Civil appeal dismissed for procedural impropriety due to failure to prove timely service of the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil appeal procedurally inadmissible because the appellant failed to produce the authenticated notification of the lower court's judgment within the statutory deadline. Although the appellant claimed the judgment was served via PEC on July 21, 2022, no electronic message or receipt proving the actual transmission and receipt was submitted to the court. Consequently, the court ruled that the procedural requirement for proving timely service was not met, rendering the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to produce the authenticated notification of the judgment within the prescribed time limit, as mere declaration without documentary proof of service does not satisfy the condition of procedibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Marco ROSSETTI Presidente RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA COSE IN CUSTODIA dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 15 / 01/2026 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 25146 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25146del ruolo generale dell’anno 2022, proposto MAZZOTTA Cosimo (C.F.:MZZ CSM 35R03C448X) MAZZOTTA Michele (C.F.:MZZ MHL 82D13 I119Q) rappresentatie difesi dall’ a vvocat o Angelo Galante (C.F.:
GLN NGL 56H25 A669W) -ricorrenti- nei confronti di COMUNE DI CELLINO SAN MARCO(C.F.: 91001750743), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso dall’avvocat o Michele De Carlo (C.F.: DCR MHL 67S19B180T) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 771/2022, pubblicatain data 4 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Stefanina Maci (deceduta nel corso del giudizio, che è stato pro- seguito dagli eredi, Cosimo e Michele Mazzotta)ha agito in giu- dizio nei confronti del Comune di Cellino San Marcoper ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente Ric. n. 25146/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 avvenuto mentre si trovava in un cimitero comunale, a suo dire causato dal cattivo stato di manutenzione dei luoghi.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Brindisi. La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono Cosimo e Michele Mazzotta, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Cellino San Marco. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione 1.Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi- ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazione dei singoli motivi alla base dello stesso. La parte ricorrente non ha, infatti, prodotto, nel termine peren- torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi- mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 21luglio 2022 – corredata dalla relazionedi notificazione.
Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avve- nuta in data 4 luglio 2022; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data 19 ottobre 2022), onde non può rite- nersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accerta- mento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 -3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 -3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025).
Ric. n. 25146/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 In particolare, si rileva che i ricorrenti risultano essersi costituiti in modalità telematica, come emerge dal fascicolo, avendo de- positato in tale modalità il ricorso e gli atti allegati, in data 31 ottobre 2022, dopo la notifica del ricorso stesso avvenuta in data 19 ottobre 2022. Tra gli atti depositati all’atto della costituzione dovrebbe, quindi, esservi la relazione di notificazione della sentenza im- pugnata, per soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., anche considerandosi chedetta relazione di notificazione non risulta disponibile neanche in base ad una re- golare produzione di controparte.
In effetti, nel ricorso viene indicata come prodotta la sentenza con la relativa “notifica”; l’indice dei documenti prodotti, in calce al ricorso richiama, tra l’altro: «doc.
2) copia autentica sentenza Corte Appello Lecce n. 771/2022 con notifica ed atte- stazione di conformità». In realtà, emerge dai documenti depositati che la notificazione della sentenza impugnata avrebbe avuto luogo a mezzo P.E.C. (lo si evince dalla relazione di notificazione), ma non è stato prodotto il relativo messaggio di posta elettronica certificata (né in modalità telematica, né in modalità cartacea “digitalizzata” e, cioè, mediante la produzione di una copia digitalizzata della copia cartacea della ricevuta di avvenuta consegna del messag- gio di P.E.C., attestata conforme all’originale telematico): nella specie, non risulta prodotta nessuna documentazione, né car- tacea, né telematica, del messaggio di posta elettronica con il quale sarebbe stata notificata la sentenza; sono state prodotte unicamente le copie (cartacee digitalizzate) della sentenza stessa edella relazione di notificazione redatta dalla parte no- tificante e allegata al messaggio P.E.C., con l’attestazione di conformità agli originali telematici.
Ma tale produzione, come è pacifico, non può ritenersi suffi- ciente ai fini della procedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 Ric. n. 25146/2022 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 c.p.c., in quanto i documenti prodotti non attestano né l’avve- nuto invio e l’avvenuta ricezione del messaggio di posta elet- tronica contenente, quali allegati, la sentenza e la relazione di notificazione, né, tanto meno, la data in cui essi sono avvenuti (giurisprudenza pacifica: cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, n. 24035 del 27/08/2025;
Sez. 5, n. 14790 del 27/05/2024). Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.513,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a