Cassation court dismisses lawyer liability claim as inadmissible due to lack of res judicata on damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective. The Altebrando heirs argued for professional liability based on a prior judgment, but the court found no binding res judicata regarding the specific damage quantification. Consequently, the court dismissed the claim without examining the merits of the alleged professional misconduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218, 1223, 325, 334 cod. civ.; A claim for professional liability based on a prior judgment is inadmissible if that judgment does not establish res judicata regarding the specific quantification of damages.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26978/2022 R.G. proposto da: ALTEBRANDO RITA e ALTEBRANDO ANTONIO , in proprio e in qualità di eredi di NICOLA ALTEBRANDO e GIOVANNA MARIA OTTOMANELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI BORLONE, con domiciliazione digitale exlege; -ricorrenti- contro DONZELLI MARCO MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA DI ASCENZO, con domiciliazione digitale exlege; -controricorrente e ricorrente incidentale- e contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA CAMARDA, con domiciliazione digitale exlege; -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:
DONZELLI MARCO MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA DI ASCENZO, con domiciliazione digitale exlege; contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA CAMARDA, con domiciliazione digitale exlege; -controricorrente- e nei confronti di ALTEBRANDO RITA eALTEBRANDO ANTONIO; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2656/2022, depositata il 28/07/2022, notificata in data 5/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.
FATTI DI CAUSA Antonio e Rita Altebrando, in proprio e quali eredi di Giovanna Maria Ottomanelli e di Nicola Altebrando, convenivano in giudizio Marco Mario Donzelli, lamentandone la responsabilità professionale e invocandone la condanna al risarcimento del danno. A tal fine adducevano che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5754/2011, aveva revocato il decreto ottenuto dal Donzelli con cui ai loro danti causa, Giovanna Maria Ottomanelli e Nicola Altebrando, era stato ingiunto il pagamento delle spettanze professionali per l’assistenza dallo stesso prestata loro in una controversia insorta con la Cooperativa edilizia Acli e con Italfondiario S.p.A. e, accogliendo la domanda riconvenzionale degli ingiunti, aveva accertato plurimi inadempimenti professionali a carico dell’opposto e lo aveva condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in altra sede.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 5754/2011, confermava l’inadeguatezza della prestazione resa dal Donzelli; detta pronuncia passava in giudicato, essendo stato, con l’ordinanza di questa Corte n. 29848/2018, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del Donzelli. Gli Altebrando agivano, allora, nei confronti del Donzelli, perché fosse condannato al risarcimento dei danni subiti. Il professionista, costituitosi in giudizio, contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori, chiedeva nel merito il rigetto della domanda e otteneva di chiamare in giudizio Unipolsai Assicurazioni S.p.A., con cui aveva stipulato una polizza assicurativa.
In particolare, adduceva che gli Altebrando, con la sentenza n. 3696/215 della Corte d'appello di Milano, che aveva riformato la n. 12745/2009 del Tribunale di Milano, avevano ottenuto la condanna della Cooperativa Acli al pagamento di euro 34.778,73, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’accertato inadempimento contrattuale; chiariva che, a fronte di una richiesta di euro 215.374,29, la corte territoriale, ravvisando un concorso di colpa dei danti causa dei due fratelli Altebrando, aveva limitato l’accoglimento della domanda risarcitoria alle somme che la cooperativa risultava aver riscosso, ma non versato a Italfondiario S.p.A.
Unipolsai Assicurazioni S.p.A. aderiva alle conclusioni dell’assicurato. Con sentenza n. 2461/2021 il Tribunale di Milano rigettava integralmente la domanda, ritenendo il danno assorbito dall’esito favorevole della causa contro la Cooperativa Acli. All’esito del giudizio di appello proposto, in via principale, dagli Altebrando e, in via incidentale, dal Donzelli, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 2656/2022, depositata il 28/07/2022 e notificata in data 5/09/2022, ha accolto parzialmente il gravame degli Altebrando, limitatamente alla somma di euro 1.116,45 che i loro danti causa avevano versato al Donzelli a titolo di fondo spese per l’assistenza in giudizio, ha confermato per il resto la pronuncia del tribunale.
I due fratelli Altebrando hanno proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Il Donzelli ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, basato su tre motivi. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ. Tutte le parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, hanno depositato memoria. Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1. Con il primo motivo si denunziano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo ritenuto non coperta da giudicato la liquidazione del danno contenuta nella motivazione della sentenza n. 5754/2011 del Tribunale di Milano, ravvisandovi una «mera valutazione prognostica che non aveva formato oggetto di alcuna domanda e, quindi, di alcuna decisione, essendo quel giudizio volto esclusivamente all’accertamento della responsabilità del Donzelli e non anche del danno conseguente».
Al contrario, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, la liquidazione del danno operata dal Tribunale di Milano -pari ad euro 242.442,70, di cui euro 239.625,00 per il secondo mutuo contratto per evitare la vendita dell’unità immobiliare acquistata dai coniugi Ottomanelli-Altebrando - avrebbe dovuto ritenersi coperta da giudicato, perché ai fini di una condanna generica al risarcimento dei danni non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta del soggetto agente, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 cod. civ., 1223 cod. civ., 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ritenendo la sentenza sorretta da un’inadeguata motivazione quanto al rigetto dei primi due motivi di appello. In particolare, la statuizione di rigetto si baserebbe su un’erronea interpretazione della domanda risarcitoria. La corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che avessero agito per ottenere il danno da perdita di chance per essere stati impossibilitati, per causa del Donzelli, ad agire nei confronti della Cooperativa Acli al fine di fare valere il suo grave inadempimento e di conseguenza avrebbe concluso che, avendo intentato nei confronti di detta cooperativa un nuovo e successivo giudizio, conclusosi nel 2015 con la condanna a pagare la somma di euro 34.778,73, «in difetto di allegazioni di danni di natura differente», fosse corretta la statuizione del giudice di primo grado secondo cui il risultato utile perduto era stato integralmente assorbito dal positivo esperimento della autonoma azione svolta nei confronti della Cooperativa Acli.
La tesi dei ricorrenti è che, avendo agito per il ristoro dei danni che erano stati direttamente provocati dalla condotta del Donzelli, e non per il danno da perdita di chance, la sentenza sia viziata da ultrapetizione o extrapetizione, per avere, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. deciso su un oggetto diverso da quello devoluto; aggiungono di avere fatto presente sin dall’atto di citazione in primo grado di avere ottenuto un parziale risarcimento da parte della cooperativa, precisando che esso non era da porre in relazione con l’inadempimento del Donzelli, la condanna del quale avrebbe dovuto comprendere le somme che a vario titolo Nicola Altebrando e Giovanna Maria Ottomanelli avevano versato al Donzelli; in particolare, si trattava: di euro 1.116,45, corrisposti a titolo di fondo spese per il giudizio definitivo; di euro 1.190,12, versati per il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza n. 14499/2002; di euro 1.134,02, pagati a titolo di spese notarili relativi all’atto di assenso alla cancellazione ipotecaria; di euro 160,00, spesi per la cancellazione dell’originaria ipoteca; di euro 262,00, sborsati per ottenere la cancellazione del pignoramento immobiliare eseguito da Italfondiario S.p.a.; di euro 237.878,64 (di cui euro 159.750,00 a titolo di capitale ed euro 78.308,54 a titolo di interessi), corrisposti per il mutuo del 21 luglio 2005, poi rinegoziato in data 5.11.2015, che era stato contratto per pagare le maggiori somme dovute per evitare la vendita dell’unità immobiliare acquistata; di euro 200,00, corrisposti a titolo di spese di istruttoria del mutuo; di euro 35,00, versati a titolo di spese per l’iscrizione di ipoteca volontaria; di euro 2.817,70, corrisposti al notaio per la stipula del contratto di mutuo del 21 luglio 2005; di euro 17.997,08 versati per sanzioni e interessi sull’importo di euro 50.917,34 in ragione della sopravvenuta incapacità di assolvere con regolarità ai propri obblighi fiscali; oltre alle somme ulteriormente dovute dal 7 maggio 2007 sino all’effettivo soddisfo indicate in non meno di euro 27.000,00.
3. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. nonché degli artt.1218 cod. civ. e 1223 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo ritenuto che il Donzelli fosse responsabile solo di non avere fatto accertare l’inadempimento della Acli e dei danni derivatine, mentre allo stesso era imputabile anche il fatto di non avere comunicato l’esito del giudizio, conclusosi con sentenza n. 14499/2002, che li dichiarava tenuti al pagamento, a favore di Italfondiario S.p.A., della somma di euro 113.079,22, nell’aver omesso di comunicare il passaggio in giudicato della sentenza per intervenuto decorso del termine d’impugnazione, nell’aver omesso di dare nel frattempo avvio ad un nuovo ed autonomo giudizio, da riunire al primo, al fine di rideterminare in melius i rapporti di dare/avere con Italfondiario, tenendo conto degli acconti già versati.
In concreto i ricorrenti sostengono che, se il Donzelli non si fosse reso inadempiente, la responsabilità della Cooperativa Acli sarebbe stata accertata quantomeno sin dal 2002, con la conseguenza che sarebbe stato possibile ottenere una diversa quantificazione del credito di Italfondiario S.p.A, evitare di ricorrere ad un secondo mutuo e di sopportare le spese necessarie e connesse, quali quelle per la cancellazione del pignoramento o per l’iscrizione dell’ipoteca o per la stipula del contratto di mutuo. Ricorso incidentale 4. Con il primo motivo si denunziano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Costituzione, per avere il giudice a quo omesso di considerare che su tre motivi di appello proposti dall’appellante, solamente uno era stato parzialmente accolto, limitatamente alla somma di euro della somma di euro 1.116,45: avrebbe dovuto scaturirne, a norma del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., tutt’al più, una parziale compensazione delle spese di lite, che in primo grado erano state poste interamente a carico degli Altebrando, stante il rigetto integrale delle domande formulate.
5. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’obbligo del giudice di liquidare i compensi professionali secondo il D.M. n. 55/2014, ora D.M. 8 marzo 2018, n. 37, con conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
6. Con il terzo motivo il Donzelli si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., avendo la corte d'appello qualificato come indebito oggettivo la dazione, a titolo di fondo spese, della somma di euro 1.116,45, piuttosto che come risarcimento del danno ed avere di conseguenza rigettato la domanda di manleva verso Unipolsai S.p.A., assumendo che la copertura assicurativa riguardasse solo l’indennizzo dell’assicurato per danni cagionati a terzi per fatti colposi commessi nell’esercizio dell’attività professionale o ad essa connessi e non l’obbligazione restitutoria.
7. Il ricorso principale è inammissibile. 7.1. Quanto al primo motivo, perché non viene riportato il contenuto della sentenza che si assume comportare vincolo di giudicato in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno («la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v. ex multis Cass. 23/01/2025, n. 1645;
Cass.24/12/2024, n. 34420; Cass. del 19/12/2024, n. 33330; Cass.23/06/2017, n. 15737; Cass. 31/05/2018 n. 13988; Cass. 22/01/2021, n. 1398). La doglianza sarebbe peraltro anche infondata perché, ai fini della pronunzia di unacondanna generica, ai sensi dell' art. 278 cod. proc. civ. , è sufficiente il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su unacondanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza (cfr.
Cass. 28/03/2023, n. 8079), atteso che sul quantum debeatur è mancata una decisione che dovrà essere assunta dal giudice cui venga chiesta la liquidazione del danno (Cass. 27/12/2023, n. 36009). 7.2. Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata: diversamente da quanto postulato, la corte d’appello non ha affatto interpretato male il motivo d’appello né la domanda introduttiva e non è incorsa in minuspetizione; ha piuttosto motivatamente negato che gli ulteriori danni dedotti fossero causalmente riferibili all’inadempimento dell’avvocato, con giudizio sottratto al sindacato di legittimità (Cass.20/08/2015, n. 17016;
Cass. 28/06/2016, n. 13292; Cass. 8/11/2016, n. 22606; Cass. 26/09/2017, n. 22420; Cass. 20/03/2018, n. 6862; Cass.26/06/2018, n. 16803; Cass. 12/07/2018, n. 18455; Cass. 14/11/2022, n. 33466; Cass. 25/07/2023, n. 22451; Cass. 11/11/2024, n. 28903; Cass. 09/12/2025, n. 32000). 7.3. Anche il terzo motivo non coglie la ratio decidendi della statuzione gravata che ha escluso la risarcibilità dei danni ulteriori pretesi per difetto di nesso di causa in base essenzialmente ad un giudizio di merito non sindacabile; a tal riguardo è vero che in sentenza si dice che l’importo dei danni in astratto esigibili dall’avvocato sono pari a quelli che si potevano ottenere dalla azione che questi colpevolmente ha omesso di promuovere ed è vero che si dice pure che l’importo di tali danni è irritrattabilmente fissato nella sentenza n. 3696/2015 della corte d’appello che in successivo giudizio gli Altebrando hanno poi di fatto ottenuto, donde l’impossibilità di immaginare un’area di danni da responsabilità professionale ancora pretendibili nei confronti dell’avvocato, ma non si vede dove in tale ragionamento stia la violazione del giudicato; si consideri al riguardo che tale lettura della sentenza n. 3696/2025 non è nemmeno contestata dai ricorrenti, i quali piuttosto sembrano assumere che i giudici a quibus avrebbero dovuto trarre vincolo di giudicato, ai fini della predetta valutazione, di segno diverso da una diversa sentenza, la n. 4923/2015 che è quella che ha confermato la condanna generica dell’avvocato di cui alla già citata sentenza n. 5754/2011, dalla quale, però, per le ragioni già dette non può ricavarsi alcun vincolo di giudicato circa la quantificazione dei danni; le successive argomentazioni svolte a supporto della dedotta violazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. hanno evidentemente una consistenza prettamente meritale.
8. Dall’inammissibilità del ricorso principale discende, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo. Lo stesso risulta, infatti, notificato in data 9 dicembre 2022, ben oltre la scadenza del termine breve per impugnare di sessanta giorni, ex art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data di notifica della sentenza (5 settembre 2022) e venuto, pertanto, a scadere il 4 novembre 2022.
9. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti principali al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo ai ricorrenti principali e non anche a carico del ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questo proposto. Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese.
In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf.
Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso principale; inefficace quello incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, liquidate, per ciascuno, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principal