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Ordinanza — n. 3659/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as revocation remedy inadmissible for accelerated termination decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3659/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the revocation appeal inadmissible because the remedy cannot challenge the procedural dismissal of a cassation appeal based on an accelerated definition proposal. The appellant failed to submit a timely decision request within the statutory forty-day period, leading to the automatic extinction of the proceedings. Consequently, the court ruled that the revocation remedy is strictly reserved for factual errors in judgments, not for procedural dismissals lacking substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis cod. proc. civ.; Art. 391, 395 n. 4 cod. proc. civ.: The revocation remedy is inadmissible to challenge the dismissal of a cassation appeal based on an accelerated definition proposal under Art. 380-bis, as it is not designed to correct procedural dismissals lacking substantive merit.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility accelerated definition proposal cassation appeal extinction procedural dismissal remedy timely decision request opposizione tardiva tempestività dell'inoltro proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
, il ricorso dovesse intendersi rinunciato, con ne cessità di provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
, il ricorso dovesse intendersi rinunciato, con ne cessità di provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Spaziani la difesa del ricorrente , con istanza irritualmente inviata al Presidente della Terza Sezione Civile ha inammissibilmente invocato l’ “ annullamento” del provvedimentoemesso; pertanto, al di là della non riconducibilità alla figura della revocazione ex art. 395, n.
art. 391 cod. proc. civ
, il ricorso dovesse intendersi rinunciato, con ne cessità di provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380 - bis cod. proc. civ
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12088/2025R.G., proposto Comune di Frigento, in persona del Sindaco pro tempore; rappresentato e difesodall’Avvocato Antonio Manetta; con domiciliazione digitale ex lege ; -ricorrente- contro Vintage Finance s.r.l.; -intimata- per la revocazione del decreto n. 2900/2025 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, pubblicato il 5 febbraio 2025, in seguito alla proposta di definizione accelerata emessa in ordine al ricorso iscritto al n. 16004/2024 R.G.; udìta la relazionedella causa , svolta nella c amera di consiglio del 9 dicembre 2025, dalConsigliere Paolo Spaziani.

Oggetto:Revocazione. A.C. 09/12/2025 r.g.n. 12088/2025 Pres. Frasca Est. Spaziani Rilevato che: in data 12 dicembre 2024, il Consigliere delegato dal Presidente di questa Sezione, ravvisata l’improcedibilità del ricorso proposto dal Comune di Frigento, nei confronti della società Vintage Finance s.r.l., avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.1327/2024, ha formulato una proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.; la ragione dellaravvisata improcedibilità è stata fondata , da un lato, sul rilievo del mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata (ovvero dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo p.e.c.), per essersi la parte ricorrente limitata a depositare nel fascicolo telematico una stampain formato .pdf (indicata come “relata di notifica del 28/05/2024”) della relata di notifica, inviata dal difensore della parte controricorrente, priva dei suoi alleg ati; dall’altro lato, sull’esito negativo della c.d. prova di resistenza, atteso l’avvenuto decorso di un intervallo temporale superiore a sessanta giorni tra il giorno della pubblicazione della sentenza impugnata (23 febbraio 2024) e quello della notifica del ricorso (5 luglio 2024); in data 5 febbraio 2025, trascorsi quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata ai difensori delle parti, non essendo pervenuta rituale istanza di decisione della parte ricorrente, il Presidente, ritenuto che, a norma dell’art. 380- bis , secondo comma, cod. proc. civ. , il ricorso dovesse intendersi rinunciato, con ne cessità di provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, liquidando le spese in favore della parte controricorrente; dopo avere inviato, a mezzo del proprio difensore, in data 15 febbraio 2025 (dieci giorni dopo l’emissione del dec reto di estinzione de giudizio di cassazione), una missiva indirizzata “Al Sig. presidente della III sez. civ.

Cassazione”, in cui si evidenziava che la sentenza n.1327/ 20 24 della Corte d’appello di Roma era statanotificata dalla Vintage Finance s.r.l. il 28 maggio 2024 (con conseguente tempestività della proposizione del ricorso per A.C. 09/12/2025 r.g.n. 12088/2025 Pres. Frasca Est. Spaziani cassazione avverso di essa, in quanto notificato il 5 luglio successivo ) , il Comune di Frigento ha spiegato ricorso per revocazione della proposta di definizione accelerata e del successivo decreto di estinzione del giudizio di cassazione, senza specificare i relativi motivi, ma, da un lato, ribadendo le osservazioni già svolte nella missiva del 15 febbraio 2025, dall’altro , richiamando le censure poste a fondamento dell’originario ricorso per cassazione; nonha svolto difese in questa sede di legittimità la società Vintage Finance s.r.l., restandointimata; il Procuratore Generalenon ha presentato conclusioni scritte; il Comunericorrente ha depositato memoria .

Considerato che: il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile; tale rimedio impugnatorio è infatti proponibile, ai sensi degli artt. 391- bise 395, n. 4, cod. proc. civ. avverso le sentenze o le ordinanze viziate da errore di fatto,ovverosia da una svista percettiva immediatamente percepibile che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso rimedio non può essereinvece utilizzato per avversare il rilievo (in thesierroneo) di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, posto a fondamento di una proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis cod. proc. civ., la mancata adesione alla quale postula invece la tempestivae rituale formulazione di una istanza di decisone del ricorso medesimo, nella cui mancanza il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto condecreto; nella fattispecie, peraltro, latempestivae rituale istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta (art.380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ.) non risultapervenuta, mentre, al contrario, solo dopo l’avvenuta emissione del decreto di estinzione del 5 febbraio 2025 A.C. 09/12/2025 r.g.n. 12088/2025 Pres.

Frasca Est. Spaziani la difesa del ricorrente , con istanza irritualmente inviata al Presidente della Terza Sezione Civile ha inammissibilmente invocato l’ “ annullamento” del provvedimentoemesso; pertanto, al di là della non riconducibilità alla figura della revocazione ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ., la doglianza che si giudica risulterebbe pure in iure manifestamente priva di fondamento , atteso che la declaratoria di estinzioneera stata corretta; il ricorso per revocazioneva dunque dichiarato inammissibile ; non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non hasvolto difese in questa sede; va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Così decisoin Roma, n ella C ame