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Ordinanza — n. 4098/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper request for evidence re-evaluation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4098/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luisa Bernardini against the Terni Court of Appeal inadmissible. Bernardini argued that the lower court incorrectly interpreted an email as a confession regarding product defects and improperly evaluated evidence under consumer protection laws. The court rejected these claims, stating that re-evaluating evidence and assessing the weight of a confession are exclusive functions of the trial court, not the appellate body, and thus fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360-bis c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of a confession made by a party's representative, as such acts constitute the discretionary evaluation of the trial court and are not subject to cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility confession evidence evaluation consumer protection statute trial court discretion procedural violation notifica tardiva dei difetti difetti materiali garanzia per i difetti della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 co.
Art. 111 Cost.
Art. 132 co. II° n. 4 cod. proc. civ.
la ricorrente non indica quale sia l’errore di diritto in cui sia incorso il giudice del gravame in ordine alla sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta di cui all’art. 132 D.lgs .
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in violazione degli artt.
Art. 1362 c.c.
Art. 2735 comma 1 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 135 comma 2 codice consumo
Art. 1495 codice civile
135 comma 2, 132 comma 2 codice consumo, dell’art. 1495 codice civile e dell’art.
Art. 2967 codice civile
1495 codice civile e dell’art. 2967 codice civile in relazione all’art.
Art. 2697 c.c.
Va per altro verso ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c.
Art. 360, 1°co. n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360 co.
Art. 360-bis c.p.c.
in relazione all’art. 360 co.
Art. 96, 3° e 4° co. c.p.c.
La ricorrente va altresì condannat a al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13395/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26227/2024 R.G. proposto da : BERNARDINI LUISA, rappresentata e difesa dall'avvocato VITALIANO SANTORO -ricorrente- contro RICCIUTELLI GIAMPIERO S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato ANDREA PIETROPAOLI unitamente all’avvocato RICCARDO CASAVECCHIA -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TERNI n. 360/2024 depositata i l 03/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere LAURA GIRALDI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 1.7.2024 il Tribunale di Terni rigettava l’impugnazione interposta dalla signora Luisa Bernardini avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Terni in data 8.3.2023 recantedeclaratoria di tardività della denuncia dei difetti di una fornitura di teli per ombrelloni da esterno effettuata dalla società Ricciutelli Giampiero s.r.l. nel giugno 2019.

Avverso la suindicata pronuncia del giudice dell’appello la Bernardini propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la società RicciutelliGiampiero s.r.l. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.. Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380- bis,4° c. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia «nullità della sentenza ex artt. 360, n. 4 cod. proc. civ. e/o 111 Cost. anche in relazione alla violazione degli artt. 132 co. II° n. 4 cod. proc. civ. nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in violazione degli artt. 1362 e 2735 comma 1 c.c. in relazione all’art. 360 co. I°, n. 3 cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 co. I°, n. 3 cod. proc. civ.». Con il secondo motivo denunzia «Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in violazione degli artt. 135 comma 2, 132 comma 2 codice consumo, dell’art. 1495 codice civile e dell’art. 2967 codice civile in relazione all’art. 360 co.

I°, n. 3 cod. proc. civ.». Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente interpretato la e mail del 19.08.2020 quale confessione stragiudiziale circa il momento della scoperta dei difetti di conformità del bene. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia «nullità della sentenza ex artt. 360, n. 4 cod. proc. civ. e/o 111 Cost. anche in relazione alla violazione degli artt. 132 co. II° n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. -Violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2730 e 2734 codice civile, 132 comma 2 e 130 codice del consumo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 codice civile, 132 comma 2 e 130 codice del consumo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 codice civile, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc.

Civ.» è inammissibile. Con il 4° motivo denunzia «nullità della sentenza ex artt. 360, n. 4 cod. proc. civ. e/o 111 Cost. anche in relazione alla violazione degli artt. 132 co. II° n. 4 cod. proc. civ. nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc.civ. -Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in violazione degli artt. 118, 120, 130 e 132 d.lgs n. 206 del 2005 nonché dell’art 115 comma 2 cod. proc. civ.. in relazione all’art. 360 co. I°, n. 3 cod. proc. civ.» Si duole che, dopo aver deciso la controversia in base alla questione assorbente dell’assenza di prova della tempestività della denuncia, il giudice dell’appello abbia, seppure sotto profili motivazionali diversi da quelli esposti dal giudice di primo grado, ritenuto di dover confermare la sentenza del giudice di pace anche in ordine all’assenza di prova del difetto dedotto con l’atto introduttivo di primo grado.

I motivi, che possono congiuntamente esamina rs i in quanto connessi, sonoinammissibili. La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza là dove, nel correggere il giudice dell’appello quanto al riguardo indicato dal giudice di prime cure , risulta affermato che il termine decadenziale per la denuncia della non conformità dell’opera deve … essere individuato nel momento in cui l’asserito difetto di realizzazione dei teli per misura eccessivamente ridotta, già notato dall’appellante al momento della consegna, si è appalesato come vero e proprio vizio del bene, atteso che, per giurisprudenza costante, detto termine decorre soltanto dalla piena percezione del vizio inficiante il bene, non essendo a tal fine sufficiente un mero sospetto del consumatore a riguardo (v.

Cass. 40814/2021; Cass.11046/2016). Ne segue che il momento da prendere in considerazione per valutare la tempestività della denuncia del vizio è quello in cui avrebbero iniziato a manifestarsi gli effetti - ossia gli strappi, l’evidenziazione dello slabbrarsi delle trame dei tessuti - della tensione cui le tele erano sottoposte e che parte attrice ha ammesso di aver presagito sin da subito come conseguenza della misura eccessivamente ridotta delle tele . Anche sotto il profilo dell’erronea sussunzione degli oneri probatori facenti capo alle parti, va posto in rilievo come la ricorrente si limiti a contestare l’interpretazione che i giudici di merito hanno attribuito al contenuto della mail in data 19.8.2020 inviata dalla Bernardini all’azienda Tempotest s.r.l., fornitrice del materiale alla appellata e controricorrente, senzainvero denunziare la violazione deicriteri legali d’interpretazione ex art t .1362 ss. c.c. Senza sottacersi che il giudice dell’appello non fonda invero la propria decisione su tale e mail (di provenienza della sola acquirente), ma afferma sol amente che della data di scoperta dei difetti -non riconducibile all’atto della consegna- l ’ acquirente non ha fornito prova in atti.

Anche con la deduzione dellaviolazione degli artt. 135, comma 2, e 132, comma 2 , C od . consumo, nonché degli artt. 1495 e 2967 c.c. la ricorrente non indica quale sia l’errore di diritto in cui sia incorso il giudice del gravame in ordine alla sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta di cui all’art. 132 D.lgs . n. 206/2005, in base al quale il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. La ricorrente richiama nuovamente l’interpretazione della suindicata email in data 19.8.2020, la cui disamina resta preclusa in questa sededi legittimità. Va per altro verso ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, 1°co. n. 5 , c.p.c.) (v.

Cass. n. 13395/2018 ) Orbene anche in ordine alle doglianze mosse con il terzo motivo va osservato che con esse la ricorrente inammissibilmente sollecita invero una rivalutazione delle prove da parte di questa Corte al fine del pervenimento ad una conclusione diversa da quella nella specie raggiunta dai giudici di merito, laddove l’attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, in quanto espressione dell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, deve ritenersi, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito.

Nella specie parte ricorrente non nega invero l’esistenza della fonte di prova (ovvero l’asserita confessione resa dalla legale rappresentante della società convenuta), ma lamenta come erronea la relativa valutazione operata dai giudici di merito e il convincimento sulla stessa raggiunto, il quale si appalesa invero non avulso da una plausibile interpretazione delle dichiarazioni rese. Il ricorso risulta pertanto in ammissibile anche alla luce del disposto di cui all’art.360 bis c.p.c. , avendo il giudice dell’appello fatto invero piena e corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della società controricorrente, seguono la soccombenza. La ricorrente va altresì condannat a al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co. , c.p.c. , ricorrendone i relativi presupposti di legge. P.Q.M La Corte d ichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente:

a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 900 ,00 ( di cui euro 700,00per onorari) , oltre a spese generali e accessori di legge;

b) della somma di euro 700,00 ex art. 96, 3° c o . , c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento di euro 700 ,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, 4 ° c o . , c.p.c. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del com