Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares proceedings extinguished without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on June 11, 2025. The underlying dispute involved a revocation action by Calor Casa di Cardaciotto against Giuseppe Cardaciotto regarding his exclusion from the company and removal as administrator. Since the withdrawal act is non-accepting and creates res judicata, the court ruled no further proceedings or cost allocation were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring acceptance by the opposing party, thereby eliminating the interest to contest the judgment and precluding the allocation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25009/2023 R.G. proposto da : CARDACIOTTO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO PATERA -ricorrente- contro GIROLAMO CARDACIOTTO, CALOR CASA DI CARDACIOTTO, LINA PRONESTÌ, RINALDO CARDACIOTTO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 415/2023 depositata il 17/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere GABRIELE POSITANO. FATTI DI CAUSA La società Calor Casa di Cardaciotto Rocco C. S.a.s., con atto di citazione notificato in data 22.04.2013 ha chiesto pronunciarsi la revocatoria di alcuni atti di disposizione posti in essere da Cardaciotto Giuseppe, in violazione delle “ragioni creditorie” vantate dalla società attrice.
Tali ragioni di credito risiederebbero nel contenuto della delibera del 13.02.2012 con cui la maggioranza dei soci accomandanti aveva deciso ex art. 2286 c.c, sia l’esclusione del socio Cardaciotto Giuseppe dalla compagine sociale, sia la revoca dello stesso dalla carica di amministratore unico socio accomandatario. Si costituiva in giudizio Giuseppe Cardaciotto contestando la sussistenza dei presupposti per agire ex art. 2901 c.c. Il Tribunale di Palmi, con sentenza pubblicata in data 14.11.2014, dichiarati sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarava inefficaci nei confronti della Calor Casa di Cardaciotto Rocco C.
S.a.s. tutte le disposizioni del patrimonio oggetto di domanda giudiziale. Avverso la detta sentenza proponeva appello Giuseppe Cardaciotto. Si costituiva in giudizio la società Calor Casa di Cardaciotto Rocco C. S.a.s., in persona del socio accomandatario legale rappresentante, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza resa dal Tribunale di Palmi. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 415/2023 del 17.05.2023 rigettava l’impugnazione. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Giuseppe Cardacciotto affidandosi a quattro motivi.
La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede. Motivi della decisione Il ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso dell’11 giugno 2025 e chiede la estinzione del giudizio. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali),e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2013, n. 7378;
Cass. 5 maggio 2011, n. 9857). Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M Dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzi