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Ordinanza — n. 3933/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against insurance claim denial due to prescription and lack of subjective fault finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3933/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by CO.E.S.A. S.R.L. against the Milan Court of Appeal's decision denying Allianz S.P.A.'s liability for construction damage. The lower court held that the insurance claim was barred by the statute of limitations and that the primary contractor lacked subjective fault, which is required for liability under the law of things kept. The Supreme Court affirmed this outcome, ruling that the appellate court correctly applied the principle of res judicata regarding the absence of subjective fault and that the offer of indemnity was irrelevant to the prescription issue.

Regesto Legislator

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Art. 2925 c.c.; Art. 1917 c.c.; Art. 2050 c.c.; Art. 2051 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court dismissed the appeal because the lower court correctly applied the statute of limitations and the requirement of subjective fault for liability under the law of things kept, rejecting the argument that objective liability alone suffices.

Parole chiave

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statute of limitations subjective fault liability of things kept res judicata insurance claim denial construction damage omission of fact sospensione dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1917 c.c.
380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −col primo motivo si deduce : « violazione dell ’ art. 1917 c.c. (assicura- zione della responsabilità civile) nonché degli artt.
Art. 2050 c.c.
Art. 2051 c.c.
Art. 40 c.p.
Art. 41 c.p.
Art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.
(violazione o falsa applica- zione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, c.1, n.
Art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.
nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)»;
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
−va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 1917 c.c
380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −col primo motivo si deduce : « violazione dell ’ art. 1917 c.c.
art. 2909 c.c
−col secondo motivo si deduce: « violazione dell ’ art. 2909 c.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21198/2022R.G. proposto da CO.E.SA. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Beretta (C.F. BRTRST38R31C312Q),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ALLIANZ S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Crevani ( C.F. CRVRCR80A12F205Q), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon. 890 del 17/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; lette le memorie delle parti; RILEVATO CHE −nel 2011 la CO.E.SA. S.r.l. iniziò , su commissione dell ’ Impresa Viganò Giuseppe S.p.A., lavori di scavo armato e realizzazione di sottomurazioni presso un cantiere di Pavia (in Corso Cavour/Via Frank, ex Cinema Kursaal), adiacente all’edificio storico Palazzo Bottigella; −nell’aprile 2012, la società venne informata di perdite e allagamenti, con ostruzione degli scarichi, nei locali del Palazzo Bottigella e denunciò il sinistro alla propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, Allianz S.p.A.;

−s uccessivamente, fu accerta to che il calcestruzzo versato dalla CO.E.SA. per realizzare le sottofondazioni era penetrato in una cameretta interrata di ispezione, sconosciuta e non rilevabile nei rilievi, e da lì, attraverso un sifone aperto, era entrato nel condotto fognario del Palazzo Bottigella, dove si era solidificato causando l’ostruzione; la società affidò i lavori di ripristino alla società I.S.A.C. S.r.l., che fu remunerata con la somma di Euro 72.479,20 (circostanza prontamente comunicata ad Allianz S.p.A.); −l e trattative tra la CO.E.SA. e la Allianz per definire la liquidazione del sinistro non andarono a buon fine;

−nel novembre 2014, la Società Immobiliare Palazzo Bottigella S.r.l. citò in giudizio, davanti al Tribunale di Pavia, l’Impresa Viganò Giuseppe S.r.l. e la Società Parva Urbi S.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni, tra cui quelli derivanti dall’ostruzione del condotto fognario, per un importo di € 1.562.565,21; la Viganò chiamava in causa CO.E.S.A., ritenendola responsabile per i danni da ostruzione e allagamento, e CO.E.S.A. a sua volta chiamava in causa Allianz S.p.A. e i tecnici progettisti; −i l Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 701 del 30 aprile 2018, passata in giudicato, accertò che l’ostruzione era stata causata dalla fuoriuscita di calcestruzzo dovuta al cedimento di una casseruola di legno, che la cameretta era impossibile da rilevare anche con la massima diligenza e che la CO.E.S.A. aveva già provveduto al ripristino;

−l a CO.E.S.A., quindi, conven ne in giudizio la Allianz S.p.A. innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo l’indennizzo per i danni e le spese sostenute; −i l Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5889 del 18 giugno 2019, riconobbe che l’evento rientrava nel rischio assicurato e che la copertura assicurativa era operante, ma ritenne la pretesa prescritta; −l a Corte d ’ appello di Milano, con la sentenza n. 890 del 17 marzo 2022, accolsel’impugnazione di CO.E.S.A. con riguardo al motivo di appello attinente alla prescrizione, ma, accogliendo l’appello incidentale di Allianz, escluse l’operatività della polizza per mancanza di responsabilità civile colposa, sulla base delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Pavia, la quale aveva escluso la responsabilità di CO.E.S.A. per l’evento dannoso;

−l a CO.E.S.A. S.r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi; −Allianz S.p.A. ha resistito con controricorso ; −l e parti hanno depositato memorie exart. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 19 / 12 /202 5 , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −col primo motivo si deduce : « violazione dell ’ art. 1917 c.c. (assicura- zione della responsabilità civile) nonché degli artt. 1322, 1362, 1366, 1370 c.c. con specifico riferimento all’interpretazione delle clausole di polizza, art. 3.1, 5.5. e 8 e alla specifica descrizione del rischio assicurato (doc. 3), per avere l’Ecc.ma Corte d’appello di Milano erroneamente ritenuto di escludere la copertura di polizza per l’evento dedotto in giudizio (cedimento del cas- sero ligneo e fuoriuscita di calcestruzzo in sede di getto, con conseguente ostruzione del condotto fognario del terzo confinante), operando un’errata equiparazione tra “fatto accidentale”(come definito in polizza) e “condotta colposa”– richiamandosi a un orientamento giurisprudenziale originato per altra esigenza –, omettendo di considerare che le parti potessero avere le- gittimamente pattuito, come pattuito, la copertura assicurativa per tutti i fatti accidentali e incerti (quanto a ricorrenza dell’elemento oggettivo/sog- gettivo), e ciò nell’esercizio dell’autonomia privata delle parti e nel rispetto dell’esclusione dei fatti dolosi ex art. 1917 c.c. (violazione o falsa applica- zione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, c.1, n. 3, c.p.c.)»;

−col secondo motivo si deduce: « violazione dell ’ art. 2909 c.c. – limiti della cosa giudicata, per avere l’Ecc.ma Corte d’appello di Milano erronea- mente ritenuto di escludere l’operatività della polizza azionata dalla ricor- rente sulla base dell’accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Pavia, che, pur avendo ad oggetto il medesimo fatto-evento, riguardava un diverso profilo di responsabilità di natura colposa (con specifico riferi- mento ai rapporti tra subcommittente, l’impresa Viganò, e subappaltatrice, la CO.E.S.A.), mentre il presente giudizio ha ad oggetto una responsabilità di natura oggettiva, ossia quella del subappaltatore, la CO.E.S.A., nei con- fronti del terzo danneggiato, Palazzo Bottigella (violazione o falsa applica- zione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)»;

−i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perché con- cerne la portata della cosa giudicata in base alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 701 del 30/4/2018 –sono in parte inammissibili e in parte infon- dati; −c on la sentenza impugnata la Corte d ’ appello di Milano ha statuito : «Tanto premesso, come affermato anche dal giudice a quo, “la sentenza del Tribunale di Pavia ha, però, accertato la totale inimputabilità dell’evento di occlusione del condotto fognario, rigettando sia la domanda dell’Immobi- liare Palazzo Bottigella - … - sia la domanda riconvenzionale svolta da CO.E.SA.

…”e al punto 26 della citazione di avere causato “senza colpa” un danno alla proprietà confinante (l’ostruzione del condotto fognario); lo stesso Tribunale di Milano afferma che “nel caso di specie l’ipotesi di re- sponsabilità civile era stata esclusa; e del pari, di riflesso, il diritto ad essere indennizzati per tale ipotesi di sinistro”. Sul punto responsabilità la sentenza pavese è passata in giudicato e, pertanto, in accoglimento l’appello inciden- tale, per quanto sopra enucleato, deve escludersi l’operatività della polizza assicurativa per la responsabilità civile nella fattispecie sub iudice e conse- guentemente assolta l’assicurazione dalla domanda di indennizzo.»;

−con la sentenza qui impugnata, la Corte d ’ appello non si è premurata di interpretare il contratto di assicurazione e di esaminare l’ampiezza del suo oggetto (e, cioè, il rischio assicurato), ma si è limitata a rilevare che il Tribunale di Pavia, con sentenza passata in giudicato, aveva escluso la re- sponsabilità della CO.E.S.A. e che tale statuizione era idonea a spiegare effetti nella presente controversia, in quanto riguardante la stessa respon- sabilità dedotta in questa lite; −nella menzionata sentenza del Tribunale di Pavia n. 701 del 30/4/2018, passata in giudicato, si legge:

«la convenuta Impresa Viganò ha chiesto di essere manlevata dalla terza chiamata Coesa, tuttavia, dalla lettura della perizia non sono emersi elementi di responsabilità in capo a quest’ultima terza chiamata, per avere, la medesima già rimediato alla pro- blematica insorta in seguito a intasamento dei condotti fognari, intervenuto in seguito all’immissione di calcestruzzo ancora liquido, nel pozzo realizzato da COESA per la sottomurazione, defluito nella retrostante cameretta. Sul punto si richiama quanto sopra in ordine all’assenza di responsabilità in capo alle parti, in quanto la stessa era oggettivamente “impossibile da rilevare a chiunque seppur animato dalla massima diligenza”(pag. 62 CTU).

Ergo, la domanda riconvenzionale avanzata da COESA nei confronti di Impresa Vi- ganò risulta infondata, in quanto carente dell’elemento soggettivo dell’im- putabilità dell’inadempimento.»; −d alla lettura della pronuncia risulta che il Tribunale di Pavia ha escluso, in via definitiva, qualsivoglia responsabilità di CO.E.S.A. in rela- zione ai danni cagionati alla società proprietaria del palazzo adiacente: di- fetta, perciò, l’avveramento del rischio del contratto assicurativo e, dunque, correttamente la Corte d’appello ha respinto la domanda di manleva nei confronti dell’assicuratore;

−anche a voler ammettere che il contratto di assicurazione della re- sponsabilità civile fosse, in realtà, una polizza all riske che, quindi, fossero oggetto di copertura anche una responsabilità non colposa(è questa la tesi della ricorrente),la questione risulta irrilevante, perché non consta dal ri- corso (e, segnatamente, dall’esposizione del fatto processuale) che l’odierna ricorrente abbia mai invocato nei gradi di merito una propria re- sponsabilità exart. 2051 c.c. nei confronti della Società Immobiliare Palazzo Bottigella S.r.l. (responsabilità che, peraltro, sarebbe difficilmente configu- rabile, posto che –stando all’illustrazione contenuta nell’atto introduttivo – il pregiudizio è stato arrecato dall’attività svolta dalla CO.E.S.A., non già da una rescustodita da quest’ultima);

−in breve, le censure devono essere respinte, poiché il giudice d ’ appello –preso atto del definitivo accertamento sulla mancanza di responsabilità dell’odierna ricorrente compiuto dal Tribunale di Pavia anche nei confronti di Allianz S.p.A. (che la stessa CO.E.S.A. aveva chiamato in quella causa) – ha correttamente rilevato che non si è avverato il rischio coperto dalla po- lizza assicurativa e, cioè, una responsabilità civile della CO.E.S.A.; −col terzo motivo si deduce: «violazione dell’art. 2909 c.c. (cosa giudi- cata) in relazione all’art. 1917 c.c., per non avere l’Ecc.ma Corte d’appello di Milano correttamente valutato la circostanza che la citata sentenza del Tribunale di Pavia è passata in giudicato con specifico riferimento all’accer- tamento della operatività della polizza a copertura del fatto/evento dedotto nel presente giudizio, nella parte in cui pone a carico dell’assicurazione le spese di lite per la difesa del danneggiante ex art. 1917 c.c., dando quindi per dedotta e presupposta la responsabilità dell’assicurazione medesima, comunque senza precludere la possibilità di proporre in autonomo giudizio la domanda di indennizzo delle spese tecniche e legali sostenute dall’assi- curata (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)»;

−il motivo è inammissibile per svariate ragioni; −innanzitutto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. la ricor- rente non spiega quale parte della sentenza della Corte d’appello di Milano è censurata col motivo de quo; −poi, il motivo è tutt’altro che specifico: infatti, non si comprende se la ricorrente ha inteso sostenere che, avendo il Tribunale di Pavia implicita- mente ammesso l’operatività della polizza ai fini delle spese di difesa , si sarebbe dovuto trarre la conseguenza che anche l’indennizzo “principale” era dovuto (conclusione esclusa dal giudicato) oppure che quantomeno l’in- dennizzo per le spese di resistenza va riconosciuto (ma non risulta se e quando una tale istanza sia mai stata avanzata);

−in ogni caso, nella sentenza del Tribunale di Pavia non c ’ è un giudi- cato, nemmeno implicito, sull’operatività della polizza assicurativa; −col quarto motivo si deduce: « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1917, 2050 e 2051 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p. –sulla respon- sabilità oggettiva del subappaltatore per i danni occorsi al terzo Palazzo Bottigella, per avere l’Ecc.ma Corte d’appello di Milano errato nel valoriz- zare, ai fini dell’affermazione dell’inoperatività di polizza, l’elemento sog- gettivo in capo alla appaltatrice CO.E.S.A., invero escluso dall’ambito og- gettivo della responsabilità propria della cosa in custodia e dell’esercizio di attività pericolose, nonché, comunque, nell’escludere ogni analisi sulla tipo- logia di caso fortuito (se incidente ovvero concorrente) e sull’obbligo, cer- tamente sussistente e come tale all’origine di responsabilità assicurata, di intervenire pereliminare/diminuire il danno occorso (violazione o falsa ap- plicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)»;

−il motivo, ex se poco perspicuo (ad onta dell ’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), è inammissibile per le ragioni già esposte in relazione alle prime due censure: la ricorrente non coglie la ratio decidendi della pronuncia impu- gnata e del significato attribuito alla res iudicataformatasi in esito alla sen- tenza del Tribunale di Pavia n. 701 del 30/4/2018; −col quinto motivo si deduce: −il mancato esame dell’offerta di indennizzo non può costituire fatto storico decisivo, è irrilevante una proposta conciliativa ante causamche non si è concretizzata in un accordo transattivo, sia perché la circostanza è estranea alla denunciata violazione dell’art. 1914 c.c.;

−riguardo a quest’ ultima norma – che prevede l ’ obbligo di salvataggio incombente sull’assicurato e che effettivamente consente di porre a carico dell’assicuratore le spese sostenute per evitare o diminuire il danno – si osserva che il ricorso non chiarisce se e quando la questione sia mai stata introdotta nei gradi di merito; −in conclusione, il ricorso va respinto e ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di legitti- mità, liquidate– secondo i parametri normativi – nella misura indicata nel dispositivo;

−va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 7.700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- correnteed al competente ufficio di merito, di un