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Decreto — n. 3750/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 3750/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The material facts show the appellant did not act within the statutory timeframe, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn by omission, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the lower court's proposal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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appeal extinction procedural default Cassation appeal time limit litigation costs obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18770/2024 R.G. proposto da : Francesco Adamo, Giuseppe Anastasi, Eva Amoroso d'Aragona, Teresa Battistini, Simonetta Barbieri, Daniele Altissimo, Antonella Mastrofrancesco, Salvatore Pietro Annaloro, Marino Ambrosi, Giovanni Battocchio, Daniele Bonato, Fiorenzo Bertoletti, Guarino Bernardi, Clio Bilotta, Lucio Besana, Renzo Bordin, Stefano Bellentani, Paola Bertuccelli, Bilotta Clio, Guglielmo Bracco, Paolo Briata, Graziano Busettini, Aurora Bortoli, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorellain virtù di procure in atti e domiciliati ex lege presso il domicilio digitale del proprio difensore marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza d el Consiglio d ei Ministri , in persona del Presidente del Consiglio p.t., Ministero d ell ’ istruzione d ell ’ università e d ella Ricerca , Ministero della Salute, Ministero d ell ’ E conomia e d elle Finanze in persona dei Ministri p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale d ello Statoope legis, con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.570/2024 depositata il 26/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28/01/