Cassation Court allows appeal, ordering compensation of litigation costs due to virtual victory despite procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal against a lower court's order to compensate litigation costs between opposing parties. Celestino Cori argued that the trial court erred by treating him as a loser for filing an opposition after his opponent renounced the enforcement notice, violating the principle of virtual victory. The Court ruled that the opponent's filing of the case for cost assessment was valid despite the procedural defect, thereby overturning the lower court's decision and mandating full cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92, 360 c.p.c.: When a procedural defect in an enforcement notice forces an opponent to file an opposition, the opponent may register the case for cost assessment; such registration does not negate the opponent's virtual victory, requiring compensation of litigation costs between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25145/2023 R.G. proposto da: Celestino CORI, con avv. Achille Ciribé; -ricorrente - contro Maurizio CARTONE, con avv. Massimo Ambrosi; -controricorrente - avverso la sentenza n. 597/23 resa dal Tribunale di Teramo e depositata in data 14 giugno 2023; udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026dal consigliere Alberto Crivelli. FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. Celestino Cori denunciava la nullità dell’atto di precetto intimatogli da Maurizio Cartone, lamentando la mancata previa notifica del titolo esecutivo.
Si costituiva l’opposto Cartone, deducendo di aver rinunciato all’atto di precetto prima dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione, chiedendo in ragione di ciò la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. COMPENSAZIONE SPESE E RINUNCIAPRECETTO Il Tribunale proponeva alle parti la conciliazione della lite con l’abbandono della stessa a spese compensate. Tale proposta non veniva accettata dall’opponente, il quale insisteva nella condanna dell’opposto al pagamento delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale dello stesso.
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 597/2023 qui impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere e - ritenuta la reciproca soccombenza delle parti -disponeva la compensazione delle spese di lite. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per Cassazione Celestino Cori fondato su un unico motivo, mentre il Cartone resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Teramo compensato tra le parti le spese di lite in violazione del principio della soccombenza e con motivazione illogica”.
La censura si incentra sull’assunto errore del Tribunale per aver compensato le spese di lite ritenendo soccombente nel giudizio di opposizione non solo il Cartone in quanto aveva notificato il precetto senza prima notificare il titolo esecutivo, ma anche l’odierno ricorrente, per avere quest’ultimo iscritto a ruolo la controversia nonostante l’intervenuta rinuncia all’atto di precetto.
2. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, laddove dispone la compensazione delle spese giustificandola con l’iscrizione a ruolo della controversia nonostante l’intervenuta rinuncia al precetto -ed in proposito si deve escludere che la giustificazione stessa poggi altresì sulla mancata ingiustificata adesione alla proposta di conciliazione avanzata dal giudice, posto che tra le ragioni di reciprocità della soccombenza tale argomento non viene speso dal giudice del merito - si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. n. 351/23 e Cass. n. 5207/98) secondo cui, infatti, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione effettivamente non determina l’estinzione del giudizio di opposizione, bensì - come affermato dal Tribunale - la cessazione della materia del contendere, ma senza che sia precluso all’opponente di iscrivere la causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, che nella specie è stato espressamente accertato dal giudice del merito, ha costretto lo stesso alla proposizione dell’opposizione.
Nel caso in esame, è pacifica sia la mancanza di previa notifica del titolo esecutivo, sia la posteriorità della rinuncia al precetto rispetto alla notifica dell’opposizione (sia pure di due giorni), sicché era legittima facoltà dell’opponente l’iscrizione a ruolo per la valutazione della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese processuali in virtù della soccombenza virtuale.
2. Il ricorso dev’essere dunque accolto e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., dispone la compensazione delle spese di lite del grado di merito, tenuto conto del fatto che il principio qui applicato in riconoscimento del fondamento delle ragioni dell’opponente - pur affermato dalla precedente sentenza del 1998 - veniva consolidato con una pronuncia posteriormente all’introduzione del giudizio di merito, tanto da potersi configurare una relativa novità della questione, se non altro negli esatti termini. Per le medesime ragioni meritano integrale compensazione tra le parti anche le spese relative al giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara le spese di lite del grado di merito integralmente compensate fra le parti. Dichiara le spese del giudizio di