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Ordinanza — n. 3053/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against Namibian contract law application due to lack of specific censure on all grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3053/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Namib Wilderness Safaris against a lower court ruling that applied Namibian contract law to a tourism accident. The appellant argued that the lower court incorrectly applied foreign law and failed to consider Namibian defenses, but the Supreme Court noted the lower court relied on multiple independent grounds for its decision. Since the appellant did not specifically challenge every single reason used by the lower court, the Supreme Court held that the appeal must be dismissed in its entirety.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.; Art. 16 l. 218/1995: An appeal against a judgment based on multiple independent grounds is inadmissible unless the appellant specifically censors and successfully challenges every single ground relied upon by the lower court.

Parole chiave

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Art. 360 c.p. appeal dismissal multiple grounds judgment specific censure requirement Namibian contract law passage in res judicata tourism accident liability international private law assicurazione viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.
29569 del 18/11/2024 le Sezioni Unite, come richiesto dal Procuratore Generale,hanno rigettato il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente si doleva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 16 l. n. 218/1995
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 26 febbraio 2024 n. 5102
Cass. ord. 11 maggio 2018 n. 11493
Cass. 14 febbraio 2012 n. 2108
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14071/2021 R.G. proposto da: NAMIB WILDERNESS SAFARIS (PTY) LTD, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA OPILIO, con domiciliazione digitale exlege -ricorrente- contro IL DIAMANTE s.r.l. , rappresentata e difesa dall'avvocato LUDOVICA FRANZIN unitamente all’avvocato ANNA BOTTI, con domiciliazione digitale exlege -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2966/2020, depositata il 17novembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20gennaio 2026 dal Consigliere MARILENA GORGONI:

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 4085/2019 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande risarcitorie proposte da Ilaria Selvaggia Falciola e da Alessandro Tacchini, condannava Il Diamante Blu S.r.l. al pagamento, in favore del Tacchini, di euro 79.415,68 e di 20.437,05 dollari namibiani e, in favore della Falciola, di euro 32.935,30, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi in data 8.9.2013, in Namibia, durante una escursione a bordo di un veicolo 4X4 programmata all'interno del pacchetto di viaggio "Panorama Namibiano con gli Himba" acquistato presso la convenuta; con la stessa pronuncia il Tribunale condannava Namib Wilderness Safaris (PTY) LTD (società ausiliaria che aveva materialmente eseguito la prestazione scelta dagli attori), chiamata in garanzia dalla convenuta, a tenerla indenne dagli oneri derivanti a qualunque titolo dal giudizio, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla terza chiamata in causa.

Namib Wilderness Safaris (PTY) LTD avendo proposto appello , la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2966/2020, ha confermato la sentenza impugnata, dichiarando l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi di quest'ultima contenenti la condanna di Il Diamante Blu S.r.l. in favore del Tacchini e della Falciola. In particolare , ha ravvisato l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione relativi alla prospettata illegittimità dell'affermazione della sussistenza della giurisdizione italiana relativamente alla richiamata domanda di manleva, alla ritenuta applicabilità in via sostanziale della legge namibiana (previo accertamento della responsabilità di essa appellante, quale terza chiamata in causa, per violazione del vincolo contrattuale senza esserne stato accertato compiutamente il suo contenuto) e, infine, per aver rilevato - pur nella dichiarata applicabilità della legge namibiana - il suo inadempimento, determinandolo, però, in base al solo diritto italiano.

Namib Wilderness Safaris LTD ha proposto ricorso, dotato di due motivi, cui ha resistito Il Diamante Blu S.r.l. Con decreto del 12/4/2024 il ricorso è stato trasmesso alle Sezioni Unite, rilevando che il primo motivo poneva una questione di giurisdizione. Con l’ordinanza n. 29569 del 18/11/2024 le Sezioni Unite, come richiesto dal Procuratore Generale,hanno rigettato il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente si doleva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c., che la Corte d'appello avesse affermato la giurisdizione italiana sulla base di una errata interpretazione dell’art. 3 della l. 218/1995, perché in contrasto con la normativa comunitaria ora vigente e con i principi applicabili alla fattispecie, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - conferma nd o la giurisdizione italiana sulla domanda di manleva proposta da Il Diamante Blunei confronti dell’odierna ricorrente ed hanno rimesso a questa Sezione lo scrutinio del secondo motivo di ricorso.

La trattazione della causa è stata fissata all’adunanza del 20 gennaio 2026.Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il secondo motivo vengono denunciate violazione e falsa applicazione degliartt. 14 e 16 l. n. 218/1995 , per non avere il giudice d'appello considerato che spetta al giudice compiere d'ufficio l'accertamento della legge straniera (ritenuta nel caso di specie applicabile), anche avvalendosi di convenzioni internazionali, strumenti ed esperti preposti, dovendosi applicare la legge italiana solo "in ultima analisi"; da qui scaturirebbe la mancata osservanza e falsa applicazione del citato art. 14 per effetto della quale la corte territoriale ha condiviso integralmente il percorso motivazionale e decisionale del giudice di prime cure, incorrendo altresì nella violazione e falsa applicazione dell'indicato art. 16, essendo stata ravvisata in ipotesi una violazione dell'ordine pubblico che un'accertata conoscenza della legge straniera avrebbe escluso. 2.Il motivo è infondato.

Conviene, innanzitutto, quel che ha rilevato il giudice d’appello per confermare la statuizione del primo giudice: - ha preso le mosse dal rilievo che, a differenza di quanto affermato dall’appellante, il giudice di prime cure aveva non solo applicato la legge namibiana, ma pure chiarito i principi di diritto e le norme applicabili, laddove aveva osservato che il sistema di diritto privato vigente in Namibia «è definito come diritto romano olandese, che costituisce una ibridazione e una sintesi dei principi di diritto romano con i principi di common law», aveva affermato che l’oggetto della manleva trovava il presupposto «nella violazione da parte di Naib Wilderness del vincolo contrattuale che la legava alla convenuta, violazione integrata dall’inadempimento alla prestazione di servizi cui era tenuta nei confronti della convenuta» ed aveva sostenuto che la responsabilità per inadempimento contrattuale «costituisce senza dubbio principio di ordine pubblico internazionale, che, ai sensi dell’art. 16 della legge 218/98, renderebbe inapplicabile la eventuale legge straniera con esso in conflitto»; - ha condiviso il ragionamento del tribunale ed ha aggiunto che:

a) ai sensi degli artt. 14 e 16 l. 218/95, in base ai quali se il giudice non riesce ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa e in mancanza applica la legge italiana,nel caso di specie la odierna ricorrente non aveva indicato la normativa specifica applicabile in Namibia che potesse certificare la sicurezza del mezzo modificato utilizzato per il trasporto dei turisti;

b) il riconoscimento della responsabilità contrattuale del tour operatornei confronti dei coniugi Tacchini-Falciola implicava, in assenza di difese basate sulla sua assenza di colpa, che detta responsabilità fosse posta a carico del fornitore del servizio.

3. Da quanto rilevato emerge chiaramente che la corte territoriale ha enunciato più argomenti che hanno concorso a determinare la statuizione reiettiva del motivo di appello, i quali non sono stati tutti utilmente confutati dalla ricorrente. In disparte che le critiche mosse alla sentenza impugnata sono del tutto assertive quanto al trattamento giuridico diverso che la legge della Namibia riserverebbe alla vicenda per cui è causa e alle prove che se esaminate avrebbero escluso qualunque responsabilità della ricorrente al verificarsi dell’incidente, perché mai supportate da riferimenti specifici ( la ricorrente fonda il suo apparato confutativo esclusivamente sulla denuncia che il giudice avrebbe dovuto d’ufficio individuare la normativa applicabile), resta insuperabile il passaggio in giudicato – per non essere stata confutata - della affermazione, tradottasi in ratio decidendi della sentenza impugnata, che una legge namibiana, in contrasto con quello che il giudice d'appello e il tribunale hanno ritenuto essere un principio di ordine pubblico internazionale,sarebbe stata disapplicata, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 218/1995.

Trova, infatti, applicazione la giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che, qualora una sentenza (o un capo di questa) si fond i su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere all’annullamento della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma altresì che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili per difetto di interesse le censure mosse avverso le altre ragioni (v.in tal senso, p. es., Cass. ord. 26febbraio 2024 n. 5102, Cass.ord. 11 maggio 2018 n.11493 e Cass.14 febbraio 2012 n.2108).

4. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a rifondere a lla controricorrente, le spese, che liquida in euro 7.600 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi,alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di co