione in calce da parte dell’assicurata (convenuta in senso sostanziale) era stata da questadiscono- sciuta in limine litis, in conseguenza della mancata istanza di verificazione da parte dell’assicuratore (attore in senso sostan- ziale), anziché considerarne la portata probatoria, avendo l’as- sicuratore emesso i documenti in questione, avendoli sotto- scritti e prodotti in giudizio senza disconoscerne la propria sot- toscrizione, posto che “in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconosci- mento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confrontidell’altro firma- tario il documento spiega piena efficacia probatoria” (cit.

C. Cass. Sez. 2 Civ. Sent. 11/09/2020 n. 18919) e che la polizza integra un’idonea prova del contratto anche quando risulti sot- toscritta dal solo assicuratore in quanto documenta in modo di- retto l’accettazione di quest’ultimo ed in modo indiretto la pro- posta ricevuta». Secondo la ricorrente, in particolare, «la mancata verificazione implicava certamente il venir meno della prova diretta, rappre- sentata dal contratto scritto avente valore di prova legale ex art 2702 c.c., ma non certo della PROVA INDIRETTA fornita dalla dazione di ASSEGNO in pagamento delle polizze pure re- datte e sottoscritte dall’assicuratore –assegno che costituisce “ulteriore” prova scritta del contratto».

Ric. n. 24638/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 Il motivo è in parte infondatoed in parte inammissibile, per le medesime ragioni già esposte in relazione alle censure di cui al motivo precedente. Se anche si potesse attribuire ai documenti di polizza sotto- scritti dal solo assicuratore la valenza di una prova scritta in qualche modo utile alla dimostrazione della avvenuta stipula- zione di un contratto di assicurazione, ciò non potrebbe dimo- strare, altresì, che il contratto era stato stipulato, come con- traente, dal soggetto la cui sottoscrizione in calce agli stessi era stata disconosciuta (senza che fosse avanzata istanza di verifi- cazione) e, quindi, non potrebbe avere alcun rilievo ai fini della prova della sussistenza dell’obbligazione della De Stefano di pa- gamento dei premi assicurativi.

Altrettanto è a dirsi con riguardo all’emissione degli assegni da parte del congiunto della De Stefano, che potrebbe, al più, di- mostrare l’assunzione, da parte di quest’ultimo , delle obbliga- zioni del contraente, ma non da parte della stessa De Stefano. D’altra parte, il tribunale ha precisato espressamente che «neanche si rinvienel’inequivocabile comportamento conclu- dente volto all’accettazione del contratto da parte dell’appel- lante (richiesto dalla giurisprudenza invocata da parte appel- lata), atteso che l’assegno è stato emesso dal marito, non emergendo alcun mandato espresso in suo favore ovvero al- cuna colpevole condotta tenuta dall’opponente, su cui fondare –come erroneamente ritenuto dal primo giudice – una rappre- sentanza apparente.

Né emerge dagli atti che quello oggetto di causa costituiva un modus procedendi ripetutosi negli anni». Si tratta di accertamenti di fatto, operati dal giudice del merito sulla base della valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede . Tali accertamenti hanno correttamente portato il giudice ad escludere la sussistenza di un rapporto Ric. n. 24638/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 contrattuale diretto tra l’assicuratore e la De Stefano, quale contraente del contratto di assicurazione e, di conseguenza, l’obbligo di quest’ultima di pagare i premi assicurativi. 4.Con il terzo motivo si denunzia « Ai sensi dell’ art. 360, co. 1, n.3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1180, 1888, 1326, 1337, 1375, 1388, 1389, 1392 e 2729 cod. civ., per avere il Giudice di appello ignorato l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “il principio dell’apparenza del diritto può trovare applicazione (…) anche nel caso in cui l’affi- damento riguardi negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem (nella specie, un contratto di assicurazione), in quanto, a differenza che per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, non sussiste un onere legale di documentazione della procura dalla cui mancanza potrebbe discendere una colpa inescusabile dell’altro contraente” (Cass.

Civ. 22 aprile 1999, n. 3988) e per non avere il giudice a quo considerato il comportamento concludente del sig. Bruno Pa- scucci, che appariva agire in nome e per conto di colei a cui era anche legato da stabile rapporto uxorio, il quale aveva versato all’assicuratore un assegno (scoperto) di importo corrispon- dente al prezzo delle polizze da rinnovare, provocando in que- sto modo l’affidamento incolpevole dell’assicuratore circa la vo- lontà della sig.ra De Stefano Genoveffa, proprietaria dei veicoli oggetto del contratto, di dare corso al rapporto assicurativo come fatto già negli anni precedenti, con modalità analoghe».

Il motivo è inammissibile. Il tribunale non ha escluso che si fosse costituito, sulla base del principio della rappresentanza apparente, un rapporto contrat- tuale diretto tra l’assicuratore e la De Stefano, quale con- traente, in ragione dei requisiti formali previsti per il contratto di assicurazione, come pare ritenere la società ricorrente. Ha escluso il predetto rapporto contrattuale diretto esclusivamente per non avere riscontrato elementi probatori sufficienti a Ric. n. 24638/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 integrare la fattispecie stessa della rappresentanza, neanche meramente apparente.

Come già chiarito, si tratta di un accertamento di fatto operato dal giudice del merito sulla base della valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. Nella sostanza, con le censure di cui al motivo di ricorso in esame, la società ricorrente contesta inammissibilmente tale accertamento di fatto e chiede una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 5.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 1.486,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte della soci