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Ordinanza — n. 3942/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where lower court rejected theft claim due to lack of proof and discretionary fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3942/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Domenico Bertoni's appeal against the Brescia Court of Appeal, which had rejected his claim for insurance indemnity for a stolen car. Bertoni argued the vehicle was stolen, but the lower court found no proof of the theft event and noted the car was returned to a German owner. The Court ruled that the lower court's assessment of evidence and factual inferences falls within its exclusive discretion and cannot be reviewed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 353 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The appellate court's evaluation of evidence and factual inferences regarding the occurrence of a theft is a matter of exclusive discretion, precluding cassation review of such discretionary fact-finding.

Parole chiave

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proof of theft presumed evidence appellate discretion insurance indemnity cassation review factual assessment burden of proof assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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Art. 353 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Il primo, con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, numm.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ov
art. 2729 cod. civ
– riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla prova del furto per non contestazione benché non impugnato in appello – giudicato formale interno – ultrapetizione – violazione dell’art. 2729 cod.
art. 115 cod. proc. civ
civ.– attribuzione di valenza probatoria a circostanze prive di gravità, precisione e concordanza - violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
– decisione fondata su informazioni non riconducibili a prove acquisite in giudizio - violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
– omesso esame di prove certe acquisite in giudizio - violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/07/2025, n. 21762
Cass. 21/03/2022, n. 9054
Cass. 21/03/2022, n. 9054;
Cass. 05/08/2021, n. 22366
Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass.
Cass. 30/06/2021, n. 18611
22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass.
Cass. 30/05/2019, n. 14762
18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785
14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass.
Cass. 13/11/2015, n. 23201
1785; Cass. 13/11/2015, n. 23201).
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
A tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23534/2022R.G. proposto da BERTONI DOMENICO, rappresentat o e difes o dall ’ Avv. Enrico Facchini e dell’Avv. Arturo Antonucci -ricorrente - contro ALLIANZS.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall ’Avv. Michele Clemente -controricorrente - avverso la sentenza n. 789/2022della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, depositata il 29 giugno2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 dicembre2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1.

Domenico Bertoni domandò giudizialmente la condanna della Allianz S.p.A. al pagamento della somma di euro 25.770, a titolo di ASSICURAZIONI r.g. n. 23534/2022 Cons. est. Raffaele Rossi indennizzo per il furto dell’autovettura Mercedes targata FA002RP, evento garantito da polizza stipulata con la società assicuratrice. A suffragio della domanda, rappresentò, in punto di fatto, che: (i) aveva parcheggiato la vettura, chiusa a chiave, il 3 maggio 2016, nei pressi della stazione ferroviaria di Desenzano del Garda, in partenza per un viaggio a Londra, di ritorno dal quale, la sera del 6 maggio 2016, aveva constatatoil furto nel veicolo; (ii) aveva denunciato il furto alla locale stazione dei Carabinieri nonché alla compagnia assicuratrice; (iii) aveva conosciuto dai Carabinieri dell’avvenuto ritrovamento del veicolo in Germania e aveva comunicato la circostanza alla compagnia, la quale tuttavia non aveva svolto attività per il recupero del mezzo; (iv) aveva incaricato due avvocati per il recupero del veicolo e così acquisito il fascicolo del procedimento penale aperto presso la Procura di Stoccarda apprendendo che la vettura, sequestrata a seguito della denuncia in occasione di una serie di cessioni avvenute in Germania, era stata restituita al possessore di nazionalità tedesca, in quanto non reclamata nel termine previsto dalla locale legislazione.

Oppose resistenza all’azione la società assicuratrice.

2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Mantova condannò l’Allianz S.p.A. al pagamento di euro 20.520, oltre accessori.

3. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interposto dalla società assicuratrice e, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettato le domande dell’originario attore.

4. Domenico Bertoni ricorre per cassazione, per due motivi. Resiste, con controricorso, la AllianzS.p.A.. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 23534/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 1. La reiezione dell’originaria domanda attorea è giustificata, nella pronuncia qui gravata, da una duplice ratio decidendi. Con distinte argomentazioni, ciascuna ex se idonea a suffragare la decisione, la Corte bresciana: (a) ha ritenuto, sulla scorta di «una concomitanza di indizi» che il furto della vettura non sia effettivamente avvenuto; (b) ha ravvisato nella mancata consegna della doppia chiave originale alla società assicuratrice l’«omissione prevista dall’articolo delle condizioni generali di contratto secondo cui è escluso l’indennizzo in caso di furto verificatosi per dolo o colpa grave dell’assicurato». I due motivi di ricorso attingono distintamente le due ragioni.

2. Il primo, con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, numm. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., denuncia«violazione dell’art.112 cod. proc. civ. – riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla prova del furto per non contestazione benché non impugnato in appello – giudicato formale interno – ultrapetizione – violazione dell’art. 2729 cod. civ.– attribuzione di valenza probatoria a circostanze prive di gravità, precisione e concordanza - violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. – decisione fondata su informazioni non riconducibili a prove acquisite in giudizio - violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

– omesso esame di prove certe acquisite in giudizio - violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. riforma del capo della sentenza di primo grado che aveva escluso la prova di una collusione tra il sig. Bertoni e il sig. Cremasco benché non impugnato – giudicato formale interno –ultrapetizione». Nel corpo del motivo così rubricato, parte ricorrente: (i) assume che l’evento furto non era stato oggetto di contestazione in prime cure ad opera della convenuta società assicuratrice, né la verificazione dello stesso aveva costituito oggetto di motivo di appello, sicché sulla circostanza si era formato giudicatointerno; r.g. n. 23534/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi (ii) critical’idoneità dimostrativa degli elementi indiziari sulla base dei quali la Corte territoriale ha considerato simulato il furto. 2.1. Ambedue le doglianze non meritano accoglimento. È manifestamente infondata quella riassunta sub (i). Per fermo convincimento di nomofilachia, l’onere di contestazione -la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti(cfr., ex aliis, Cass. 08/05/2023 , n. 12064; Cass. 31/08/2020 , n. 18074;

Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass. 13/02/2013, n. 3576). La convenuta società assicuratrice non era dunque tenuta a contestare in modo analitico l’accadimento del furto, estraneo alla sua sfera di diretta conoscibilità. Esclusa la dedotta inosservanza del principio di non contestazione, del pari insussistente è l’avvenuta formazione del giudicato interno sulla verificazione del furto: il primo motivo dell’appello proposto dalla Allianz, per come riportato nella impugnata sentenza, contestava, in maniera puntuale e specifica, la raggiunta prova della sottrazione del veicolo, sicché la relativa questione rimase sub iudice. 2.2.

Inammissibile è poi la censura sub (ii). Essa, ben lungi dal prospettare una falsa applicazione delle norme in tema di prova presuntiva (sulla configurabilità in materia di un vizio di sussunzione deducibile in sede di legittimità, si veda, da ultimo, Cass. 29/07/2025, n. 21762), si concreta nella mera prospettazione di inferenze probabilistiche differenti da quelle applicate dal giudice di merito, oltremodo in via mediata rispetto ad una diversa lettura delle emergenze istruttorie, di cui, in ultima analisi, richiede un riesame finalizzato ad una nuova ricostruzione dell’andamento della vicenda controversa: attività, come è noto, del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità. r.g. n. 23534/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi D’altro canto, è compito esclusivo e tipico del giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, stimare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (per gli illustrati princìpi cfr. Cass. 21/03/2022, n. 9054;

Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass. 13/11/2015, n. 23201).

3. Il rigetto del primo motivo, con la acquisita definitività della motivazione concernente la mancata prova dell’evento furto, rende superflua la disamina del secondo motivo, criticamente rivolto alla seconda ratio decidendi, il cui apprezzamento non potrebbe in ogni caso condurre all’anelata cassazione della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. A tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 .

P.Q.M Rigettail ricorso. Condanna parte ricorrenteal pagamento in favore alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese r.g. n. 23534/2022 Cons. est. Raffaele Rossi forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ov