Cassation court dismisses appeal for lack of legal interest regarding partial debt settlement under 2003 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by La Radice S.r.l. against the lower courts' decision regarding a partial debt settlement with Invitalia. The appellant argued that the debt should be extinguished according to specific legislative benefits, but the court found the original claim lacked legal interest. The court ruled that the agency had only discretionary authority to accept partial payments without an obligation to do so, making the proposed litigation legally unenforceable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 105, legge n. 350 del 2003; Art. 382, cod. proc. civ.: The court established that a claim for the automatic statutory extinction of debt based on partial payment is inadmissible when the creditor possesses discretionary authority to accept such payments without a corresponding legal obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.492/2023 R.G. proposto da : La Radice S.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato Daniela De Angelis unitamente all’avvocato Domenico Pace, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro Agenzia Nazionale p er l'Attrazione d egli Investimenti e l o Sviluppo d'Impresa S.p.a., rappresentata e difes a dall'avvocato Elena Vaccarella unitamente all’avvocato Antonio Briguglio, domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 610/2022 depositata il 25/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal Consigliere Paolo Porreca. Rilevato che La s.n.c. La Radice di Rocco De Carlo co, poi divenuta La Radice s.r.l., conveniva in giudizio Sviluppo Italia s.p.a., poi divenuta Invitalia Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., allegando, per quanto ancora qui di utilità, che: - aveva ottenuto agevolazioni pubbliche ai sensi della legge n. 44 del 1986, in particolare un contributo in conto capitale e un mutuo a tasso agevolato; - con successivo atto di adesione e obbligo si era obbligata a restituire il dovuto a rate; - aveva domandato di fruire dei benefici consentiti dall’art. 4, comma 105, legge n. 350 del 2003, mediante la ivi prevista transazione con la convenuta; - la convenuta aveva sostenuto che la transazione poteva riguardare solo le rate quali scadute alla data prevista dalla norma legislativa speciale, e non quelle a scadere, con successivi interessi legali spettanti fino al saldo; domandava, pertanto, l’accertamento del “dovuto” in base al beneficio in parola, sostenendo che la transazione avrebbe dovuto concernere il complessivo debito restitutorio, con elisione dei pretesi interessi, anatocistici oltre che infine superiori al tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996; il Tribunale rigettava la domanda quale proposta, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - i crediti suscettibili di transazione, quale autorizzata dalla ricordata legislazione del 2003, erano quelli incagliati ovvero in sofferenza o in contenzioso al 30 settembre di quell’anno, e dunque non rimborsati o la cui riscossione non poteva considerarsi certa per lo stato d’insolvenza del debitore; - l’importo erogato, anche all’esito della consulenza tecnica contabile svolta in prime cure, doveva ritenersi quello, maggiorato rispetto all’importo originario, di cui al piano di ammortamento, a rettifica, prodotto dalla convenuta; avverso questa decisione ricorre per cassazione la Radice s.r.l., articolando due motivi; resiste con controricorso Invitalia Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a.; la parte ricorrente ha depositato memoria.
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 105, della legge n. 350 del 2003, 12, preleggi, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che teleologica e sistematica, ovvero tenuto conto della finalità legislativa di chiudere o prevenire contenziosi senza distinguere irragionevolmente le posizioni in relazione alle rate, scadute o meno, dei complessivi crediti pubblici da riscuotere, nella nozione di credito incagliato, in sofferenza o in contenzioso, alla data del 30 settembre 2003, non potevano che ricomprendersi le intere esposizioni che avessero manifestato singoli insoluti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 1813, 2702, 2722, 2727, 2729, cod. civ., 113, 115, 116, 132, cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ricostruire il credito erogato sulla base di un documento unilateralmente formato come il piano di ammortamento prodotto dalla convenuta, inerente ad allegazioni, quelle cioè in punto di questa quantificazione, complessivamente contestate.
Considerato che preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità dell’originaria domanda per difetto d’interesse; si tratta di profilo sempre rilevabile officiosamente in ogni stato e grado (Cass., Sez. U., 19/05/2008, n. 12637, Cass., 23/08/2024, n. 23054, in tema d’interesse all’impugnazione) e, in quanto eccepito in controricorso, nel caso già offerto al contraddittorio; la pretesa originaria, quale poi coltivata in appello, nei termini in cui è stata riportata nel ricorso, ai fini di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e verificabile in atti (allegati D e 16 di parte ricorrente), è stata sempre quella di determinare «l’importo dovuto» ai sensi dell’art. 4, comma 105, della legge n. 30 del 2003, e a tali fini anche quella di accertamento delle somme erogate a titolo di prestito; tutto ciò sull’assunto che il debito fosse estinguibile ex lege nei termini “transattivi” previsti dalla menzionata norma; e invece, come desumibile dal tenore letterale della previsione legislativa stessa, Invitalia è stata «autorizzata ad accettare» il pagamento parziale, la cui determinazione ha originato il presene giudizio, e dunque a prestare il consenso a questa definizione del debito, senza che fosse però configurabile un obbligo in tal senso; diversamente, il legislatore avrebbe disposto l’estinzione dei debiti a séguito del pagamento nella misura stabilita; ciò è correlabile alla ratio normativa di permettere a Invitalia di vagliare, sia pure senza ulteriore istruttoria, la complessiva solvibilità del debitore ovvero recuperabilità del prestito in concreto effettuato, e, in tal senso, l’opportunità di quell’accettazione alla luce delle connotazioni dell’ “incaglio” del credito; né si potrebbe ipotizzare l’irragionevolezza di una simile lettura normativa, in ragione della discrezionalità gestoria affidata a Invitalia, tenuto conto dell’obiettivo di chiudere o prevenire contenziosi potenzialmente costosi o comunque da valutare antieconomici, e considerato che i debitori non ammessi a tale definizione di nulla potrebbero dolersi alla luce di prestiti comunque ricevuti; non essendo giuridicamente coercibile la condotta della convenuta, la pretesa, quale formulata, è priva d’interesse: in tal senso la decisione di appello va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta (art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.); spese secondo soccombenza, confermate, quanto ai gradi di merito, quelle determinate dal Tribunale e dalla Corte di appello.
P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la decisione impugnata perché la causa non poteva essere proposta e condanna La Radice s.r.l. alla rifusione delle spese della s.p.a. Invitalia Agenzia Nazionale per l’ A ttrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, liquidate come nella sentenza n. 610 del 2022 della Corte di appello di Potenza per il secondo grado, ferme quelle liquidate nella sentenza n. 548 del 20 16 del Tribunale di Potenza per il primo grado, e liquidate, per il grado di legittimità, in euro 10.000,00, oltre 200,