Cassation court orders joining two separate appeals against related judgments to ensure unified review of the condominium dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the joining of two separate cassation appeals regarding a condominium damage dispute to ensure a unified examination of the case. The appellants sought damages for water infiltration while the respondents contested the liability of the condominium and the bankruptcy administrator. The court ruled that these appeals, targeting a partial and a final judgment on the same facts, must be treated as a single proceeding under established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 c.p.c.; The Court of Cassation must join separate cassation appeals against a partial and a final judgment on the same facts to ensure the unified review of a single judicial proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3687/2023R.G., proposto da Paolo e Giuseppa MESSINA, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avv. Aldo PISTONE; -ricorrenti principali - contro Alfio D’URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente al ricorso principale - -ricorrente incidentale - nonché contro Curatela del Fallimento “LA PALMA S.r.l. in liquidazione”, in persona del curatore pro tempore, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avv.
Giorgio BLANCO; -controricorrente al ricorso principale - -ricorrente incidentale - risarcimento danni ad immobile da immobili condominiali- ricorsi contro sentenza parziale e definitiva - riunione -necessità temp1 contro Alfio D’URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente al ricorso incidentale - -ricorrente incidentale - contro Condominio “La Palma” generale, via Nuovaluce 73, Tremestieri Etneo, in persona dell’amministratore pro tempore come indicato in ricorso; -intimato - avverso la sentenza n. 1993/2022 del la CORTE d ’ APPELLO di CATANIA,pubblicata il 26/10/2022, in causa iscr. al n. 232/20 r.g.; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/02/2026 dal Presidente Dott.
Franco DE STEFANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alessandro PEPE , il quale : quanto al ricorso principale, chiede l’ accoglimento dei motivi dodici, tredici e di conseguenza anche del motivo diciassette sulle spese , a ssorbiti i restanti, o, in subordine chiede l’accoglimento anche dei motivi nove e quindici con rigetto deirestanti; quanto al ricorso incidentale del Fallimento La Palma Srl, … lecensure formulate ai punti da uno a sei … sono daaccogliere, assorbiti i restanti motivi; è inammissibile e/o improcedibile il ricorsoincidentale di Alfio D’Urso; uditi: l ’ Avvocato Emiliano FASULO, in sostituzione e per delega dell’Avvocato Alberto PISTONE, difensore dei ricorrenti principali Paolo e Giuseppa MESSINA; l ’ Avvocato Giorgio BLANCO, difensore del ricorrente incidentale Curatela del Fallimento La Palma srl; l’Avvocato Alfio D’URSO, difensore di sé medesimo; rilevato che - c on la qui gravata sentenza la Corte d ’ appello di Catania ha accolto il gravame proposto da Alfio D’Urso avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2902/19, di rigetto della sua domanda di temp1 risarcimento dei danni alla sua unità immobiliare, intentata contro il “Condominio generale La Palma ed il Condominio Parziale delle Palazzine C e D”, estesa, su istanza di quest’ultimo, alla Curatela del fallimento La Palma srl (quale successore nella proprietà di porzione di bene cui il chiamante ascriveva l’origine delle infiltrazioni) e con intervento di due condòmini di altra palazzina (la “H”) e, così , del Condominio generale, Paolo e Giuseppa Messina; - in particolare, la qui gravata sentenza ha: condannato il Condominio “La Palma” generale, il Condominio “La Palma” Palazzina C, il Condominio “La Palma” Palazzina D, in solido tra loro, a pagare al D’Urso la somma di € 23.435 a titolo di danno emergente e di € 144.489 a titolo di lucro cessante, oltre accessori; condannato i medesimi, sempre in solido, all’esecuzione delle opere indicate in motivazione; accolto la domanda di manleva dei Condomìni delle Palazzine C e D nei confronti del Fallimento “La Palma srl in liq.ne”; regolato le spese del doppio grado ponendo quelle del D’Urso e quelle di c.t.u. a carico dei Condomìni condannati e dichiarando irripetibili quelle relative al Fallimento, compensate quelle tra le altre parti; - avverso tale sentenza, pubblicata il 26/10/2022 col n. 1993, hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 07/02/2023 e poi iscritto al n. 3687/23 r.g. di questa Corte, Paolo e Giuseppa Messina, con atto articolato su diciassette motivi; resistono con separati controricorsi, in essi proponendo ricorso incidentale: la Curatela del Fallimento “La Palma srl in liquidazione”, con atto depositato il 17/03/2023 e articolato su undici motivi;
Alfio D ’ Urso, con atto depositato il 31/03/2023 e articolato sutre motivi; -al ricorso incidentale della Curatela resiste poi Alfio D’Urso, con ricorso incidentaledepositato il 23/04/2023, articolato su tre motivi; -disposta la trattazione in pubblica udienza per il 16/10/2025 e chiesta dal Procuratore Generale la trattazione unitaria col ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva resa nel corso del medesimo grado di appello poi definito con la sentenza qui gravata, temp1 il ricorsoè stato rifissato per l’odierna pubblica udienza: per la quale tutte le parti hanno depositato memorie e concluso come in epigrafe; considerato che - pendono contemporaneamente, dinanzi a questa Corte, separati ricorsi relativi a sentenze rese in secondo grado nel corso della medesima controversia, iscritta al n. 232/2020 r.g. della Corte d’appello di Catania: un primo, iscritto al n. 4515/2022 r.g., avverso la sentenza n. 2344/2021 della detta Corte territoriale, depositata il 13/12/2021, non definitiva in quanto parziale ; un secondo, iscritto al n. 3687/2023 r.g., avverso la sentenza n. 1993/2022della stessa Corte d’appello, pubblicata il 26/10/2022, qualificabile come definitiva, avendo pronunciato su tutti i rapporti tra le parti in causa; -per giurisprudenza che può dirsi consolidata (per tutte:
Cass. , ord. 28/06/2019, n. 17603 ; Cass. 10 /04/ 2017, n. 9192 ; Cass.10/07/2001, n. 9377; Cass. 10/05/1983, n. 3202) e a cui stimasi opportuno assicurare continuità, è reputata doverosa la riunione dei “ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenzanon definitiva e quella definitiva)”, “trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall ’ articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza”; -pertanto, il presente ricorso ( coi relativi controricorsi e ricorsi incidentali) va riunito all’altro, di più remota iscrizione a r.g., in modo da esaminare in quella sede unitariamente la vicenda processuale definita in secondo grado con le dette due distinte sentenze; per questi motivi letto l’art. 335 cod. proc. civ., dispone riunirsi il presente ricorso, iscrittoal n. 3687/2023 r.g. , al ricorso iscr itto al n. 4515/ 20 22 r.g .
Cos