Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Cinnirella Carmelo, contested a lower court decision against Generali Italia and Silvia Iacona regarding insurance liability, but did not act on the settlement proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
vv. Cinnirella Carmelo,con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-controGenerali Italia S.p.a. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall’avv. Arieta Giovanni, con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controSilvia Roberta Iacona, rappresentata e difesa – unitamente edisgiuntamente – dall’avv. Bizzini Francesca e dall’avv. Papale Orazio, condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 235/2025depositata in data 11/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19922/2025Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 3771/2026Data pubblicazione 19/02/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/02/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima