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Decreto — n. 4101/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4101/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Ascoli Piceno Tribunal's order extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory forty-day period. The appellant, Global Management Commercial Ltd, had not requested a decision on the proposed settlement by the deadline, whereas the respondents, including Carbone Nicolino Ivo and others, had been represented. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the court's proposal for settlement within the forty-day period.

Parole chiave

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withdrawal of appeal proposed settlement extinction of proceedings Cassation appeal failure to respond spese di esecuzione mancato anticipo delle spese obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20300/2025 R.G. proposto da : GLOBAL MANAGEMENT COMMERCIAL LTD, in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall ’ avvocato RENZI ALBERTO (RNZLRT77S22D542U) -ricorrente- contro CARBONI NICOLINO IVO, CARBONI FRANCESCO , COMPAGNIA INVESTIMENTI MOBILIARI IMMOBILIARI SRL UNIPERSONALE, in persona del rappresentante in atti indicato , FR ZONE SRL in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall ’ avvocato GABRIELLI SERGIO (GBRSRG64D05H769Q) -controricorrenti- nonché contro CAMELI MARIA, DE SANTIS FABRIZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, MERCANTILE LEASING SPA, FAZZI PATRIZIA, CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, BAGALINI FABIO -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno n.26/2019 depositata il 27/06/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 08/01/2026; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 21/02/2026 I