Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing after client's lawyer waived the case without special power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client's lawyer waived the proceedings without the specific authority required by law. Although the client's counsel submitted a waiver, the power of attorney granted to them did not include the capacity to renounce the litigation. Consequently, the court found that the client had lost their interest in continuing the case, rendering the appeal procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, second comma, cod. proc. civ.; The act of renunciation by a lawyer without a special mandate is ineffective to extinguish the appeal, revealing instead the client's subsequent lack of interest and rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27340/2021 R.G. proposto da: WIDMANN SRL, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa da gli avvocati GIANMARIA FRIGO e DANIELE MANCA BITTI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI e COMUNE DI BUSTO GAROLFO, in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicat i , rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANIA CHIESSI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -controricorrenti- avverso la SENTENZAdella CORTE d’APPELLO di MILANO n.2336/2021 depositata il 25/06/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società Widmann s.r.l. occupò un compendio industriale di complessivi 13.510 mq nel Comune di Busto Garolfo. Nel 2009, la società presentò una denuncia di nuova occupazione per l’intera superficie senza rilevare inizialmente cause di esenzione. Successivamente, tra il 2009 e il 2011, si susseguirono diverse comunicazioni in merito alla gestione dei rifiuti speciali (carta e cartone) e all’applicazione di riduzioni tariffarie sulla TIA 2 (Tariffa Integrata Ambientale). Nel giugno 2016, a distanza di cinque anni dal pagamento delle fatture del 2011, Widmann s.r.l. presentò un’istanza di rimborso per € 14.268,80, sostenendo che una porzione di 9.329,81 mq era adibita a mero stoccaggio merci e quindi improduttiva di rifiuti.
2. Al diniego del Consorzio e al silenzio del Comune seguiva un ricorso, inizialmente davanti alla Commissione Tributaria (che dichiarava il difetto di giurisdizione) e poi riassunto davanti al Tribunale di Pavia. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d ’ appello di Milano, con sentenza n. 2336/2021, confermava la decisione del giudice di primo grado. Avverso la sentenza della corte territoriale la società Widmann proponeva ricorso, al quale resisteva con controricorso il Consorzio.
3. Per l’odierna adunanza, all’esito della quale la Corte si è riservata il deposito nei successivi sessanta giorni, i difensori della società ricorrente hanno depositato rinuncia (a firma certa della sola controparte), deducendo il sopravvenuto mancato interesse alla prosecuzione del giudizio, ma la procura, conferita dalla società ricorrente ai suoi difensori,non comprende il potere di rinunciare.
4. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 30640/2024), la mancanza in capo al difensore del mandato speciale a rinunziare e, in generale, l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., rendono l’atto, pur denominato rinunzia, inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass. n.1844/1976; successivamente, Cass. n. 7242/2010; n. 901/2015), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio (cfr., tra le tante,Cass. n. 22806/2004; n. 23161/2013; n. 19907/2018).
5. In ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite, tenute nella debita considerazione le ragioni addotte dalle parti. Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara interamente compensate le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma