Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing of jurisdiction regulation under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory thirty-day deadline for a jurisdiction regulation. The appellant, Stefano Ottati, challenged a second-instance judgment regarding tax collection debt value, arguing the lower court erred in applying abolished procedural articles. The Court ruled that the appeal must have been notified by November 15, 2024, following the oral hearing date, but was actually submitted in January 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 cod. proc. civ.; Art. 176 cod. proc. civ.: A jurisdiction regulation appeal must be notified within thirty days of the judgment's effective date; failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of the merits of the jurisdictional objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1593/2025 R.G. proposto da: Stefano OTTATI, con avv. Maurizio Albanese; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 4877/24 resa dal Tribunale di Salerno e depositata in data 16 ottobre 2024; udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal consigliere Alberto Crivelli. FATTI DI CAUSA 1.Stefano Ottati impugnava davanti al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella l’intimazione di pagamento n. 100 2022 9003249604000, emessa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per il mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali per il complessivo importo di € 9.175,57, relative a presunte contravvenzioni al Codice della Strada, per omessa notifica degli atti prodromici, con conseguente prescrizione della pretesa e decadenza del diritto alla riscossione.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia RIQUALIFICABILITÀ DI RICORSO ORDINARIO IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA -CONDIZIONI delle Entrate - Riscossione, eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda, non essendo stato chiamato in giudizio l’ente impositore (Prefettura di Salerno), nonché l’inammissibilità e/o l’infondatezza della domanda in conseguenza dell’avvenuta notifica di tutte le cartelle. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ex art 615, comma 1, c.p.c. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello per violazione e falsa applicazione delle risultanze istruttorie. inammissibilità della domanda di prima istanza per due delle cartelle e sua infondatezza in riferimento all’altra, oltre che per errata liquidazione delle spese.
Il Tribunale di Salerno pronunciava sentenza, con cui dichiarava l’incompetenza per valore del giudice di pace e rimetteva al Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ., rilevando trattarsi di opposizione di importo superiore a quello previsto, ratione temporis, per la competenza dell’adìto giudice di pace. Ricorre l’Ottati in cassazione con un unico motivo, mentre l’Agenzia della Riscossione, unico contraddittore evocato, è rimasta intimata. Da ultimo il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell'art. 353 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver il giudice di secondo grado adito applicato l’art. 353, comma 1 e 2, c.p.c., oggetto di recente abrogazione con il D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, e nell’aver erroneamente confuso l’istituto giuridico della giurisdizione con quello della competenza per valore in violazione dell’art. 38 c.p.c.”. La parte ricorrente, dunque, denuncia la sentenza di secondo grado in quanto la stessa ha rilevato l’incompetenza per valore, ai tempi fissata per il giudice di pace in € 5.000, senza che la parte la avesse tempestivamente eccepita e senza che il giudice l’avesse rilevata nei termini stabiliti dall’art. 38 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile. 1.2.
Il ricorso è inammissibile. 1.2.1. Va infatti rilevato che, appuntandosi il ricorso esclusivamente sulla questione della competenza, esso doveva essere proposto ai sensi dell’art.47 cod. proc. civ., quindi nelle forme del regolamento di competenza. In proposito, va ricordato che il ricorso per regolamento di competenza è plasmato sulla falsariga del ricorso ordinario in cassazione, peraltro con alcune particolarità, rispettate le quali lo stesso può essere oggetto di conversione (cfr. ex multisCass. n. 19039/07). Anzitutto il ricorso può essere proposto a mezzo del medesimo difensore del giudizio di merito e con lo stesso mandato ad litem, il quale può anche non essere abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte (Cass. n. 4345/12).
Se, viceversa, la parte nomina un altro difensore, questi dovrà al contempo essere abilitato al patrocinio davanti a questa Corte ed essere munito di specifico mandato (Cass. n. 2637/84). Sotto tale profilo, nella specie la parte risulta difesa dal medesimo patrono (cfr. atto di citazione) e, d’altronde, lo stesso è abilitato al patrocinio davanti a questa Corte e si è munito anche di procura speciale. Circa il suo contenuto, il ricorso per regolamento, come detto, deve rivestire i medesimi requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ. Ciò detto, però, il regolamento di competenza, in cui appunto - in base a quanto precede - può essere qualificato quello proposto dall’Ottati, va proposto con ricorso da notificarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Nella specie, come si legge dal testo della pronuncia impugnata, la stessa è stata pronunciata all’esito della discussione orale ai sensi dell’art. 281- sexies, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza stessa deve intendersi conosciuta dalla data stessa dell’udienza in cui viene letta. Orbene, la sentenza venne emessa all’udienza del 16 ottobre 2024, pertanto il ricorso per regolamento di competenza andava notificato entro il 15 novembre 2024. Poiché, invece, pacificamente il ricorso venne notificato solo il 13 gennaio 2025, lo stesso è inammissibile per tardività.
2. Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla va statuito in relazione alle spese, atteso che l’Agenzia della riscossione è rimasta intimata. Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ul