Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney referencing the correct appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the special power of attorney explicitly referenced a different appellate judgment than the one actually being challenged. The appellant, Tondi, sought to overturn a 2022 decision denying his insurance claim, while the attorney's document pointed to an unrelated 2022 ruling. The court ruled that the power of attorney lacked the required specificity to authorize representation for this particular case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: A special power of attorney for cassation must specifically identify the judgment being appealed; a generic reference to a different ruling renders the document invalid for that specific appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8387/2023R.G. proposto da PAOLO MARCO TONDI, rappresentato e difeso dall’avv. Anton Giulio Leuzzi (C.F. LZZNNG75T17L049A),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Tassoni (C.F. TSSFNC65L13H501T), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; lette le memorie delle parti; RILEVATO CHE −nel 2012 Paolo Marco Tondi convenne in giudizio Generali Italia S.p.A. affermando che, nel maggio 2009 , aveva stipulato con la Banca Popolare Pugliese un mutuo ipotecario di € 60.000,00 per la ristrutturazione della prima casa, nonché, con la compagnia assicurativa convenuta,la collegata polizza contro il rischio di perimento del bene, incendio ed atti vandalici a tutela della stessa abitazione;
−il 9/8/2009 si verificò un incendio nel terreno di pertinenza dell’abitazione, provocando numerosi danni; nonostante la tempestiva denuncia del sinistro trasmessa sia alla banca mutuante, sia alla compagnia assicurativa, la Generali Italia S.p.A. non provvide al pagamento dell’indennizzo; −c hiese, dunque, di accertare l ’ operatività della polizza e la spettanza dell’indennizzo; −Generali Italia S.p.A. si costituì in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda per il giudicato formatosi sulla sentenza n. 970 del 14/5/2013 resa dal Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Galatina (improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo della causa) nel giudizio iscritto al N. 491/2012 R.G., nonché la carenza di legittimazione attiva dell’attore, atteso che la polizza assicurativa era vincolata, sino al 21/5/2019, a favore della Banca Popolare Pugliese, come stabilito dall’appendice sottoscritta dalle parti;
−i l Tribunale di Lecce , con la sentenza n. 2431/2018, dichiarò inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva e condannò l’attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta; −l a sentenza fu appellata da Tondi; la compagnia assicurativa chiese la conferma della sentenza di primo grado; −c on la sentenza n. 107 dell ’ 1/12/2022, la Corte d ’ appello di Lecce rigettò i motivi di gravame poiché infondati, confermando integralmente la sentenza del giudice di prime cure; −avverso tale decisione Paolo Marco Tondi ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
−la Generali Italia S.p.A. ha resistito con controricorso ; −i n data 16/5/20 2 4 è stata formulata proposta di definizione accelerata exart. 380-bis, comma 1, c.p.c.; −i l ricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata fissata l’odierna adunanza per la trattazione in camera di consiglio; −l e parti hanno depositato memorie exart. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 19 / 12 /202 5 , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE −preliminarmente si osserva che – in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso – può prescindersi dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione; −infatti, la procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente – pre- scritta dall’art. 365 c.p.c. e da depositare entro il termine dell’art. 369 c.p.c. –indica, quale provvedimento impugnato, la «sentenza n. 834/2022, pub- blicata in data 20/7/2022, emessa dalla Corte di Appello di Lecce a defini- zione della causa civile iscritta al n. R.G. 1003/2018, notificata il 01.08.2022», mentre il ricorso si riferisce alla «sentenza n. 1207 del 2022, resa nel giudizio innanzi alla C.A. di Lecce, R.G. 1048/2018, pubblicata il 01 dicembre 2022 e notificata il 02 febbraio 2023»;
− se è vero che – in base a quanto statuito da Cass. Sez. U., 09/12/2022, n. 36057, Rv. 666374-01– la validità della procura deve de- sumersi, «a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio sepa- rato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione an- che se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impu- gnare o al giudizio da promuovere», la stessa sentenza delle Sezioni Unite afferma l’invalidità della procura che contiene espressioni univocamente in- compatibili con l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione avverso quello specifico provvedimento giurisdizionale;
−nel caso qui in esame, la procura speciale fa esplicito riferimento ad un’altra pronuncia della Corte d’appello di Lecce, resa in data diversa e in una differente causa, sicché la stessa è certamente priva del requisito di specialità; −di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile; −da tale pronuncia deriva la condanna del ricorrente a rifondere al l a controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate – secondo i parametri normativi– nella misura indicata nel dispositivo; −poiché la Corte non ha definito «il giudizio in conformità alla proposta » ex art. 380-bisc.p.c. (che aveva individuato altre e diverse ragioni di inam- missibilità), non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.;
−va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- renteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1-bisdello stes