Cassation remands case for hearing on whether energy supplier must attempt conciliation before suing for unpaid bills.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case for a public hearing to address a significant question of law regarding the mandatory pre-litigation conciliation attempt under the TICO. The appellant argued that the lower court erred by not treating this conciliation step as a condition for admissibility of the action, while the opposing party contended that the creditor bears the burden of initiating the mediation procedure. The court decided to remand the matter to allow the Public Prosecutor to intervene and ensure a full oral debate on the statutory interpretation of the conciliation requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, c. 24 lett. b) l. n. 481/1995 in relation to TICO; The court must remand the case for public hearing when a significant question of law arises regarding whether a specific pre-litigation conciliation attempt constitutes a condition of admissibility for the creditor's action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2512/2024 R.G. proposto da : Lucia Monte anche in qualità di titolare di Albergo Gattopardo d i Monte Lucia, rappresentat a e difes a dall'avvocato Federico De Angelis , -ricorrente- contro Bernini SPV S.p. A ., rappresentat a e difes a dall'avvocato Gianluca Minniti , -controricorrente- nonché contro Eviva S.p.A. inliquidazione -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2973/2023 depositata il 19/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal Consigliere Laura Giraldi:
Rilevato che: Con sentenza in data 19.10.2023 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto da Lucia Monte, anche in qualità di titolare dell’Albergo Gattopardo in Forio, avverso sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinta l’opposizione dalla stessa proposta a decreto ingiuntivo ottenuto da Eviva S.p.A. per il pagamento di fornitura di energia elettrica nel periodo 2017-2018. L’appellante aveva lamentato che il Tribunale, erroneamente , non aveva tenuto in considerazione l’omesso esperimento da parte di Eviva del tentativo di conciliazione di cui all’art.2 l.481/1995 del TICO previsto quale condizione di procedibilità dell’azione; nel merito, poi, non sarebbe stata provatala correttezza della misurazione dei consumi a fronte di specifica contestazione da parte dell’utente.
L’appellataaveva contestato gli avversi motivi del gravame, rilevando che sarebbe spettato alla debitrice introdurre la procedura di conciliazione, mentre le doglianze in merito ai consumi addebitati dovevano ritenersi generiche e comunque infondate. La Corte d’Appello confermava la sentenza del giudice di prime cure rigettando l’appello. Lucia Monte ha proposto ricorso , articolato in cinque motivi. Bernini SPV S.p.A., in qualità di assuntore del concordato preventivo omologato di Eviva s.p.a. in liquidazione, ha resistito con controricorso.
Eviva s.p.a. in liquidazione ed in concordato preventivo omologato, intimata , non si è difesa. Considerato che:
1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 115 e 132 , secondo comma, n. 4 c.p.c. , in relazione all’art. 360 , primo comma, n n . 3 e 4 c.p.c. Si censura il giudice del gravame per avere ritenuto che il tentativo di conciliazione di cui all’art.2, c.24, lett.b) , l.n.481/1995 in relazione al TICO (Testo Integrato Conciliazione) non costituisc a , in mancanza di espressa previsione in tal senso, condizione di procedibilità dell’azione intentata dal fornitore nei confronti dell’utente; si oppone che, in ossequio a quanto indicato da S.U. n. 19596/2020, è il creditore ricorrente la parte onerata a ll’instaurazione del procedimento di mediazione nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Parte controricorrente asserisce che, alla luce della disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie come prevista dal TICO,l’attivazione dello specifico tentativo di conciliazione di cui al citato art.2 c.24 graverebbesul cliente o utente finale.
2. Con il secondo motivo ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. la ricorrente critica la sentenza impugnata “ per non aver il giudice di appello esplicitato in alcun modo le ragioni per le quali le prove dedotte dal ricorrente siano da considerarsi irrilevanti”.
3. Il terzo motivo, ex art.360 , primo comma, nn.4 e 5 c.p.c. , denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per non aver il giudice disposto in sentenza in merito alla richiesta di disconoscimento della sottoscrizione del documento n.20 depositato”.
4. Il quarto motivo , ex art.360 , primo comma, n.3 c.p.c. , la m enta violazione e falsa applicazione dell’art.1460 c.c.
5. Infine con il quinto motivo ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art.100 c.p.c.
6. Il primo motivo pone questioni di rilevanza nomofilattica, in particolare inerenti all’obbligo di previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’art.2, c.24 lett.b) l.n.481/1995 in relazione al TICO quale condizione di procedibilità dell’azione introdotta dal creditore. Ciò rende necessario, oltre che per sprigionare la dialettica orale anche per consentire l’intervento del Procuratore Generale, rimettere la causa in pubblica udienza. P.Q.M