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Ordinanza — n. 3913/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against 'equity' judgment in mass insurance contract dispute under Art. 113 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3913/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the lower court's dismissal of the appeal, ruling that the judgment rendered 'according to equity' was legally inadmissible. The appellant argued that the insurance contract was a standard 'mass' contract under Article 1342 of the Civil Code, which falls outside the scope of equity decisions. The Court agreed, holding that such standardized contracts must be decided according to law to ensure uniformity, thereby overturning the lower court's procedural ruling.

Regesto Legislator

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Art. 113, second comma, cod. proc. civ.; Art. 1342 cod. civ.: Judgments in disputes arising from standard mass insurance contracts must be rendered according to law, not according to equity, to ensure uniformity.

Parole chiave

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mass insurance contracts decision according to equity standard form contracts procedural inadmissibility uniformity of decisions assicurazione del trasporto assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni franchigia assicurativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113, second comma, cod. proc. civ.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata secondo equità, ai sensi dell’art. 113, ASSICURAZIONE DANNI DECISIONE SECONDO EQUITA’ secondo comma, cod.
Art. 1342 cod. civ.
civ., e dell’art. 1342 cod. civ., sostenendosi che il giudice d’appello avrebbe erroneamente dichiarato inappellabile una sentenza relativa ad un rapporto derivante da contratto “di massa” (assicurazione RC auto), quindi, escluso dall’ambito delle cause in cui il Giudice di Pace pronuncia secondo equità.
art. 1342 cod. civ
civ., e dell’art. 1342 cod. civ., sostenendosi che il giudice d’appello avrebbe erroneamente dichiarato inappellabile una sentenza relativa ad un rapporto derivante da contratto “di massa” (assicurazione RC auto), quindi, escluso dall’ambito delle cause in cui il Giudice di Pace pronuncia secondo equità.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14.12.2007 n. 26297
Cass. 14.12.2007 n. 26297 ; Cass.
Cass. 21.1.2009 n.1548
26297 ; Cass. 21.1.2009 n.1548; Cass.
Cass. n. 11361/2010
21.1.2009 n.1548; Cass. n. 11361/2010).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21068/2022 R.G. proposto da GLOBO TRASPORTI srl, sedente in Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore,con avv. Michele Allamprese; –ricorrente – contro AXA ASSICURAZIONI SPA –intimata – Avverso la sentenza n. 5845/2022 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il giorno 4 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2022 dal Consigliere ALBERTO CRIVELLI. RILEVATO CHE 1.Globo Trasporti srl si opponeva al decreto ingiuntivo con cui le veniva intimato il pagamento di una somma di denaro pari ad euro 500,00, quale franchigia prevista dalla polizza n. 066093798-8, in relazione al sinistro verificatosi il giorno 14/01/2015.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata secondo equità, ai sensi dell’art. 113, ASSICURAZIONE DANNI DECISIONE SECONDO EQUITA’ secondo comma, cod. proc. civ., come tale inappellabile, salvi i casi previsti dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. L’opponente, quindi, propone ricorso affidato a sei motivi. AXA assicurazioni spa è rimasta intimata nonostante la regolare notifica del ricorso avvenuta in data 5 settembre 2022. CONSIDERATO CHE 1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 113, cod. proc. civ., e dell’art. 1342 cod. civ., sostenendosi che il giudice d’appello avrebbe erroneamente dichiarato inappellabile una sentenza relativa ad un rapporto derivante da contratto “di massa” (assicurazione RC auto), quindi, escluso dall’ambito delle cause in cui il Giudice di Pace pronuncia secondo equità. In particolare, il contratto era stato stipulato su modulo standard predisposto dall’assicuratore, e come tale rientrante nei cd. contratti conclusi ai sensi dell’art. 1342 cod. civ., pertanto mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente da una parte e accettati dall’altra.

2. Il motivo è fondato. La ratio dell’art. 113, cod. proc. civ. è quella di stabilire la regola della decisione secondo diritto, lasciando la possibilità della decisione “secondo equità” alle sole ipotesi specificamente previste dalla legge. Il secondo comma della stessa disposizione poi espressamente esclude la decisione equitativa per il caso dei contratti c.d. di “massa”, di cui all’ivi richiamato art. 1342 cod. civ., destinati a regolamentare una serie indefinita di rapporti su un modello standard già predisposto e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.

La scelta legislativa si giustifica, nell’ottica del legislatore processuale, in quanto tali contratti sono suscettibili, ciascuno, di dare luogo a controversie di identico contenuto e rilievo e, quindi tali da meritare identica decisione. Essa appare allora idonea ad assicurare che ogni controversia venga decisa in modo uniforme. Il rinvio fatto all’art. 1342 cod. civ. non trova dunque ragione nelle particolari forme di tutela che in proposito la legge sostanziale predispone e riconosce, ma nelle particolari modalità di conclusione e nell’idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti (v.

Cass. 14.12.2007 n. 26297 ; Cass. 21.1.2009 n.1548; Cass. n. 11361/2010). 2.2 Nella specie il giudizio venne incardinato per il tramite di un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento della franchigia assicurativa, diritto nascente da una clausola del contratto di assicurazione RC auto, appunto un contratto standard o “per adesione”, formato dunque in base alle modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., con la conseguenza che la controversia ad esso afferente non può essere decisa in via equitativa, ostandovi il chiaro disposto del richiamato art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..

3. L’accoglimento del primo ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi, con rinvio della causa al Tribunale che in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese inerenti al presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio Così deciso in Roma, nella C