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Ordinanza — n. 3356/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on motivation grounds but allows claim against procedural penalty for lack of malice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3356/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's first two grounds regarding the lack of motivation and contradiction in the lower court's reasoning, citing the constitutional minimum standard for judicial motivation. However, the court accepted the third ground challenging the procedural penalty imposed for the appellant's conduct, finding no evidence of malicious intent. Consequently, the lower court's sentence was partially quashed to remove the penalty, while litigation costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: The appeal on motivation is limited to verifying the constitutional minimum, excluding mere insufficiency or lack of sufficiency, and allows quashing of procedural penalties only when no malice is proven.

Parole chiave

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judicial motivation constitutional minimum procedural penalty malice requirement Cassation appeal admissibility civil procedure penalty removal litigation cost allocation arretrati di locazione riduzione del canone locativo locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 2733 c.c.
Art. 229 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
384, secondo comma, c.p.c., eliminando dalla sentenza impugnata il capo di condanna n.3, relativo alla condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito facendo uso delle facoltà di cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c., eliminando dalla sentenza impugnata il capo di condanna n.3, relativo alla condanna ex art.
artt. 2733 c.c
Nessuna violazione si ravvisa, dunque, neppure del disposto di cui agli artt. 2733 c.c.
art. 24 Cost
per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione alla violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n.8053/2014
111, comma 6, Cost., nei termini precisati (Cass. S.U. n.8053/2014, Cass.
Cass. n.22598/2018
n.8053/2014, Cass. n.22598/2018, Cass.
Cass. n. 7090/2022
n.22598/2018, Cass. n. 7090/2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20110/2022 R.G. proposto da : Mohamed Salah Arjoun, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Wanda LindaMaria Mezzena , -ricorrente- contro Aler Azienda Lombarda Edilizia Residenziale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa BrunaChiolini. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2948/2021 depositata il 16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Laura Giraldi.

FATTI DI CAUSA Con sentenza in data 16.2.2022 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello interposto da Arjoun Mohamed Salah avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como e con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti di A.L.E.R. per la restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di canone di locazione dall’1.5.2017 all’1.1.2018 per il godimento di un alloggio popolare in Como nonché di spese accessorie non adeguatamente giustificate e la richiesta di risarcimento dei danni dallo stesso patiti a causa del comportamento di A.L.E.R. contrario ai principi di buona fede e correttezza.

Il Tribunale aveva, peraltro, accertato la morosità del conduttore condannandolo al pagamento dei canoni rimasti insoluti. L’appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il giudice di primo grado non aveva riconosciuto la violazione del principio di buona fede da parte del locatore che aveva omesso l’esatto ricalcolo degli importi dovuti a titolo di canone in considerazione dello stato di invalidità del figlio del conduttore, non aveva applicato debitamente le detrazioni fiscali dovute e non aveva fornito specifica giustificazione delle spese accessorie.

Arjoun aveva dunque chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata. La convenuta appellata, costituitasi, aveva insistito per il rigetto del gravame rilevando la correttezza del proprio operato e la mancanza di collaborazione del conduttore nel fornire la documentazione necessaria per operare i necessari ricalcoli degli importi richiesti ed evidenziando nuovamente come il medesimo aveva omesso dall’ottobre 2018 il pagamento del corrispettivo per il godimento del bene. Il giudice dell’impugnazione rigettava l’appello ritenuto infondato.

Avverso tale pronuncia Arjoun Mohamed Salah ha proposto ricorso articolato in tre motivi. A.L.E.R. ha resistito con controricorso. Fissata l’odierna adunanza camerale, parte controricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.2733 c.c. e 229 c.p.c. in considerazione dell’erronea valutazione della valenza confessoria delle dichiarazioni rese dallo stesso in udienza. Deduce, in particolare, che nell’udienza in data 2.2.2021 egli, a domanda del giudice, ha dichiarato di riconoscersi debitore della somma di euro 6.836,24 per canoni e di euro 6.958,00 per spese per un totale di euro 13.791,46.

Assume che a tale dichiarazione è stato attribuito valore confessorio nonostante la parte non abbia sottoscritto il verbale ricognitivo della stessa. Il motivo è inammissibile. Esso non si confronta adeguatamente con la motivazione svolta dal giudice del gravame. La sentenza impugnata non attribuisce il valore probatorio indicato dal ricorrente alla dichiarazione resa all’udienza del 2.2.2021, ma si limita a trarre dalle risposte rese in quella sede elementi atti a confortare la decisione, fondata altresì sulla mancata contestazione della tabella prodotta da A.L.E.R. riepilogativa dei versamenti omessi e non contestata dal procuratore dell’Arjoun, il quale si era limitato a ribadire la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte del locatore (pag.7 sentenza impugnata).

Analogamente, a pag.9 della medesima decisione si legge che la morosità precisata da parte appellata a verbale di udienza del 13.10.2027 è rimasta priva di contestazioni specifiche dalla controparte; ancora, a pag.10 la valutazione in merito alla debenza degli importi anche a titolo di spese viene svolta ‘a prescindere dalla ricognizione di cui a verbale di udienza del 2.2.2021 e della non contestazione della morosità quantificata dall’appellata all’udienza del 13.10.2021’. Nessuna violazione si ravvisa, dunque, neppure del disposto di cui agli artt. 2733 c.c. e 229 c.p.c. anche alla luce dell’onere della prova a carico del solo conduttore del pagamento dei canoni indicati come omessi.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione alla violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. ed alla carenza di motivazione imposta dall’art.111 Cost. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento di A.L.E.R. e la scorrettezza di quello del ricorrente. Rileva che i documenti prodotti da parte avversa (pec SUNIA in data 17.4.2018 e pec avv.

Mezzena in data 29.10.2017) evidenziano che il comportamento del locatore non è stato improntato ai doveri di solidarietà cui lo stesso era tenuto e che l’omissione della relativa valutazione ha determinato una carenza di motivazione. Si osserva che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

S.U. n.8053/2014). Nella specie, dunque non sono ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta appunto circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., nei termini precisati (Cass. S.U. n.8053/2014, Cass. n.22598/2018, Cass. n. 7090/2022). I documenti prodotti, peraltro, risultano esaminati dalla Corte d’Appello (pagg.5,8,9 sentenza impugnata).

Infine, con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta che la condanna ex art.96, comma 3 c.p.c. inflitta dal giudice del gravame risulta immotivata alla luce del proprio comportamento corretto. Il motivo è fondato,atteso che nessuna argomentazione in merito a d una accertata malafede processuale è stata svolta dal giudice del gravame , non potendo una tale motivazione trarsi dagli apprezzamenti contenuti in sentenza in merito alla condotta non processuale tenuta dal ricorrente. Il ricorso deve essere accolto, dunque, limitatamente a tale motivo.

Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito facendo uso delle facoltà di cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c., eliminando dalla sentenza impugnata il capo di condanna n.3, relativo alla condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. deve essere espunto dalla sentenza impugnata. In considerazione dell’accoglimento del solo terzo motivo del ricorso e della inammissibilità dei primi due motivi, le spese di lite devono essere compensate tra le parti per un terzo con conseguente condanna del ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente dei residui due terzi secondo liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, a ccoglie il terzo , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , elimina il capo di condanna n.3 della sentenza impugnata relativo alla condanna dell’appellante ex art. 96 c.3c.p.c.; - compensa le spese processuali per un terzo condannando parte ricorrente a pagare i restanti due terzi che liquida in euro 2.000,00 per compensi,