Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of non-essential obiter dicta and discretionary cost rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Cav Metallo Srl against the Court of Appeal's decision. The Court found that the lower court's reasoning regarding the plaintiff's standing and the nullity of the expert report were merely obiter dicta, lacking decisive effect on the final judgment. Additionally, the appeal against the discretionary allocation of litigation costs was deemed inadmissible as it lacked specific motivation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Motions challenging non-essential obiter dicta or discretionary cost allocations without explicit reasoning are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23227/2022 R.G. proposto da : Cav Metallo Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Raimondi, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro Provincia di Cosenza in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Bozzo, domiciliazione telematica legale -controricorrente- contro Regione Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Coscarella, domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonché contro Amministrazione Comunale d i Amantea in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 673/2022 depositata il 15/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere Francesca Della Valle. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 5.04.2013, la Cav. Metallo srl –titolare di una concessione demaniale in Amantea, Frazione di Campora San Giovanni, e titolare di uno stabilimento balneare, dotato di attrezzature turistico ricettive strumentali all’attività alberghiera, esercitato presso il complesso turistico Hotel Village la Principessa – conveniva in giudizio la Provincia di Cosenza, unitamente alla Regione Calabria e al Comune di Amantea, per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla costante erosione costiera subita dal tratto oggetto della concessione, eziologicamente riconducibile ai lavori di realizzazione delle opere portuali di Campora San Giovanni e alla mancata adozione di opportune misure, quali la messa in funzione di un bypass delle sabbie del molo del sopraflutto, idonee a conservare l’equilibrio dell’arenile.
Con sentenza n. 615 del 4.10.2018, il Tribunale di Paola, rigettate l’eccezione di difetto di giurisdizione, quella di difetto di legittimazione attiva dell’attrice, nonché quella di prescrizione, individuava il fatto illecito nella realizzazione del porto di Campora San Giovanni in assenza dell’attivazione del predetto bypasse individuava quale unico responsabile del danno il Comune di Amantea, nella qualità di committente dei lavori per la realizzazione del porto. Riteneva fondata la domanda di lucro cessante, sub speciedi calo di fatturato e di mancato incremento di prezzi e del mancato rinnovo dei contratti di tour operator, nonché quella relativa al danno d'immagine sub specie del discredito commerciale dell'impresa, mentre riteneva infondata la richiesta di danno emergente in relazione alle spese necessarie per l'impianto di nuovo stabilimento balneare per difetto di nesso di conseguenzialità diretta ex art. 1223 c.c. rispetto al fatto dedotto.
In considerazione della ravvisata esigenza di ulteriore attività istruttoria per la quantificazione del danno, il Tribunale emetteva una sentenza parziale n. 615 del 2018, con cui riconosceva il difetto di legittimazione della provincia di Cosenza e della Regione Calabria ex artt.103 e 279 c.p.c. e, disposta con separata ordinanza la separazione del giudizio pendente tra la Cav. Metallo s.r.l. e il Comune, rigettava la domanda nei confronti della Regione Calabria e della provincia di Cosenza. Successivamente, con sentenza n. 101 del 6.2.2020, il Tribunale di Paola condannava il Comune al pagamento dei danni da lucro cessante, pari a € 8.514.424,28, e del danno all'immagine, pari a € 1.964.867,14.
2. Il Comune di Amantea proponeva appello avverso la sentenza n. 615 del 2019 (RG n. 643 del 2019) e avverso la sentenza n. 101 del 2020 (RG n. 480 del 2020). In entrambi i giudizi si costituivano la Regione Calabria e la Cav. Metallo s.r.l. – che proponeva altresì appello incidentale – , mentre l’Amministrazione Provinciale di Cosenza si costituiva solo nel primo giudizio. Previa riunione dei giudizi, con sentenza n. 673 del 2022 della Corte d’appello di Catanzaro venivano accolti gli appelli principali del Comune, con assorbimento dell’appello incidentale proposto dalla Cav. Metallo s.r.l.
3. Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la Cav. Metallo s.r.l., affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza, mentre il Comune di Amantea resta intimato.
4. Cav. Metallo s.r.l. ha depositato memoria exart 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Comune di Amantea propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello n. 673 del 2022 con cinque motivi di impugnazione: I. violazione degli artt. 81 e 115 cpc e violazione dell’art. 24 della Costituzione nella parte in cui la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato d’ufficio il difetto di legittimazione ad agire della Società, a fronte dell’eccezione del Comune appellante che rilevava la insussistenza della legittimazione attiva (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.);
II. omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti che avrebbe determinato l’erronea declaratoria del difetto di legittimazione ad agire (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.). III. violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto delle prove offerte dalla ricorrente anche in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta e danno (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.); IV. nullità della sentenza e/o del procedimento per erronea dichiarazione di nullità della CTU contabile - omessa valutazione dei documenti allegati alla stessa ed erronea ricognizione del contenuto oggettivo del mezzo di prova (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.);
V. violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese della società ricorrente (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).
2. In applicazione del principio della ragione più liquida, si procede all’esame del terzo motivo, con il quale si contesta la violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., con particolare riferimento alla parte della sentenza in cui si conclude per la mancata allegazione, da parte dell’appellante, di una circostanza intermedia idonea a integrare il nesso di causalità altrimenti mancante e, in particolare, la mancata allegazione dell'essenzialità, ai fini dell’allestimento del lido, proprio di quel tratto di spiaggia nonché l'impossibilità di allestire altrove il lido e l'incidenza del suo mancato allestimento sul volume d'affari dell’albergo.
La ricorrente sostiene che la Corte d’appello non ha tenuto conto delle prove offerte dalla ricorrente, anche in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta e danno, rappresentate, in particolare, dalle lettere di lamentele dei clienti e dalle disdette contrattuali comunicate dai tour operator, riconducibili alle condizioni della spiaggia, nonché dalla documentazione fotografica sullo stato del lido. 2.1. Il motivo si occupa della motivazione, ulteriore e autonoma rispetto a quella esposta a pagg. 6-8, enunciata a pag. 9 dalla sentenza, con cui fonda la riforma della gravata sentenza di primo grado sul ritenuto difetto di allegazione da parte della Società di una circostanza intermedia idonea a integrare il nesso di causalità altrimenti mancante, nei termini sopra esposti. 2.2.
Il motivo è inammissibile. 2.3. Il paradigma dell’art. 2697 c.c., infatti, è evocato senza rispettare i criteri indicati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass.
S.U. n. 16598 del 2016, in motivazione, ma non massimata sul punto; ex multis , Cass. n. 26769 del 2018 e, nella sostanza, Cass. n. 15395 del 2018).
3. L’inammissibilità del motivo in esame comporta il consolidamento di tale autonoma motivazione della impugnata sentenza, con conseguente assorbimento del primo motivo, in quanto relativo a parti della motivazione o questioni che, comunque fossero risolte, non eliderebbero l’infondatezza della domanda emergente da detto consolidamento.
4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si limita a fare riferimento a una serie di documenti, senza indicare se e dove i fatti in essi rappresentati erano stati oggetto di allegazione nel giudizio di merito. In tal modo non attenendosi alle sentenze S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo le quali «l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Sez.
U, sentenze n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831–01, e n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834-01).
5. Con il quarto motivo, la ricorrente afferma che, a differenza di quanto sostenuto dalla corte territoriale, il CTU non ha mai acquisito le scritture contabili della Cav. Metallo s.r.l., essendosi limitato a procurarsi (previa autorizzazione del giudice) i documenti rinvenibili presso i pubblici uffici. Il motivo è inammissibile. Dall’impianto della pronuncia impugnata emerge chiaramente che il rilievo oggetto di tale motivo ha la consistenza di un obiter dictum. La decisione di accoglimento dell’appello si fonda sul ritenuto difetto di legittimazione ad agire dell’attrice (“In definitiva sulla base della prospettazione attorea deve parimenti escludersi la sua legittimazione ad agire e la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
Tanto vale a fondare la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto integrale della domanda con consequenziale assorbimento di tutte le altre questioni”, pag. 9 della sentenza). Inoltre, la stessa Corte d’appello, nell’affrontare la questione della nullità della CTU afferma espressamente che “Per mera completezza e a fini esclusivamente deflattivi di un ulteriore contenzioso, la Corte ritiene opportuno rilevare che a fondamento del danno riconosciuto nella seconda delle due sentenze, è stata posta una consulenza tecnica d’ufficio nulla” (pag. 9 della sentenza).
Deve farsi quindi applicazione del “principio, proprio di giurisprudenza risalente di queste Sezioni Unite, per cui è inammissibile il motivo di ricorso che investe un punto della decisione impugnata privo del carattere di decisività (Cass. Sez. U. 16 ottobre 1972, n. 3081): principio cui si correla l’affermazione, comunemente condivisa, per la quale in sede di legittimità non si possono proporre censure avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta , le quali, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (per tutte:
Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380; Cass. 5 giugno 2007, n. 13068).” (così, di recente, Cass. n. 2159 del 2024) 6. Il quinto motivo, infine, è inammissibile. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez.
U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; ma anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019, Rv. 653610 -01).
7. Il ricorso va dunque rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti p