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Ordinanza — n. 3061/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding bank guarantee nullity, ruling ordinary guarantees fall outside omnibus directive scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3061/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Taffi Group's appeal against the Florence Court of Appeal's decision dismissing their opposition to a bank's injunction. Taffi Group argued the bank guarantee was null due to antitrust violations and specific civil code requirements, while Yoda SPV, the creditor, successfully defended the validity of the security. The court held that the relevant Bank of Italy directive applies only to omnibus guarantees, not ordinary ones, thereby upholding the lower court's rejection of the nullity claim.

Regesto Legislator

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Art. 2 L. 287/1990; Art. 1418 c.c.: The Supreme Court establishes that the Bank of Italy's directive concerning antitrust restrictions in bank guarantees applies exclusively to omnibus guarantees and does not extend to ordinary guarantees.

Parole chiave

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omnibus guarantee ordinary guarantee antitrust directive nullity of contract bank guarantee scope gruppo bancario credito nel fallimento gruppo finanziario vigilato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 L’unico motivo del ricorso lamenta , ex art. 360 n. 3 c.p.c. , v iolazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 2 L. 287/1990
per non aver il giudice d’appello dichiarato la nullità della fideiussione di Taffi Group in favore della banca o delle sue sole clausole 2, 6 ed 8, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2l.
Art. 1418 c.c.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
Art. 13 comma 1 bis d.p.r. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 26847/2024
Cass. n. 21841/2024
Cass. n. 55/2005
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14886/2024 R.G. proposto da : Taffi Group S.r.l., rappresentat a e difes a dall'avvocato Sergio Russo -ricorrente- contro Yoda SPV S.r.l., rappresentat a e difes a dall'avvocato Pietro Deri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 642/2024 depositata il 3aprile 2024; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere Laura Giraldi: FATTI DI CAUSA Con sentenza del 3 aprile 2024 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello p r o posto da Taffi Group s.r.l. e da Cafaggio s.r.l. avverso sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno con la quale era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da Intesa S an p aolo s.p.a. per il pagamento di un’esposizione bancaria debitoria di Cafaggio s.r.l. per la quale Taffi Group e un’altra società, Brett Immobiliare s.r.l., si erano rese fideiussori.

Le appellanti avevano sostenuto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’eccezione di nullità del mutuo fondiario garantito, che la fideiussione o alcune delle sue clausole dovevano ritenersi nulle per violazione della normativa antistrustnonché per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., il cui accertamento doveva essere peraltro di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, e che, in ogni caso, la garanzia doveva considerarsi limitata al 50% dell’obbligazione principale. Yoda SPV, cessionaria dei crediti di Intesa Sanpaolo, costituitasi, aveva resistito.

Taffi Group ha proposto ricorso in base a un unico motivo. Yoda SPV si è difesa con controricorso. Nelle more del presente procedimento, con sentenza del 12 settembre 2024, è pervenuto il fallimento della ricorrente, con interruzione dichiarata il 9 gennaio 2025; la curatela del fallimento il 28 gennaio 2025 ha depositato istanza di riassunzione del giudizio. Fissata l’odierna adunanza camerale, le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 L’unico motivo del ricorso lamenta , ex art. 360 n. 3 c.p.c. , v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 L 287/90 e 1418 c.c. per non aver il giudice d’appello dichiarato la nullità della fideiussione di Taffi Group in favore della banca o delle sue sole clausole 2, 6 ed 8, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2l. 287/1990. 1.2 A tacer d’altro, il motivo è palesemente infondato, in quanto si pone in contrasto con il netto orientamento di questa Suprema Corte per cui il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus, non estend end o si anche ad altre garanzie di diverso contenuto, come le fideiussioni ordinarie ( v., da ultimo Cass. ord. n.26847/2024e Cass. n.21841/2024).

2. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Si dà atto dei presupposti per il versamento della ricorrente , ex art.13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 , di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e c ondanna la parte ricorrente a rifondere a lla controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 20.000 , oltre euro 200 per esborsi e oltre rimborso forfettario ed accessori di l